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etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...

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LA VALUTAZIONE DI IMPATTO<br />

Chiunque intenda produrre o confezionare, in proprio e/o per conto terzi, <strong>prodotti</strong> cosmetici deve<br />

trasmetterne notifica, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività <strong>di</strong> produzione e/o confezionamento, al<br />

Ministero della Salute comunicando, tra le altre informazioni, la sede <strong>dei</strong> laboratori <strong>di</strong> produzione, le<br />

caratteristiche <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> cosmetici che si intendono realizzare, l’elenco completo delle sostanze impiegate<br />

per la lavorazione del prodotto nonché la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità delle stesse ai parametri <strong>di</strong> sicurezza<br />

definiti dalla legge. Queste informazioni consentono al Ministero <strong>di</strong> effettuare gli opportuni controlli ed<br />

accertare la salubrità <strong>dei</strong> cosmetici posti in commercio.<br />

Nel nuovo Regolamento 1223/09 si stabilisce che il produttore dovrà effettuare una Valutazione <strong>di</strong> impatto<br />

sulla sicurezza del prodotto cosmetico prima della sua commercializzazione, al fine <strong>di</strong> testarne la qualità e<br />

l’idoneità dell’applicazione per la salute umana. La Valutazione d'impatto, che dovrà essere pre<strong>di</strong>sposta sulla<br />

base <strong>di</strong> uno specifico formato allegato al nuovo Regolamento, sostiene la ricerca <strong>di</strong> un migliore equilibrio tra<br />

la "responsabilità del fabbricante" e le "prescrizioni normative sui singoli ingre<strong>di</strong>enti": si tratta <strong>di</strong> un elemento<br />

cruciale, visto che la Direttiva cosmetici del 1976 continuava a fondarsi sul concetto originario – elaborato 30<br />

anni fa – <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare tutte le sostanze impiegate nei <strong>prodotti</strong> cosmetici "ingre<strong>di</strong>ente per ingre<strong>di</strong>ente" e non<br />

a livello <strong>di</strong> “impatto” complessivo sulla salute umana. Oggi si riconosce che tale strategia non basta, da sola,<br />

a garantire che i <strong>prodotti</strong> cosmetici immessi sul mercato siano sicuri. Inoltre la Direttiva cosmetici non<br />

prevedeva requisiti giuri<strong>di</strong>ci chiari relativi al contenuto della valutazione della sicurezza <strong>dei</strong> cosmetici. Questa<br />

situazione ha contribuito a consentire un livello <strong>di</strong>verso <strong>di</strong> applicazione delle norme tra i Paesi comunitari.<br />

La Valutazione <strong>di</strong> impatto dovrà essere inviata in formato elettronico alla Commissione Europea (DG Salute e<br />

Tutela <strong>dei</strong> Consumatori) la quale provvederà ad inoltrarla alle autorità competenti nazionali ed ai centri<br />

antiveleno. Ciò consente <strong>di</strong> avere un flusso informativo unico verso la Commissione che semplifica le<br />

procedure <strong>di</strong> notifica e migliora i controlli interni sul mercato.<br />

2.2 Composizione <strong>dei</strong> cosmetici<br />

Un altro aspetto <strong>di</strong> fondamentale importanza riguarda la composizione <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> cosmetici i cui<br />

requisiti sono stati definiti dal legislatore nazionale e comunitario in apposite Direttive, al fine <strong>di</strong><br />

assicurare la sicurezza <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> per tutte le fasce <strong>di</strong> consumatori.<br />

Le sostanze ammesse e vietate nella composizione <strong>di</strong> un prodotto cosmetico sono stabilite dalla<br />

Legge 713/1986 la quale, recependo la Direttiva comunitaria, fornisce la presente classificazione:<br />

1. sostanze vietate (all. II): l’elenco include oltre 1.000 sostanze che non possono<br />

assolutamente essere impiegate nella composizione <strong>di</strong> un prodotto cosmetico in quanto<br />

considerate potenzialmente dannose per la salute umana (ad esempio Alcoli acetilenici, loro<br />

esteri, loro eteri ossi<strong>di</strong> e loro sali; Acido acetico; Bromo elementare, ecc.); ciascuna<br />

sostanza, ai fini <strong>di</strong> una inequivocabile identificazione, è menzionata nell’allegato della legge<br />

con una o più denominazioni in riferimento al Chemical Abstract Service (CAS), o al<br />

International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products<br />

dell’Organiazzazione Mon<strong>di</strong>ale della Salute (OMS) o all’elenco stabilito dal Ministero della<br />

Salute;<br />

2. sostanze ammesse ma a determinati limiti o con<strong>di</strong>zioni (all. III, parte I): l’elenco riporta le<br />

tipologie <strong>di</strong> sostanze che sono ammesse entro certi limiti, superati i quali <strong>di</strong>ventano vietate<br />

(ad esempio l’Acido borico è ammesso nel talco in quantità non superiori al 5% sulla massa<br />

del prodotto finito, nei <strong>prodotti</strong> per l’igiene orale in quantità non superiori allo 0,1% e negli<br />

altri <strong>prodotti</strong>, ad eccezione <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> per il bagno e l’arricciatura <strong>dei</strong> capelli, in non più del<br />

3%); per ciascuna <strong>di</strong> queste sostanze viene inoltre stabilito il campo <strong>di</strong> applicazione (ovvero<br />

in quale prodotto cosmetico può essere impiegata), la concentrazione massima ammessa<br />

nel prodotto finito, eventuali limiti e prescrizioni legate all’uso della sostanza nonché le<br />

in<strong>di</strong>cazioni che devono obbligatoriamente figurare sulla confezione del prodotto finito che le<br />

contiene;<br />

3. coloranti ammessi (all. IV, parte I): l’elenco riporta i nomi <strong>dei</strong> coloranti ammessi nella<br />

composizione <strong>di</strong> un prodotto cosmetico, classificati in quattro categorie:<br />

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