il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana
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d’Appello di Brescia, penso che dovremmo essere tutti d’accordo. E dovremmo<br />
essere d’accordo anche sulla seconda, che è uno sbaglio clamoroso. La Corte<br />
dice testualmente, non ho voluto metterci neanche una riga di mio: “Non si<br />
condivide la tesi – che è la tesi <strong>del</strong>la difesa – secondo cui l’art. 378 c.p.<br />
presuppone necessariamente la falsità <strong>del</strong> contenuto <strong>del</strong> memoriale, in quanto –<br />
attenzione a questo passaggio, perché se condividiamo questo rimettiamo in<br />
discussione tutto – la figura <strong>del</strong> reato – parliamo <strong>del</strong> 378 c.p. – si limita a<br />
richiedere semplicemente l’aiuto ad eludere le investigazioni..”; siccome non ho<br />
tempo di commentare questa cosa dopo, io dico che eludere significa falsificare,<br />
frodare trova la matrice civ<strong>il</strong>istica, nel 1414 c.c., “..ovvero l’inquinamento <strong>del</strong>le<br />
prove nel procedimento, ed è indubbio - ecco l’affermazione sconcertante <strong>del</strong>la<br />
Corte - che le dichiarazioni in parole, cioè una dichiarazione vera, può<br />
comportare la conseguenza <strong>del</strong>l’elusione indipendentemente dalla veridicità <strong>del</strong><br />
memoriale o <strong>del</strong>la dichiarazione”. Cioè posso favorire un imputato anche<br />
dicendo la verità. E’ possib<strong>il</strong>e condividere questa cosa. Per fortuna ho trovato<br />
una sentenza <strong>del</strong> mio amico Troiano, e questa volta passiamo in Cassazione,<br />
“Se per favoreggiamento – è una Cassazione recentissima - basta l’attitudine<br />
allo scopo – questa è giurisprudenza corretta, - e non occorre <strong>il</strong> suo<br />
conseguimento, posso favorire senza ottenere <strong>il</strong> risultato <strong>del</strong> favoreggiamento.<br />
E’ però indispensab<strong>il</strong>e - ecco la luce nuova - la condizione che per atto idoneo<br />
al favoreggiamento si intenda <strong>il</strong> comportamento che in qualsiasi modo abbia<br />
provocato o provochi un’alterazione <strong>del</strong> contesto fattuale, cioè <strong>del</strong> quadro<br />
probatorio. In caso contrario – attenzione perché questo è un passaggio<br />
<strong>il</strong>luminante – diventa concreto <strong>il</strong> rischio di reprimere comportamenti di<br />
semplice programmazione o di mera promessa di aiuto <strong>il</strong>lecito” sarebbe un fatto<br />
prodromico, e qui, alla fine, la botta finale: “..venendo ad eludersi”, forse<br />
Pasquale Troiano avrebbe fatto meglio a levarlo questo punto, perché propone<br />
problematiche molto sott<strong>il</strong>i che forse non è <strong>il</strong> caso di affrontare adesso, “<strong>il</strong><br />
principio di offensività ormai da ritenersi costituzionalizzato”, <strong>il</strong> che è<br />
discutib<strong>il</strong>e. Però questa sentenza mi sembra un vero faro, perché secondo me è<br />
evidente <strong>il</strong> rapporto, ma anche l’interconnessione, tra tre problematiche tipiche<br />
<strong>del</strong> diritto penale, le tiene tutte e tre presenti e tutte e tre le centra e le mette in<br />
rapporto in maniera favolosa, secondo me grandiosa: oggetto giuridico, la tutela<br />
<strong>del</strong>la prova, la tipicità, cosa è scritto nella figura, e l’offensività. Insomma la<br />
figura, dice Troiano, esige l’alterazione, <strong>il</strong> mendacio o altrimenti l’ostacolo. Ciò<br />
non esclude che vi possa essere qualche caso di favoreggiamento dicendo la<br />
verità, ma allora questa verità deve essere tesa, volta ad ottenere, ad esempio<br />
l’intralcio <strong>del</strong> processo da altri punti di vista, per esempio: cerco di far sentire,<br />
presentandolo in modo fraudolento, un testimone che racconta sì la verità, ma<br />
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