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etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...

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Figura 3 - Pittogramma della data <strong>di</strong> durata minima<br />

Se la ddm è superiore a 30 mesi deve essere utilizzato il PaO – acronimo inglese per Period after<br />

Opening - ovvero il termine fino a quanto il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza<br />

effetti nocivi per il consumatore. Il PaO si in<strong>di</strong>ca utilizzando il pittogramma riportato in Figura 4<br />

(all. VI bis della Legge 713/1986) che rappresenta un barattolo <strong>di</strong> crema aperto.<br />

Figura 4 - Pittogramma del PaO<br />

L’in<strong>di</strong>cazione “12 M”, posta all’interno o al fianco del vasetto, in<strong>di</strong>ca che il cosmetico mantiene le<br />

sue caratteristiche <strong>di</strong> salubrità entro 12 mesi dalla data <strong>di</strong> apertura. Il simbolo non ha <strong>di</strong>mensioni<br />

determinate per legge, ma deve mantenere le proporzioni tra le sue <strong>di</strong>verse parti.<br />

Il simbolo PaO può non comparire su quei cosmetici che per loro natura non presentano un rischio<br />

<strong>di</strong> alterazioni significativo quali, ad esempio:<br />

• i <strong>prodotti</strong> confezionati in contenitori che ne impe<strong>di</strong>scono la contaminazione (es.<br />

aerosol e in generale tutte le confezioni che evitano un contatto <strong>di</strong>retto del<br />

prodotto con l’esterno);<br />

• i <strong>prodotti</strong> ostili alla crescita <strong>di</strong> microrganismi (ad esempio cosmetici ad alto<br />

contenuto <strong>di</strong> alcool, con pH molto alto o molto basso, con bassa presenza <strong>di</strong> acqua<br />

libera, ecc.).<br />

Se necessario, l’in<strong>di</strong>cazione della ddm deve essere integrata dalle modalità che il consumatore<br />

deve adottare per garantire la corretta conservabilità del prodotto (es. “tenere lontano da fonti <strong>di</strong><br />

calore”, “non esporre alla luce”, ecc.).<br />

4.4 Paese <strong>di</strong> origine<br />

12 M<br />

L’in<strong>di</strong>cazione del Paese <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> un prodotto cosmetico è obbligatoria solo se il<br />

produttore non risiede sul territorio comunitario. Essa deve essere in<strong>di</strong>cata con la <strong>di</strong>citura Made in<br />

seguita dal nome del Paese. Ricor<strong>di</strong>amo che Svizzera, Principato <strong>di</strong> Monaco e San Marino non<br />

fanno parte dell’Unione pertanto sull’etichette <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> dovrà essere riportato, ad esempio,<br />

“Made in Svizzera” o “Made in Switzerland”.<br />

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