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etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...

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attento ed avveduto” (Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali<br />

tra imprese e consumatori).<br />

Tali principi generali sono richiamati anche nel Co<strong>di</strong>ce del Consumo, (D. Lgs. 206 del 6 settembre<br />

2005), il testo normativo fondamentale, che nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale,<br />

definisce le regole comuni <strong>dei</strong> processi <strong>di</strong> acquisto e <strong>di</strong> <strong>consumo</strong> nel nostro Paese. Ispirandosi al<br />

principio generale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza professionale, il Co<strong>di</strong>ce del Consumo vieta tutte quelle azioni volte<br />

ad alterare o falsare in misura apprezzabile le scelte <strong>dei</strong> consumatori in relazione ad un<br />

determinato prodotto; rientrano in questa fattispecie i <strong>prodotti</strong> che omettono o riportano in modo<br />

occulto e poco trasparente le informazioni rilevanti per il consumatore così come quelli che<br />

inducono a pensare che il cosmetico possieda caratteristiche che invece non ha.<br />

ALCUNI ESEMPI DI DILIGENZA PROFESSIONALE<br />

Il principio giuri<strong>di</strong>co secondo il quale il cosmetico non è un farmaco, e da questo deve <strong>di</strong>fferenziarsi, deve<br />

essere rispettato anche nella pubblicità: etichette o confezioni <strong>di</strong> un cosmetico realizzate in modo sobrio con<br />

scritte e <strong>di</strong>segni che richiamano quelle <strong>di</strong> un farmaco inducono il consumatore erroneamente a pensare che<br />

esso abbia proprietà me<strong>di</strong>cinali o sia maggiormente affidabile rispetto ad un altro similare della stessa<br />

categoria. Altra pratica commerciale scorretta, a volte riscontrata nel comparto <strong>dei</strong> cosmetici, è quella del<br />

c.d. ultrapackaging, ovvero la realizzazione <strong>di</strong> imballaggi molto gran<strong>di</strong> rispetto all’effettiva quantità <strong>di</strong><br />

prodotto in essi contenuta.<br />

3. Imballaggi<br />

Gli imballaggi del prodotto cosmetico sono <strong>di</strong>stinti in due tipologie:<br />

• il contenitore primario, ovvero il recipiente (tubo, vasetto, bottiglia, ecc.) a <strong>di</strong>retto<br />

contatto con il prodotto;<br />

• il contenitore secondario, che rappresenta l’astuccio, la confezione <strong>di</strong> cartone, o<br />

altro che racchiude l’imballaggio primario.<br />

A questi poi vanno aggiunti altri <strong>di</strong>spositivi esterni (es. fascetta, cartellino, foglio istruzioni, ecc.),<br />

che richiameremo nel corso della Guida, e che possono essere allegati al prodotto cosmetico<br />

qualora non vi sia spazio sufficiente per riportare le informazioni sui contenitori.<br />

Gli imballaggi, a loro volta, possono essere <strong>di</strong> tipo CE o <strong>di</strong>versi da quelli CE: gli imballaggi CE sono<br />

conformi alla normativa comunitaria in materia <strong>di</strong> metrologia poiché hanno superato appositi<br />

controlli relativi alla loro capacità effettiva e, pertanto, possono circolare liberamente sul mercato<br />

comunitario; questi imballaggi sono contrad<strong>di</strong>stinti dal simbolo “℮” riportato vicino all’in<strong>di</strong>cazione<br />

della quantità.<br />

Gli imballaggi <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>verso da quelli CE, avendo capacità <strong>di</strong>verse da quelle previste a livello<br />

comunitario, non hanno subito i controlli metrologici; si identificano per l’assenza del simbolo ℮<br />

riportato vicino all’in<strong>di</strong>cazione della quantità.<br />

In<strong>di</strong>cazione quantità in un imballaggio CE In<strong>di</strong>cazione quantità in un imballaggio non CE<br />

100 ml ℮ 100 ml<br />

57 <strong>di</strong> 106

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