il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana
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<strong>del</strong>la difesa, cui sarebbe vietato assumere informazione ut<strong>il</strong>i proprio sui<br />
contenuti degli atti segretati? Non è diffic<strong>il</strong>e pensare ad ipotesi in cui si renda<br />
urgente reperire elementi a discarico per dimostrare l'erroneità o la non<br />
concludenza di elementi di accusa contestati dal P.M. proprio in occasione<br />
<strong>del</strong>l'atto che si reputa opportuno segretare. Non dubito che possa prof<strong>il</strong>arsi una<br />
tesi di assoluto rigore, in virtù <strong>del</strong>la quale una "stasi" difensiva non eccedente i<br />
due mesi deve considerarsi un costo accettab<strong>il</strong>e. Dubito, però, che sia corretta.<br />
A questo riguardo, penso persino che raramente possano verificarsi casi<br />
oggettivamente tipici rispetto alla formula <strong>del</strong>l'art. 379 bis c.p., che potrebbero<br />
darsi solo nell'ipotesi di rivelazione di fonte e contenuto <strong>del</strong>le notizie segretate.<br />
Normalmente, la ricerca di elementi ut<strong>il</strong>i per contrastare dati probatori di natura<br />
accusatoria potrà prescindere da una rivelazione in senso proprio: certo che <strong>il</strong><br />
<strong>difensore</strong> orienterà l'esame <strong>del</strong>la persona informata sui prof<strong>il</strong>i di interesse, ma<br />
questo non significa affatto o necessariamente che in quella sede si verifichi una<br />
rivelazione di notizie segrete. La tentazione di uno slittamento interpretativo in<br />
malam partem non è escludib<strong>il</strong>e in assoluto, ma dovrebbe costituire un presidio<br />
adeguato la considerazione che un conto è la divulgazione, tutt'altro l'ut<strong>il</strong>izzo di<br />
una conoscenza acquisita, che è esattamente la situazione in cui versa <strong>il</strong><br />
<strong>difensore</strong> quando, senza manifestare fonti e contenuti oggetti <strong>del</strong> divieto, orienti<br />
tuttavia le sue domande sui quegli stessi versanti. Per dare soluzione a casi <strong>del</strong><br />
genere, è sufficiente una sorvegliata attenzione al prof<strong>il</strong>o tipico<br />
<strong>del</strong>l'incriminazione: sarà appunto in ragione <strong>del</strong> deficit di tipicità (poiché<br />
l'ut<strong>il</strong>izzo di dati conoscitivi non equivale a rivelarli) che tali ipotesi non<br />
potranno essere ricondotti all'art. 379 bis. Ma ove occorra una contestazione<br />
precisa alla persona assunta in sede di indagini difensive? E' <strong>del</strong> tutto scontato<br />
che al <strong>difensore</strong> si richieda una preventiva e seria ponderazione in termini di<br />
necessità, ma ove questa valutazione sia nel senso <strong>del</strong>l'indifferib<strong>il</strong>ità, credo che<br />
debba farsi ricorso all'idea <strong>del</strong>la scriminante. Immaginiamo <strong>il</strong> caso che da tale<br />
investigazione difensiva ci si ripromettano esiti ragionevolmente ut<strong>il</strong>i per un<br />
assistito in stato di custodia cautelare e che le sue dichiarazioni al P.M. siano<br />
state segretate. Di fronte ad ipotesi che io volutamente estremizzo, può ritenersi<br />
sostenib<strong>il</strong>e un potere assoluto ed insindacab<strong>il</strong>e di una parte a scapito <strong>del</strong>l'altra, <strong>il</strong><br />
cui esercizio si traduce, poi, in una atipica moratoria <strong>del</strong>la facoltà di difendersi<br />
provando? La gravità <strong>del</strong>le conseguenze già induce a dubitare <strong>del</strong>la bontà <strong>del</strong>le<br />
premesse. La questione è ancora aperta, anzi, per quel che mi risulta, mai sinora<br />
emersa, ma se si presenterà, la chiave risolutiva per un equ<strong>il</strong>ibrato<br />
contemperamento <strong>del</strong>le contrapposte esigenze non potrà trovarsi che nel quadro<br />
<strong>del</strong>la giustificazione. Proseguendo in questa casistica ipotetica, non è escluso<br />
che <strong>il</strong> problema possa presentarsi anche nel quadro dei rapporti tra <strong>difensore</strong><br />
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