etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...
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Se il responsabile commerciale è localizzato sul territorio comunitario, i suoi riferimenti, così come<br />
richiamati al § 4.1, sono sufficienti al consumatore per risalire alla sua origine.<br />
4.5 Funzioni del prodotto<br />
Le funzioni del prodotto devono essere riportate in etichetta solo se non siano comunemente note<br />
o facilmente desumibili dalla <strong>presentazione</strong> dello stesso.<br />
Non sempre, infatti, la denominazione <strong>di</strong> un cosmetico è sufficiente per informare il consumatore<br />
sulle funzioni e il suo tipo <strong>di</strong> applicazione: un prodotto cosmetico immesso in commercio con il<br />
nome generico <strong>di</strong> “latte” o “crema” deve essere necessariamente accompagnato dall’in<strong>di</strong>cazione<br />
relativa alla sua funzione (es. lozione per il corpo, crema per le mani, ecc.), così da evitare utilizzi<br />
scorretti o false aspettative da parte <strong>di</strong> chi lo acquista.<br />
Rientrano in questa fattispecie anche i c.d. food alike , ovvero <strong>prodotti</strong> cosmetici che richiamano<br />
nella <strong>presentazione</strong>, nella composizione e/o nella confezione gli <strong>alimenti</strong> (es. bagnoschiuma <strong>di</strong><br />
consistenza e profumo simili alla yogurt, creme all’aroma <strong>di</strong> cioccolato, ecc.): questi cosmetici<br />
possono essere confusi con <strong>alimenti</strong> e quin<strong>di</strong> rappresentano un potenziale pericolo per alcune<br />
categorie sensibili <strong>di</strong> consumatori quali, ad esempio, i bambini perché potrebbero essere tentati <strong>di</strong><br />
assaggiarli. In questi casi, oltre all’in<strong>di</strong>cazione della funzione del prodotto, è obbligatorio anche<br />
riportare una in<strong>di</strong>cazione chiara sulla reale natura del prodotto, ad esempio: “non ingerire”, “non è<br />
un alimento”, “per uso esterno”.<br />
Al riguardo si richiamano i principi del D. Lgs. del 25 gennaio 1992 n. 73 che “vietata l'immissione<br />
sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione <strong>di</strong> <strong>prodotti</strong><br />
che, pur non essendo <strong>prodotti</strong> alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, <strong>etichettatura</strong>,<br />
volume o <strong>di</strong>mensioni tali da far prevedere che i consumatori li possano confondere con <strong>prodotti</strong><br />
alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhiano o li ingeriscano con conseguente rischio <strong>di</strong><br />
soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo <strong>di</strong>gerente”.<br />
4.6 Elenco degli ingre<strong>di</strong>enti<br />
Sono considerati ingre<strong>di</strong>enti tutte le sostanze che intervengono nella composizione del prodotto<br />
cosmetico, in<strong>di</strong>pendentemente dal loro stato fisico (liqui<strong>di</strong>, soli<strong>di</strong>, gas, ecc.).<br />
Non sono, invece, considerati ingre<strong>di</strong>enti:<br />
• le impurità contenute nelle materie prime utilizzate;<br />
• le sostanze necessarie alla realizzazione del prodotto ma che, tuttavia, non fanno<br />
parte del prodotto finito.<br />
Gli ingre<strong>di</strong>enti devono essere menzionati in or<strong>di</strong>ne decrescente <strong>di</strong> peso, calcolato al momento<br />
dell’incorporazione ed utilizzando la nomenclatura comunitaria degli ingre<strong>di</strong>enti cosmetici INCI<br />
(International Nomenclature Cosmetics Ingre<strong>di</strong>ents).<br />
L’elenco deve essere preceduto dal termine “Ingre<strong>di</strong>enti” o “Ingre<strong>di</strong>ents”.<br />
Gli ingre<strong>di</strong>enti presenti in concentrazione inferiore all’1% possono essere menzionati in or<strong>di</strong>ne<br />
sparso, dopo quelli in concentrazione superiore all’1%.<br />
Come <strong>di</strong>sposto dal nuovo Reg. Ce 1223/09, la Commissione Europea sta lavorando ad un glossario delle<br />
denominazioni comuni degli ingre<strong>di</strong>enti al fine <strong>di</strong> garantire una <strong>etichettatura</strong> uniforme e <strong>di</strong> agevolare<br />
l’identificazione degli ingre<strong>di</strong>enti cosmetici da parte del consumatore.<br />
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