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etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...

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6. Controlli e regime sanzionatorio<br />

I controlli sui <strong>prodotti</strong> cosmetici vengono svolti sia a livello nazionale che comunitario.<br />

A livello nazionale il Ministero della Salute è responsabile delle attività <strong>di</strong> vigilanza nel settore che<br />

comportano, tra le altre cose, ispezioni presso gli stabilimenti produttivi e prelievi <strong>di</strong> campioni in<br />

commercio. In presenza <strong>di</strong> violazioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla<br />

Legge 713/1986 spetta alle Regioni, alle quali il Ministero della Salute invia l’informativa relativa<br />

alle violazioni accertate. Anche le Regioni, avvalendosi delle autorità sanitarie regionali e locali,<br />

svolgono attività <strong>di</strong> vigilanza e procedono all’accertamento e alla successiva sanzione delle<br />

irregolarità verificate nel proprio ambito <strong>di</strong> competenza. Il Ministero della Salute provvede a dare<br />

comunicazione <strong>dei</strong> provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> ritiro volontario e <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> commercializzazione <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong><br />

cosmetici sia attraverso la Gazzetta Ufficiale sia attraverso il proprio portale informatico.<br />

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, la Legge 713/1986 prevede le seguenti tipologie <strong>di</strong><br />

violazioni:<br />

Violazione Reato<br />

Penale<br />

Utilizzo <strong>di</strong> sostanze coloranti e conservanti vietati e/o presenti in<br />

quantità superiori ai limiti <strong>di</strong> legge (Legge 713/86, art. 3)<br />

Sperimentazione su animali, con meto<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi da quelli ammessi<br />

per legge (art.3)<br />

Immissione in commercio <strong>di</strong> <strong>prodotti</strong> dannosi per la salute o<br />

comunque impuri dal punto <strong>di</strong> vista chimico e batteriologico (art. 7)<br />

Errata <strong>etichettatura</strong> del prodotto<br />

Utilizzo <strong>di</strong> claims che attribuiscano al prodotto proprietà me<strong>di</strong>cinali<br />

e/o terapeutiche (art. 9)<br />

Mancata notifica al Ministero della Salute delle attività <strong>di</strong> produzione<br />

e/o confezionamento <strong>di</strong> <strong>prodotti</strong> cosmetici così come la mancata<br />

comunicazione delle caratteristiche fisico-chimiche e microbiologiche<br />

del prodotto e <strong>dei</strong> suoi ingre<strong>di</strong>enti (art. 10)<br />

72 <strong>di</strong> 106<br />

Reato<br />

Amministrativo<br />

X X<br />

X X<br />

X X<br />

Tutte le sanzioni si applicano esclusivamente al produttore e/o all’importatore.<br />

A livello comunitario la Commissione Europea ha istituito il sistema RAPEX – Rapid Alert System for<br />

non-food consumer products - un sistema <strong>di</strong> allarme rapido che facilita lo scambio <strong>di</strong> informazioni<br />

tra i Paesi Membri e la Commissione riguardanti le misure restrittive da intraprendere nel<br />

commercio <strong>di</strong> <strong>prodotti</strong> potenzialmente dannosi per la salute <strong>dei</strong> consumatori.<br />

COME FUNZIONA IL SISTEMA RAPEX<br />

Quando un prodotto (ad esempio un giocattolo, un cosmetico, un elettrodomestico,<br />

ecc.), viene considerato pericoloso, l'Autorità nazionale competente <strong>di</strong> ciascuno Stato<br />

Membro interviene per prendere misure appropriate per eliminare il rischio. L’Autorità<br />

nazionale competente (nel nostro caso il Ministero della Salute) informa la Commissione<br />

europea (Direzione generale per la Salute e la tutela <strong>dei</strong> consumatori), sul prodotto e su i rischi che esso<br />

comporta per i consumatori, nonché le misure adottate nel Paese per evitare la sua commercializzazione. La<br />

Commissione europea, valutata la fondatezza delle informazioni, le <strong>di</strong>ffonde attraverso RAPEX ai punti <strong>di</strong><br />

contatto nazionali <strong>di</strong> tutti gli altri paesi dell'UE affinché prendano provve<strong>di</strong>menti analoghi. A tale scopo report<br />

settimanali su segnalazioni <strong>di</strong> <strong>prodotti</strong> pericolosi, e le relative misure adottate per eliminare i rischi, sono<br />

pubblicate anche su Internet (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm). Acquisita<br />

l’informativa, le Autorità Nazionali degli altri Stati membri prendono misure per eliminare il rischio, sia<br />

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