etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...
etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...
etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
9. Controlli e regime sanzionatorio<br />
I controlli in materia <strong>di</strong> <strong>etichettatura</strong> e composizione <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> alimentari vengono<br />
svolti a livello nazionale e comunitario.<br />
A livello nazionale la competenza spetta principalmente alle Aziende Sanitarie Locali,<br />
alle Agenzie Ambientali delle Regioni, al Nucleo Antisofisticazioni e all’Ispettorato<br />
Controllo Qualità (Icq).<br />
Le principali fonti normative del regime sanzionatorio sono stabilite dal D. Lgs. 109/92<br />
(ve<strong>di</strong> Tabella 1), nonché dagli artt. 515 (Frode in commercio) 5 e 517 (Ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />
<strong>prodotti</strong> industriali con segni mendaci) 6 del Co<strong>di</strong>ce Penale e dagli artt. 1218 e 2043<br />
(Risarcimento per fatto illecito) 7 del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />
Tabella 1 – Fattispecie sanzionatorie contemplate dal D. Lgs. 109/92<br />
Fattispecie Sanzione pecuniaria<br />
Irregolarità nei contenuti delle in<strong>di</strong>cazioni riportate in etichetta Da € 600 a € 3.500<br />
per una o più delle in<strong>di</strong>cazioni previste ed errori <strong>di</strong> natura<br />
formale.<br />
Irregolarità nelle informazioni <strong>di</strong> maggiore rilievo che devono<br />
essere contenute nelle etichette (es. data <strong>di</strong> scadenza,<br />
denominazione <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta) o assenza <strong>di</strong> una o più delle<br />
in<strong>di</strong>cazioni obbligatorie.<br />
Violazioni <strong>dei</strong> principi dell’<strong>etichettatura</strong>, informazioni false e<br />
ingannevoli al consumatore, infrazioni in materia <strong>di</strong> messaggi.<br />
48 <strong>di</strong> 106<br />
Da € 1.600 a € 9.500<br />
Da € 3.500 a € 18.000<br />
Le sanzioni sono destinate ai responsabili dell’infrazione, siano essi i produttori, i<br />
confezionatori o i <strong>di</strong>stributori dell’alimento.<br />
La competenza in materia <strong>di</strong> applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie<br />
spetta alle Regioni, Province e Province Autonome del territorio.<br />
A livello comunitario il controllo sulla sicurezza degli <strong>alimenti</strong> sul mercato interno è<br />
assicurato dal RASFF - Sistema Allarme Rapido per gli <strong>alimenti</strong> e mangimi (Rapid Alert<br />
System for Food and Feed). Il sistema RASFF, attraverso una rete informatica che<br />
mette in collegamento le Autorità competenti <strong>dei</strong> 27 Paesi UE (oltre a Norvegia,<br />
Liechtenstein e Islanda), consente <strong>di</strong> scambiare informazioni in tempo reale sulle<br />
5 Art. 515 c.p.: “Chiunque nell’esercizio <strong>di</strong> un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna<br />
all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, <strong>di</strong>versa<br />
da quella <strong>di</strong>chiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due<br />
anni o con la multa fino a Euro 2.065.”<br />
6 Art. 517 c.p.: “Chiunque pone in ven<strong>di</strong>ta o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o <strong>prodotti</strong> industriali, con<br />
nomi, marchi o segni <strong>di</strong>stintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o<br />
qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge, con la<br />
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Euro 20.000”.<br />
7 Art. 1218 c.p. “Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento<br />
del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo è stato<br />
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160)”.<br />
Art. 2043 c.p: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha<br />
commesso il fatto a risarcire il danno”.