30.05.2013 Views

etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...

etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...

etichettatura e presentazione dei prodotti di largo consumo: alimenti ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

5. In<strong>di</strong>cazioni facoltative<br />

Oltre alle in<strong>di</strong>cazioni obbligatorie precedentemente richiamate, le etichette <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> cosmetici<br />

possono riportare in<strong>di</strong>cazioni facoltative che hanno la finalità <strong>di</strong> evidenziare particolari<br />

caratteristiche del prodotto relative alle materie prime e/o al processo produttivo.<br />

Le in<strong>di</strong>cazioni facoltative non possono sostituire quelle obbligatorie che devono essere sempre e<br />

comunque presenti in etichetta.<br />

Approfon<strong>di</strong>amo le tipologie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazioni facoltative più <strong>di</strong>ffuse.<br />

5.1 Claims commerciali<br />

Con il termine inglese <strong>di</strong> claims si intendono le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong>rette ad informare il consumatore su<br />

particolari caratteristiche che il prodotto possiede. I claims hanno un potente richiamo sul<br />

consumatore perché influenzano, mo<strong>di</strong>ficando, le scelte <strong>di</strong> acquisto.<br />

In altri settori industriali, quali ad esempio l’alimentare, la normativa comunitaria ha stabilito<br />

specifiche regole in materia <strong>di</strong> claims, in<strong>di</strong>viduando quelli che possono figurare in etichetta e le<br />

relative con<strong>di</strong>zioni d’uso; esempi <strong>di</strong> claims nel settore agroalimentare sono “Senza zuccheri”, “Ad<br />

alto contenuto <strong>di</strong> fibre”, “Light”, ecc. Le regole vanno nella <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> definire regole comuni <strong>di</strong><br />

utilizzo tra i <strong>di</strong>versi Paesi membri e garantire, così, medesimi livelli <strong>di</strong> tutela del consumatore.<br />

Nella cosmesi, dove vengono continuamente stu<strong>di</strong>ati nuovi <strong>prodotti</strong> e nuovi principi attivi, una<br />

iniziativa similare sarebbe <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile attuazione. La ricerca e il progresso tecnico sono elementi<br />

<strong>di</strong>stintivi <strong>di</strong> questo comparto, come è <strong>di</strong>mostrato anche dal fatto che un prodotto cosmetico ha una<br />

vita commerciale molto più breve rispetto a quella <strong>di</strong> un alimento o <strong>di</strong> un farmaco stesso; ciò rende<br />

complicato per il legislatore comunitario <strong>di</strong>sciplinare i claims ammissibili da quelli non ammissibili,<br />

così come la definizione <strong>di</strong> regole comuni per il loro utilizzo, soprattutto in considerazione del fatto<br />

che i test scientifici necessari a <strong>di</strong>mostrare la loro atten<strong>di</strong>bilità sono in continua evoluzione ed al<br />

passo con la ricerca sui claims stessi.<br />

L’utilizzo <strong>di</strong> questi claims è rimesso, pertanto, alla libera scelta del produttore, nel rispetto <strong>dei</strong><br />

principi <strong>di</strong> correttezza e <strong>di</strong>ligenza professionale che abbiamo richiamato in premessa.<br />

DICHIARAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO<br />

Il nuovo Regolamento 1223/09, all’articolo “Dichiarazioni relative al prodotto”, riba<strong>di</strong>sce il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> utilizzo,<br />

in fase <strong>di</strong> <strong>etichettatura</strong> e pubblicità <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> cosmetici, <strong>di</strong> <strong>di</strong>citure, denominazioni, marchi, immagini o altri<br />

segni figurativi tali da attribuire ai <strong>prodotti</strong> caratteristiche che non possiedono.<br />

La Commissione inoltre si impegna nell’in<strong>di</strong>viduare <strong>dei</strong> “criteri comuni” che giustifichino l’utilizzo, o meno, <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>chiarazioni relative ai cosmetici senza, tuttavia, entrare nello specifico delle terminologie ammesse, come<br />

invece è stato fatto nel settore alimentare. Tra questi criteri si riba<strong>di</strong>sce l’importanza che i claims si<br />

riferiscano esclusivamente alle funzioni ancillari (se presenti) e non a quelle primarie per le quali il cosmetico<br />

è comunemente noto al consumatore: ad esempio una crema idratante per il viso che, attraverso una<br />

speciale formula, esercita anche una funzione purificante potrà riportare in etichetta un claim relativo alla<br />

funzione ancillare e non a quella emolliente - nutritiva comune a tutte le creme. Un primo elenco <strong>dei</strong> criteri<br />

comuni dovrà essere presentato entro luglio 2016.<br />

5.2 Riferimenti a test su animali<br />

Le attività <strong>di</strong> sperimentazione <strong>dei</strong> cosmetici sugli animali nascono dall’esigenza <strong>di</strong> testare la<br />

sicurezza per l’uomo <strong>di</strong> un ingre<strong>di</strong>ente, prodotto o sostanza.<br />

Nel corso degli anni, grazie alle campagne <strong>di</strong> sensibilizzazione avviate da associazioni animaliste<br />

verso il mondo <strong>dei</strong> consumatori, delle imprese e delle istituzioni, si è assistito ad una progressiva<br />

riduzione <strong>di</strong> queste pratiche.<br />

69 <strong>di</strong> 106

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!