il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana
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che <strong>il</strong> problema sembra ricondursi proprio alla definizione dei contenuti <strong>del</strong><br />
mandato stesso.<br />
Purtroppo però molti altri ancora sono i casi in cui <strong>il</strong> confine tra diritto e<br />
potenziale <strong>del</strong>itto <strong>del</strong> <strong>difensore</strong> diviene sempre meno preciso: importante è<br />
chiaramente tutta la nuova disciplina <strong>del</strong>le indagini difensive che, nel momento<br />
in cui dà dei diritti in più al <strong>difensore</strong>, contemporaneamente pone lo stesso in<br />
una precaria situazione, passib<strong>il</strong>e, anche in questo caso, di responsab<strong>il</strong>ità penale.<br />
Invero, la puntuale disciplina <strong>del</strong>le investigazioni difensive nel nostro Codice di<br />
Procedura <strong>Penale</strong> è stata salutata con grande favore, ma ha destato altrettanto<br />
allarme, in considerazione dei riflessi che non hanno tardato ad emergere sul<br />
piano <strong>del</strong>la responsab<strong>il</strong>ità penale, oltre che <strong>del</strong>la deontologia.<br />
Di fronte ad alcune recenti pronunce in materia, la convinzione di alcuni di<br />
avere finalmente dei parametri certi da affermare e garantire uno spazio di<br />
liceità alla raccolta di elementi probatori da parte <strong>del</strong>la Difesa, si rivela poco più<br />
di un’<strong>il</strong>lusione.<br />
Molti colleghi ricorderanno che in un incontro organizzato dalla <strong>Camera</strong> <strong>Penale</strong><br />
<strong>Veneziana</strong>, all’indomani <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong>la novella sulle indagini<br />
difensive, nel prendere atto che i nuovi poteri riconosciuti al <strong>difensore</strong> venivano<br />
senz’altro a coniugarsi con maggiori responsab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>l’esercente <strong>il</strong> mandato<br />
difensivo, si paventava la possib<strong>il</strong>ità che soprattutto con riferimento all’attività<br />
di acquisizione di dichiarazioni ed informazioni ex art. 391 bis <strong>del</strong> Codice di<br />
Procedura <strong>Penale</strong> potessero prof<strong>il</strong>arsi rischi di condotte che, oltre ad assumere<br />
r<strong>il</strong>evanza sul piano deontologico, potessero essere suscettib<strong>il</strong>i di sanzione<br />
criminale. Si sottolineava come la nuova normativa, nell’escludere all’art 334<br />
bis <strong>del</strong> Codice di Procedura <strong>Penale</strong> un obbligo di denuncia gravante sul<br />
<strong>difensore</strong> per i fatti di reato conosciuti nel corso <strong>del</strong>l’attività di indagine e nel<br />
riconoscere al <strong>difensore</strong> un potere di certificazione e di autenticazione,<br />
evocando tra l’altro come strumento di documentazione la forma <strong>del</strong> verbale,<br />
offrisse <strong>il</strong> destro da un lato al riconoscimento in capo al <strong>difensore</strong> <strong>del</strong>la qualifica<br />
di pubblico ufficiale da altri non condiviso e dall’altro all’inquadrab<strong>il</strong>ità degli<br />
atti di investigazione difensiva nella categoria degli atti pubblici. Tanto con<br />
intuib<strong>il</strong>i conseguenze in ipotesi di non aderenza di quanto documentato a quanto<br />
realmente riferito dal dichiarante o dall’informatore.<br />
E si ricorderà come all’interno <strong>del</strong>la <strong>Camera</strong> <strong>Penale</strong> <strong>Veneziana</strong> fosse prevalente<br />
l’impostazione che considerava l’esposizione a sim<strong>il</strong>i rischi uno scotto<br />
accettab<strong>il</strong>e, ove la prassi applicativa avesse dato ragione alle opzioni<br />
interpretative che, al cospetto <strong>del</strong>la nuova normativa, si pronunciavano per<br />
l’assoluta dignità <strong>del</strong> materiale probatorio procurato con le nuove forme dal<br />
<strong>difensore</strong> e la sua equiparab<strong>il</strong>ità a quello formato dalla Pubblica Accusa.<br />
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