01.06.2013 Views

il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana

il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana

il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

un’udienza con una calma e una tranqu<strong>il</strong>lità per le Difese e per l’Accusa, di cui<br />

lo ringrazierò sempre.<br />

DOTT. LUCA PISTORELLI<br />

Buonasera. Innanzitutto grazie per l’invito, troppi complimenti che ovviamente<br />

non merito e mi mettono un po’ in imbarazzo.<br />

Dall’imbarazzo invece mi hanno tolto i relatori che mi hanno preceduto, perché<br />

hanno talmente percorso in lungo e largo la materia che ci occupa oggi<br />

pomeriggio da esimermi in larga parte dal mio compito, compito da cui in parte<br />

mi autoesimo anche perché so che ci sono dei coscritti qua dentro e cioè dei<br />

giovani aspiranti avvocati tenuti alla presenza e che quindi, siccome sono da tre<br />

ore che ascoltano cose molto interessanti, per vero, hanno un limite di<br />

sopportazione che pesa con maggiore gravosità che sulle spalle di chi è qui<br />

volontariamente. Quindi cercherò di essere molto stringato.<br />

Devo dire che molte <strong>del</strong>le cose che ho ascoltato oggi pomeriggio, tutte molto<br />

interessanti, mi hanno anche costretto a rivedere un po’ la scaletta <strong>del</strong> mio<br />

intervento e cercherò, se mi è permesso, magari di rispondere nei limiti in cui<br />

sarò capace ad alcuni dei quesiti o <strong>del</strong>le contestazioni che coloro che mi hanno<br />

preceduto hanno mosso nel corso dei loro interventi.<br />

Mi è parso inevitab<strong>il</strong>e, già quando parlavo con l’avvocato Danesin di quale<br />

sarebbe stato l’oggetto <strong>del</strong> mio intervento, ancorare l’argomento che ci ha<br />

occupato fino adesso più saldamente a un’altra tematica ormai imprescindib<strong>il</strong>e,<br />

che è quella <strong>del</strong>le indagini difensive introdotte dalla Legge 397/2000 a sanatoria<br />

di lacune che <strong>il</strong> Codice di Procedura <strong>Penale</strong> portava con sé fin dal 1988. Ho<br />

sentito qui questa sera che si salutava con favore una sentenza di un Giudice<br />

sabaudo – c’è forte rivalità tra M<strong>il</strong>ano e Torino, quindi mi perdonerete questa<br />

punta di sarcasmo – sulla configurab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> reato di falso in atto pubblico da<br />

parte <strong>del</strong> pubblico ufficiale; mi sembra di aver capito nella verbalizzazione<br />

disinvolta e lacunosa di dichiarazioni rese ex 391 bis... Io non voglio entrare nel<br />

merito di un caso che non conosco, ho solo sentito salutare e sottolineare con<br />

favore la configurab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>la qualifica di pubblico ufficiale in capo al<br />

Difensore e addirittura l’ho sentita salutare come conseguenza inevitab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>la<br />

Legge 397/2000. Io so da dove nasce l’equivoco: l’equivoco nasce da colui che<br />

porta giustamente e per volontà costituzionale quel far<strong>del</strong>lo e che non sempre<br />

però lo sa portare con la disinvoltura che <strong>il</strong> professor Zanotti gli attribuisce, e<br />

cioè <strong>il</strong> nostro legislatore, perché l’equivoco nasce da quell’improvvido, inut<strong>il</strong>e<br />

e, mi si consenta, tra virgolette, stupido art. 334 bis <strong>del</strong> Codice di Procedura<br />

<strong>Penale</strong> che quella legge introdusse. Nel timore generato dal furore iconoclasta<br />

di alcuni miei colleghi <strong>il</strong> legislatore ritenne di prevenire giurisprudenze<br />

43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!