1. il Reg. Ce 1829/2003, che definisce la procedura <strong>di</strong> valutazione comunitaria attraverso la quale gli <strong>alimenti</strong> che contengono OGM, o sono costituiti o derivati da OGM, devono essere valutati prima <strong>di</strong> esseri immessi sul mercato; 2. il Reg. Ce 1830/2003, che stabilisce le specifiche in materia <strong>di</strong> <strong>etichettatura</strong> e tracciabilità degli <strong>alimenti</strong> che contengono OGM, o che sono costituiti o derivati da OGM, e ne definisce le soglie per la presenza accidentale. L’<strong>etichettatura</strong> degli OGM, come nel caso precedentemente illustrato degli allergeni, si fonda sul principio della “trasparenza”: qualsiasi sostanza o ingre<strong>di</strong>ente geneticamente mo<strong>di</strong>ficato che entra a far parte dell’alimento deve essere chiaramente comunicato al consumatore me<strong>di</strong>ante l’etichetta, purché presente in concentrazione superiore allo 0,9%. 4 Nel caso <strong>di</strong> <strong>prodotti</strong> confezionati, la normativa comunitaria rende obbligatorio in<strong>di</strong>care gli ingre<strong>di</strong>enti OGM, o quelli da essi derivanti, utilizzando una delle seguenti <strong>di</strong>zioni: “[nome ingre<strong>di</strong>ente] geneticamente mo<strong>di</strong>ficato” oppure “prodotto con [nome ingre<strong>di</strong>ente] geneticamente mo<strong>di</strong>ficato”. In alternativa, la <strong>di</strong>citura può essere riportata alla fine dell’elenco degli ingre<strong>di</strong>enti se a fianco dell’ingre<strong>di</strong>ente OGM si pone un asterisco che la richiama; la <strong>di</strong>citura, inoltre, deve essere riportata con caratteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni uguali a quelli utilizzati per l’elenco degli ingre<strong>di</strong>enti. Qualora non sussista l’obbligo <strong>di</strong> inserire in etichetta la lista degli ingre<strong>di</strong>enti (come nei casi riportati al § 4.2), deve comunque figurare una delle due <strong>di</strong>citure precedentemente menzionate, posizionata a fianco della denominazione <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta oppure in un altro punto, purché facilmente in<strong>di</strong>viduabile dal consumatore. Nel caso <strong>di</strong> <strong>prodotti</strong> alimentari commercializzati sfusi o preincartati la <strong>di</strong>citura deve figurare sul bancone <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta oppure a fianco del prodotto esposto e deve essere riportata con caratteri <strong>di</strong> grandezza tale da poter essere facilmente vista e letta. Infine la <strong>di</strong>citura “OGM free” può essere apposta in etichetta solo se in commercio esisto <strong>prodotti</strong> uguali contenenti OGM: sul territorio comunitario è ammesso l’utilizzo <strong>di</strong> mais e soia OGM quin<strong>di</strong> tale <strong>di</strong>citura può essere presente solo su questi <strong>prodotti</strong> o sugli ingre<strong>di</strong>enti da essi derivati. LA PRESENZA DI OGM NEGLI ALIMENTI Nel mercato comunitario, e quin<strong>di</strong> italiano, possono essere commercializzati la soia e il mais transgenici (soia RR e mais Mon 810) poiché gli unici che hanno superato i test <strong>di</strong> sicurezza dell’EFSA – Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Gli <strong>alimenti</strong> che contengono questi OGM, o ingre<strong>di</strong>enti da essi derivati, devono in<strong>di</strong>care in etichetta la loro presenza solo se in concentrazione superiore allo 0,9%. Le verifiche fatte dal Ministero della Salute, che ha messo in atto un piano <strong>di</strong> monitoraggio degli organismi geneticamente mo<strong>di</strong>ficati, hanno <strong>di</strong>mostrato che in Italia i <strong>prodotti</strong> alimentari contenenti OGM ci sono e che, con maggiore frequenza, si trovano in: amido <strong>di</strong> mais (presente nelle farine nella pasta), bevande con soia, bu<strong>di</strong>ni, creme salate, fiocchi <strong>di</strong> cereali, integratori <strong>di</strong>etetici, impasti per dolci e snack salati. 4 Al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> questa soglia i <strong>di</strong>spositivi tecnici <strong>di</strong> analisi non riescono ad identificare le sostanze mutate. 46 <strong>di</strong> 106
47 <strong>di</strong> 106