il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana
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Posto che, anche in presenza di un divieto di divulgazione ex art. 391 quinquies<br />
C.P.P., non ha alcun senso prevedere un limite di comunicazione tra <strong>difensore</strong> e<br />
difeso (immaginando l'ipotesi che la segretazione concerna quanto dichiarato<br />
dall'indagato al P.M.), la questione potrà porsi se, in quella sede, <strong>il</strong> <strong>difensore</strong><br />
apprenda circostanze negative per altro cliente assistito in procedimenti diversi<br />
e gliele riveli in violazione <strong>del</strong> divieto. La clausola di sussidiarietà con la quale<br />
esordisce l'art. 379 bis C.P. (inesattamente limitata al solo rapporto con <strong>il</strong> più<br />
grave <strong>il</strong>lecito previsto dall'art. 326 C.P. da taluni autori) a me pare che possa<br />
consentire, nella specie, <strong>il</strong> richiamo al favoreggiamento personale. E ciò,<br />
fondamentalmente, per due diverse considerazioni. La prima si radica sul fatto<br />
che poco conta l'originaria divulgab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> dato conoscitivo, quando sia stato<br />
esercitato <strong>il</strong> potere di segretazione: suo tramite, si potrebbe plausib<strong>il</strong>mente<br />
ritenere che si verifichi un fenomeno di equiparazione, seppur temporaneo, agli<br />
atti di indagine per i quali è operante <strong>il</strong> vincolo di segretezza previsto in via<br />
generale dall'art. 329 C.P.P.. Ne consegue, allora, che la violazione <strong>del</strong> segreto<br />
prevista dall'art. 379 bis C.P. si prospetta, appunto, come quell'<strong>il</strong>lecito a monte<br />
che rende <strong>il</strong>lecita a valle la trasmissione <strong>del</strong>l'informazione all'interessato. Di<br />
quest'ultima, infatti, <strong>il</strong> <strong>difensore</strong> non ha la giuridica disponib<strong>il</strong>ità, come non l'ha<br />
in relazione a notizie coperte ab origine dal segreto investigativo ed<br />
<strong>il</strong>lecitamente acquisite (ipotesi di concorso nel <strong>del</strong>itto di rivelazione di segreti<br />
ex art. 326 C.P.). Se si ritenesse diversamente, occorrerebbe concludere che<br />
l'ampliamento dei presupposti <strong>del</strong> diritto di difesa può derivare da un previo<br />
<strong>del</strong>itto <strong>del</strong> <strong>difensore</strong>, che arbitrariamente ed <strong>il</strong>lecitamente potrebbe sovvertire le<br />
regole <strong>del</strong> gioco. Né, d'altra parte, mi pare possib<strong>il</strong>e un riferimento all'art. 40,<br />
III° canone complementare <strong>del</strong> Codice deontologico: vero che <strong>il</strong> <strong>difensore</strong> ha<br />
l'obbligo di riferire al proprio assistito <strong>il</strong> contenuto di quanto appreso<br />
nell'esercizio <strong>del</strong> mandato, ma la latitudine <strong>del</strong> precetto trova appunto un limite<br />
nel contrapposto divieto di divulgazione imposto dal P.M.. Nell'esempio dal<br />
quale partivo, peraltro, la disposizione deontologica sarebbe persino<br />
impropriamente evocata, posto che l'apprendimento <strong>del</strong> dato avviene in una<br />
sede procedimentale in cui <strong>il</strong> <strong>difensore</strong> non esercita alcun mandato difensivo<br />
nell'interesse <strong>del</strong> soggetto concretamente informato. La collisione dei doveri<br />
può aver luogo, invece, nel caso di difesa unitaria di più indagati, e le notizie<br />
segretate riguardino appunto uno di essi. Non mi risulta che <strong>il</strong> problema sia già<br />
emerso, ma certamente potrà porsi nella pratica: colpevole di favoreggiamento<br />
<strong>il</strong> <strong>difensore</strong> che informi altro assistito in violazione <strong>del</strong> divieto, o scriminato per<br />
l'intervento di una causa di giustificazione? Io propenderei per la seconda<br />
ipotesi, valorizzando <strong>il</strong> dato rappresentato dall'avverbio indebitamente<br />
menzionato dall'incriminazione. Lo si potrebbe leggere anche come equivalente<br />
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