etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...
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6.1 Etichettatura <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> per persone intolleranti al glutine<br />
L’industria alimentare, negli ultimi anni, ha elaborato una vasta gamma <strong>di</strong> <strong>prodotti</strong><br />
presentati come “senza glutine” (o con termini equivalenti) <strong>di</strong>retti alle persone affette<br />
da celiachia, ovvero l’intolleranza permanente al glutine.<br />
Il glutine - proteina presente nei cereali quali frumento, segale, orzo e avena – è un<br />
allergene che può provocare effetti negativi per la salute delle persone intolleranti che<br />
devono, quin<strong>di</strong> evitare ogni contatto con questa sostanza. In alcuni casi l’intolleranza è<br />
“totale”, in altri, invece, parziale poiché si possono tollerare piccole quantità <strong>di</strong> glutine.<br />
In virtù delle varie casistiche che si possono presentare e dell’accresciuta presenza sul<br />
mercato <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> per celiaci etichettati in maniera <strong>di</strong>fferente, la Commissione<br />
Europea ha ritenuto necessario intervenire con un Regolamento che, a livello<br />
comunitario, definisse regole chiare per la commercializzazione e medesimi livelli <strong>di</strong><br />
tutela del consumatore.<br />
Il 20 gennaio 2009 è stato quin<strong>di</strong> pubblicato il Reg. Ce 41/2009 “relativo alla<br />
composizione e all’<strong>etichettatura</strong> <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> alimentari adatti alle persone intolleranti al<br />
glutine”. In base a quanto <strong>di</strong>sposto dal Regolamento in etichetta <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> alimentari<br />
destinati alle persone intolleranti al glutine possono figurare le seguenti in<strong>di</strong>cazioni:<br />
• “con contenuti <strong>di</strong> glutine molto basso”, solo se il contenuto <strong>di</strong> glutine<br />
presente nell’alimento non supera 100 mg/kg;<br />
• “senza glutine”, solo se il contenuto <strong>di</strong> glutine presente nell’alimento<br />
non supera 20 mg/kg.<br />
L’avena contenuta nei <strong>prodotti</strong> alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine<br />
deve essere stata prodotta, preparata e/o lavorata in modo tale da evitare ogni<br />
possibile contaminazione da parte degli altri cereali contenenti glutine (frumento,<br />
segale, orzo e/o delle loro varietà incrociate); inoltre il suo contenuto <strong>di</strong> glutine non<br />
deve superare i 20 mg/kg.<br />
Il marchio Spiga Barrata identifica tutti i <strong>prodotti</strong> alimentari, <strong>di</strong>etetici e<br />
convenzionali, che presentano un contenuto <strong>di</strong> glutine inferiore ai 20 mg/kg. Il<br />
marchio registrato è <strong>di</strong> proprietà dell’AIC – Associazione Italiana Celiachia - ed ha<br />
l’obiettivo <strong>di</strong> consentire una più agevole e facile identificazione degli <strong>alimenti</strong> idonei<br />
alla <strong>di</strong>eta del celiaco, nonché <strong>di</strong> garantire un ulteriore controllo sulla effettiva<br />
composizione dell’alimento. L’accertamento della compatibilità delle caratteristiche<br />
dell’alimento all’utilizzo del marchio verrà condotto dalla stessa AIC attraverso controlli ed<br />
analisi svolte da una struttura tecnica dell’Associazione (per maggiori informazioni consultare il<br />
sito dell’AIC www.celiachia.it).<br />
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