30.05.2013 Views

etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...

etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...

etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2. Principi generali relativi al commercio <strong>dei</strong> cosmetici<br />

Prima <strong>di</strong> entrare nel merito delle modalità <strong>di</strong> <strong>etichettatura</strong> <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> cosmetici, è importante<br />

approfon<strong>di</strong>re alcuni principi ed obblighi generali relativi alla loro produzione ed al loro commercio,<br />

ovvero:<br />

• correttezza delle operazioni commerciali;<br />

• composizione <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong>;<br />

• chiarezza delle informazioni.<br />

Tali obblighi sono interamente a carico del produttore (o responsabile commerciale) e<br />

rappresentano <strong>dei</strong> pre-requisiti cogenti, ovvero con<strong>di</strong>zioni preliminari e in<strong>di</strong>spensabili per potere<br />

accedere sul mercato ed operare correttamente, assicurando un elevato livello <strong>di</strong> tutela del<br />

consumatore con particolare riferimento alle categorie vulnerabili (bambini, persone anziane,<br />

donne incinte, ecc.).<br />

2.1 Correttezza delle operazioni commerciali<br />

I <strong>prodotti</strong> cosmetici devono essere sicuri nelle con<strong>di</strong>zioni normali, o ragionevolmente preve<strong>di</strong>bili,<br />

d’uso. A tale scopo la Direttiva 76/768/CEE stabilisce, all’art. 2, che “i <strong>prodotti</strong> cosmetici<br />

commercializzati all’interno della Comunità non devono causare danni alla salute umana […],<br />

tenuto conto della <strong>presentazione</strong> del prodotto, dell’<strong>etichettatura</strong>, delle eventuali istruzioni per l’uso<br />

e l’eliminazione, nonché <strong>di</strong> qualsiasi altra in<strong>di</strong>cazione o informazione fornita da parte del<br />

fabbricante o del suo mandatario o <strong>di</strong> ogni altro responsabile della commercializzazione <strong>di</strong> questi<br />

<strong>prodotti</strong> sul mercato comunitario”.<br />

In recepimento <strong>dei</strong> principi della Direttiva 76/768/CEE, la Legge 713/1986 all’art. 7 riba<strong>di</strong>sce che i<br />

<strong>prodotti</strong> cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non<br />

causare danni alla salute umana se applicati correttamente. A tale scopo, i <strong>prodotti</strong> cosmetici<br />

devono essere commercializzati corredati da istruzioni necessarie per garantirne il corretto utilizzo<br />

nonché da qualsiasi altra informazione che possa facilitare la loro corretta applicazione da parte del<br />

consumatore. E’ inoltre fatto esplicito <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> utilizzo nei <strong>prodotti</strong> cosmetici <strong>di</strong> sostanze<br />

classificate come cancerogene, mutagene o tossiche; eccezioni possono essere previste solo se la<br />

sostanza è stata sottoposta a valutazione e <strong>di</strong>chiarata accettabile da parte del Comitato scientifico<br />

per la sicurezza <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> (SCCS). 8<br />

A livello nazionale l’Autorità centrale responsabile <strong>dei</strong> controlli nel settore è il Ministero della Salute<br />

che ha stabilito, con appositi provve<strong>di</strong>menti, le procedure e i meto<strong>di</strong> per assicurare la vigilanza sui<br />

<strong>prodotti</strong> cosmetici in fase <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong> commercializzazione. Il Ministero della Salute<br />

collabora, poi, con altre autorità nazionali (es. Regioni, Antitrust, ecc.) che effettuano anche loro<br />

controlli nel settore (cfr. § 6).<br />

8 Il Comitato Scientifico per la sicurezza <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> <strong>di</strong> <strong>consumo</strong> (SCCS Scientific Comittee on Consumer Safety), che ha<br />

sede all’interno della Direzione Generale Salute <strong>dei</strong> Consumatori della Commissione, fornisce pareri e consulenza<br />

scientifica per la preparazione <strong>di</strong> proposte relative alla sicurezza <strong>dei</strong> consumatori ed alla salute pubblica.<br />

54 <strong>di</strong> 106

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!