etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...
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ichiedendo che il prodotto sia ritirato dal mercato, sia segnalando ai consumatori me<strong>di</strong>ante l'emissione <strong>di</strong><br />
avvisi.<br />
Esiste poi il RAPEX "CINA", ovvero un sistema on-line per la trasmissione regolare e rapida <strong>dei</strong> dati tra l'UE e<br />
la Cina in materia <strong>di</strong> sicurezza <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong>. La DG SANCO fornisce alle autorità cinesi le informazioni sui<br />
<strong>prodotti</strong> <strong>di</strong> <strong>consumo</strong> provenienti dalla Cina che sono stati identificati come pericolosi, e pertanto vietati o<br />
ritirati dal mercato europeo da parte delle autorità degli Stati membri, in modo <strong>di</strong> facilitare l’applicazione e la<br />
conoscenza da parte <strong>dei</strong> produttori cinesi degli standard <strong>di</strong> sicurezza comunitari.<br />
Per quanto riguarda le pratiche commerciali scorrette relative alla pubblicità <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> cosmetici,<br />
l’Autorità <strong>di</strong> Riferimento è l’Autorità Garante per la Concorrenza sul Mercato (AGCM). L’Autorità<br />
Garante per la Concorrenza sul Mercato, meglio nota come Antitrust, è un’istituzione pubblica<br />
in<strong>di</strong>pendente dal Governo, istituita nel 1990, che agisce per la tutela della concorrenza tra imprese<br />
e tra imprese e consumatori. Tra le competenze dell’Antitrust vi è anche la lotta alla pubblicità<br />
ingannevole a danno del consumatore; in questo campo l’Antitrust interviene attraverso la<br />
conduzione <strong>di</strong> ispezioni, realizzate in collaborazione con la Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza, o anche attraverso<br />
segnalazioni esterne inoltrate da citta<strong>di</strong>ni. In caso <strong>di</strong> accertamento della violazione l’Antitrust<br />
interviene anche commisurando sanzioni pecuniarie.<br />
ALCUNE INFRAZIONI RISCONTRATE DALL’ANTITRUST<br />
Nel comparto <strong>dei</strong> cosmetici l’Antitrust è più volte intervenuta con proce<strong>di</strong>menti istruttori volti<br />
all’accertamento <strong>di</strong> pratiche commerciali scorrette nei confronti <strong>di</strong> <strong>prodotti</strong> cosmetici che vantano proprietà in<br />
realtà non possedute. Ad esempio, nel corso del 2009, l’AGCM è intervenuta nei confronti <strong>di</strong> una <strong>di</strong>tta<br />
italiana che aveva immesso in commercio una crema atta a ridurre visibilmente e in modo considerevole le<br />
rughe nonché, come veicolato attraverso la pubblicità, a <strong>di</strong>stendere le cicatrici da acne ed agire sulle<br />
smagliature. La crema, riven<strong>di</strong>cando l’adozione <strong>di</strong> una tecnologia innovativa e comprovati stu<strong>di</strong> clinici,<br />
vantava il raggiungimento <strong>di</strong> rapi<strong>di</strong> risultati, anche nel giro delle 24 ore. Tuttavia, a seguito <strong>di</strong> una<br />
segnalazione <strong>di</strong> una consumatrice che ha denunciato una palese <strong>di</strong>fformità tra quanto pubblicizzato e gli<br />
effetti nulli della crema, l’Antitrust ha ritenuto opportuno intervenire nei confronti dell’azienda, con un multa<br />
pecuniaria per “pratica commerciale scorretta” poiché volta ad indurre in errore i consumatori sulle<br />
caratteristiche e proprietà del prodotto e sugli effetti connessi al suo impiego. Come evidenziato nelle<br />
motivazioni a procedere presentate dall’Autorità stessa, non esiste nessuna crema che elimina i meccanismi<br />
<strong>di</strong> invecchiamento della cute i quali <strong>di</strong>pendono da molteplici fattori (invecchiamento cronologico,<br />
mo<strong>di</strong>ficazioni ormonali, stress ambientale e ossidativo, ecc.). Le creme, in quanto prodotto cosmetico,<br />
possono intervenire unicamente sull’aspetto esteriore migliorandolo nel suo insieme e riducendo, <strong>di</strong><br />
conseguenza, la visibilità delle rughe senza, tuttavia, contrastare quello che è un naturale processo<br />
fisiologico. L’elenco completo delle decisioni adottate dall’Antitrust in materia <strong>di</strong> pratiche commerciali e<br />
pubblicità ingannevole nel settore <strong>dei</strong> cosmetici è consultabile al sito internet http://www.agcm.it/.<br />
Dal novembre 2007 è possibile contattare il numero verde dell’Antitrust (800166661) per<br />
segnalare comportamenti scorretti <strong>di</strong> aziende o negozi. A queste segnalazioni, laddove si<br />
riscontrassero profili effettivamente rilevanti ai sensi della normativa vigente, faranno<br />
seguito specifici approfon<strong>di</strong>menti istruttori da parte degli uffici del Garante. Il servizio<br />
rientra nelle iniziative adottate dall’Antitrust a seguito dell’entrata in vigore <strong>dei</strong> due decreti<br />
legislativi che ne hanno ampliato competenze e poteri in materia <strong>di</strong> pubblicità ingannevole<br />
e pratiche commerciali scorrette (tra le principali novità, la possibilità <strong>di</strong> aprire<br />
un’istruttoria d’ufficio, il rafforzamento <strong>dei</strong> poteri ispettivi anche con l’ausilio della Guar<strong>di</strong>a<br />
<strong>di</strong> Finanza e l’aumento delle sanzioni, il cui tetto massimo è passato da 100.000 a 500.000<br />
euro).<br />
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