etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...
etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...
etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
5. In<strong>di</strong>cazioni facoltative<br />
Oltre alle in<strong>di</strong>cazioni obbligatorie precedentemente richiamate, le etichette <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> cosmetici<br />
possono riportare in<strong>di</strong>cazioni facoltative che hanno la finalità <strong>di</strong> evidenziare particolari<br />
caratteristiche del prodotto relative alle materie prime e/o al processo produttivo.<br />
Le in<strong>di</strong>cazioni facoltative non possono sostituire quelle obbligatorie che devono essere sempre e<br />
comunque presenti in etichetta.<br />
Approfon<strong>di</strong>amo le tipologie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazioni facoltative più <strong>di</strong>ffuse.<br />
5.1 Claims commerciali<br />
Con il termine inglese <strong>di</strong> claims si intendono le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong>rette ad informare il consumatore su<br />
particolari caratteristiche che il prodotto possiede. I claims hanno un potente richiamo sul<br />
consumatore perché influenzano, mo<strong>di</strong>ficando, le scelte <strong>di</strong> acquisto.<br />
In altri settori industriali, quali ad esempio l’alimentare, la normativa comunitaria ha stabilito<br />
specifiche regole in materia <strong>di</strong> claims, in<strong>di</strong>viduando quelli che possono figurare in etichetta e le<br />
relative con<strong>di</strong>zioni d’uso; esempi <strong>di</strong> claims nel settore agroalimentare sono “Senza zuccheri”, “Ad<br />
alto contenuto <strong>di</strong> fibre”, “Light”, ecc. Le regole vanno nella <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> definire regole comuni <strong>di</strong><br />
utilizzo tra i <strong>di</strong>versi Paesi membri e garantire, così, medesimi livelli <strong>di</strong> tutela del consumatore.<br />
Nella cosmesi, dove vengono continuamente stu<strong>di</strong>ati nuovi <strong>prodotti</strong> e nuovi principi attivi, una<br />
iniziativa similare sarebbe <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile attuazione. La ricerca e il progresso tecnico sono elementi<br />
<strong>di</strong>stintivi <strong>di</strong> questo comparto, come è <strong>di</strong>mostrato anche dal fatto che un prodotto cosmetico ha una<br />
vita commerciale molto più breve rispetto a quella <strong>di</strong> un alimento o <strong>di</strong> un farmaco stesso; ciò rende<br />
complicato per il legislatore comunitario <strong>di</strong>sciplinare i claims ammissibili da quelli non ammissibili,<br />
così come la definizione <strong>di</strong> regole comuni per il loro utilizzo, soprattutto in considerazione del fatto<br />
che i test scientifici necessari a <strong>di</strong>mostrare la loro atten<strong>di</strong>bilità sono in continua evoluzione ed al<br />
passo con la ricerca sui claims stessi.<br />
L’utilizzo <strong>di</strong> questi claims è rimesso, pertanto, alla libera scelta del produttore, nel rispetto <strong>dei</strong><br />
principi <strong>di</strong> correttezza e <strong>di</strong>ligenza professionale che abbiamo richiamato in premessa.<br />
DICHIARAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO<br />
Il nuovo Regolamento 1223/09, all’articolo “Dichiarazioni relative al prodotto”, riba<strong>di</strong>sce il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> utilizzo,<br />
in fase <strong>di</strong> <strong>etichettatura</strong> e pubblicità <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> cosmetici, <strong>di</strong> <strong>di</strong>citure, denominazioni, marchi, immagini o altri<br />
segni figurativi tali da attribuire ai <strong>prodotti</strong> caratteristiche che non possiedono.<br />
La Commissione inoltre si impegna nell’in<strong>di</strong>viduare <strong>dei</strong> “criteri comuni” che giustifichino l’utilizzo, o meno, <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>chiarazioni relative ai cosmetici senza, tuttavia, entrare nello specifico delle terminologie ammesse, come<br />
invece è stato fatto nel settore alimentare. Tra questi criteri si riba<strong>di</strong>sce l’importanza che i claims si<br />
riferiscano esclusivamente alle funzioni ancillari (se presenti) e non a quelle primarie per le quali il cosmetico<br />
è comunemente noto al consumatore: ad esempio una crema idratante per il viso che, attraverso una<br />
speciale formula, esercita anche una funzione purificante potrà riportare in etichetta un claim relativo alla<br />
funzione ancillare e non a quella emolliente - nutritiva comune a tutte le creme. Un primo elenco <strong>dei</strong> criteri<br />
comuni dovrà essere presentato entro luglio 2016.<br />
5.2 Riferimenti a test su animali<br />
Le attività <strong>di</strong> sperimentazione <strong>dei</strong> cosmetici sugli animali nascono dall’esigenza <strong>di</strong> testare la<br />
sicurezza per l’uomo <strong>di</strong> un ingre<strong>di</strong>ente, prodotto o sostanza.<br />
Nel corso degli anni, grazie alle campagne <strong>di</strong> sensibilizzazione avviate da associazioni animaliste<br />
verso il mondo <strong>dei</strong> consumatori, delle imprese e delle istituzioni, si è assistito ad una progressiva<br />
riduzione <strong>di</strong> queste pratiche.<br />
69 <strong>di</strong> 106