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il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana

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ivelatore <strong>del</strong>l’indebitamente capace di togliere <strong>il</strong> reato. Se <strong>il</strong> Pubblico Ministero<br />

fa la segretazione soltanto quando sussistono specifiche esigenze attinenti<br />

all’attività di indagine e fa <strong>il</strong> decreto motivato, e lui già partiva che <strong>il</strong> decreto<br />

non è motivato ed è una specie di contraddizione in termini pretendere la<br />

motivazione col segreto, io mi chiedo, posso sbagliare, ma secondo me è una<br />

forma anomala art. 650 c.p.: secondo me la strada è se questo decreto è<br />

legittimo o non è legittimo, quindi quando Zanotti acutamente - la cosa mi è<br />

piaciuta moltissimo, è per questo che intervengo su questo punto - si propone <strong>il</strong><br />

problema <strong>del</strong> Pubblico Ministero che totalizza <strong>il</strong> segreto, questa secondo me è<br />

una cosa inconcepib<strong>il</strong>e, impossib<strong>il</strong>e, è un decreto <strong>il</strong>legittimo che deve cadere<br />

automaticamente, perché la stessa pena si applica a chi dopo avere r<strong>il</strong>asciato<br />

non osserva <strong>il</strong> divieto. Le stesse parole <strong>del</strong> 650, la stessa logica, la stessa<br />

impostazione, se <strong>il</strong> decreto è <strong>il</strong>legittimo, poiché chiaramente <strong>il</strong> Pubblico<br />

Ministero non può totalizzare <strong>il</strong> segreto per tutto, io sono convinto che questo<br />

reato non sussista, a prescindere ancora dal diritto di difesa col quale quello che<br />

ha detto Zanotti mi trova quasi <strong>del</strong> tutto d’accordo, tranne alcuni passaggi che<br />

adesso non è <strong>il</strong> caso..<br />

PROF. MARCO ZANOTTI<br />

La simmetria è solo apparente: nell’art. 650 Codice <strong>Penale</strong> abbiamo un Giudice<br />

che può disapplicare, ma nell’art. 379 c.p. non abbiamo un’istanza<br />

giurisdizionale che può giudicare sulla legittimità o validità <strong>del</strong> decreto di<br />

segretazione, c’è solo nell’art. 366 c.p. una facoltà, ma dove non è prevista non<br />

è estensib<strong>il</strong>e, a mio modo di vedere. Ma io non sono un processualista.<br />

AVV. EUGENIO VASSALLO<br />

Volevo solo provocare su un punto: quando parliamo di verbalizzazione dei<br />

testi <strong>del</strong>le indagini difensive tutti i colleghi sanno che le Camere Penali hanno<br />

suggerito come verbalizzare i testimoni. Le verbalizzazioni è bene che non<br />

siano mai effettuate dal solo avvocato. Si è suggerito che l’indagine sia svolta<br />

dal <strong>difensore</strong> avendo sempre presenti altre due persone.<br />

Ma <strong>il</strong> punto è che quando <strong>il</strong> Pubblico Ministero interroga, interroga con un<br />

aus<strong>il</strong>iario, e né <strong>il</strong> Pubblico Ministero né l’aus<strong>il</strong>iario potranno ai sensi <strong>del</strong> l’art.<br />

197 c.p. testimoniare su quanto dichiarato, perché non sono testimoni<br />

ammissib<strong>il</strong>i. Questo è un piccolo particolare che sfugge, qualche volta. Il<br />

Pubblico Ministero può interrogare nel chiuso <strong>del</strong>la sua stanza e non potrà mai<br />

testimoniare su ciò che gli è stato detto, e neanche <strong>il</strong> suo aus<strong>il</strong>iario, mentre noi è<br />

bene che lo si faccia almeno con due testimoni, che testimoni saranno.<br />

Ricordiamocelo!: interroghiamo sempre con più testimoni, perché potrebbe<br />

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