il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana
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L’introduzione di prove false potrebbe astrattamente r<strong>il</strong>evare a solo titolo di<br />
favoreggiamento o anche, in caso di pregiudizio conseguente per la parte<br />
assistita, di infe<strong>del</strong>e patrocinio, sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o <strong>del</strong>la violazione <strong>del</strong> dovere di cui<br />
all’art. 14 <strong>del</strong> Codice Deontologico? Ed ancora ci chiediamo: non comunicare al<br />
proprio assistito l’emissione <strong>del</strong>l’ordine di carcerazione ci rende colpevoli <strong>del</strong><br />
<strong>del</strong>itto di patrocinio infe<strong>del</strong>e? Posto che, forse, <strong>il</strong> comunicarlo ci vedrebbe<br />
indagati di favoreggiamento personale.<br />
In conclusione, riteniamo che vi sia la necessità di chiarire sia <strong>il</strong> contenuto che <strong>il</strong><br />
limite <strong>del</strong> mandato defensionale, alla luce <strong>del</strong>le recenti modifiche legislative e<br />
<strong>del</strong>l’evoluzione giurisprudenziale conseguente.<br />
AVV. EUGENIO VASSALLO.<br />
Ringrazio la collega Danesin, ma soprattutto ringrazio tutti i componenti <strong>del</strong>la<br />
Commissione che hanno lavorato. Tutti gli interventi di oggi sono registrati e<br />
poi li pubblicheremo, com’è nostra abitudine, perché sono atti importanti che<br />
danno l’idea di come gli Avvocati vogliono autoregolarsi. Abbiamo sentito le<br />
sollecitazioni <strong>del</strong>la Commissione di Studio <strong>del</strong>la <strong>Camera</strong> <strong>Penale</strong>, ora possiamo<br />
sentire ciò che ne pensa <strong>il</strong> Procuratore <strong>del</strong>la Repubblica, <strong>il</strong> Dottor Luigi<br />
Delpino.<br />
DOTT. LUIGI DELPINO<br />
Io mi scuso se non ho avuto tempo di preparare una relazione scritta, per cui<br />
sarò costretto ad andare a braccio.<br />
Ho avuto la fortuna che le due relazioni che mi hanno preceduto hanno<br />
praticamente dato un po’ <strong>il</strong> “la” a quella che può essere l’impostazione che mi<br />
ero proposto per esporre <strong>il</strong> problema <strong>del</strong> rapporto <strong>del</strong>l’art. 378 c.p. con <strong>il</strong> diritto<br />
di difesa e, quindi, <strong>il</strong> ricorso all’art. 51 per giustificare eventuali comportamenti<br />
<strong>del</strong> <strong>difensore</strong> che possano apparire al di là dei limiti di quelli che sono i suoi<br />
doveri deontologici.<br />
Prendendo lo spunto da quanto detto da chi mi ha preceduto, parto proprio da<br />
una sentenza, una <strong>del</strong>le prime sentenze che fissò i limiti <strong>del</strong>l’esercizio <strong>del</strong> diritto<br />
di difesa e i rapporti appunto con eventuali reati che <strong>il</strong> Difensore può<br />
commettere nell’espletamento <strong>del</strong>le sue mansioni, ed è una sentenza <strong>del</strong> 1986,<br />
la Cassazione 4 luglio ‘86 n. 6989. Dice testualmente, la massima di questa<br />
sentenza: “Il diritto di difesa - anche in relazione al prof<strong>il</strong>o specifico<br />
concernente <strong>il</strong> suo esercizio da parte <strong>del</strong> patrocinante – è tra quelli al quale<br />
l'ordinamento giuridico riconosce <strong>il</strong> più alto ambito di espansione onde<br />
consentire l’effettiva attuazione <strong>del</strong> principio affermato nell'art. 24 comma<br />
secondo <strong>del</strong>la costituzione: come ogni diritto, però, esso trova un limite nel<br />
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