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il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana

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Ma questa prospettiva serve per orientare la soluzione di casi estremi, mentre è<br />

incongrua e fuori luogo per altra tipologia di casi, che recentemente, ma non<br />

correttamente, vengono ricondotti all'area <strong>del</strong> favoreggiamento punib<strong>il</strong>e. Esiste<br />

un vasto piano in cui favoreggiamento personale e tutela <strong>del</strong> segreto<br />

investigativo si intersecano secondo direttrici piuttosto variegate, ed a seconda<br />

che <strong>del</strong> segreto si dia una lettura più o meno ampia, correlativamente si<br />

espandono o si riducono le possib<strong>il</strong>ità applicative <strong>del</strong> favoreggiamento.La<br />

regola generale è posta dall'art. 329 C.P.P. e da tale disposizione si ricava che <strong>il</strong><br />

sistema attuale non priv<strong>il</strong>egia più <strong>il</strong> segreto necessario <strong>del</strong>l'intera fase <strong>del</strong>le<br />

indagini preliminari, bensì soltanto <strong>il</strong> segreto di singoli atti di indagine, per di<br />

più normalmente limitato nel tempo. Per identificare quali atti di indagine siano<br />

coperti dal segreto, in genere si ricorre alla possib<strong>il</strong>ità di conoscenza degli stessi<br />

da parte <strong>del</strong>l'indagato. Si ha cura di precisare, e la precisazione è r<strong>il</strong>evante, che<br />

se vi è una tale possib<strong>il</strong>ità di conoscenza <strong>del</strong>l'atto, questo non è segreto, e se<br />

anche la conoscib<strong>il</strong>ità va considerata in relazione all'indagato, la sua sussistenza<br />

fa decadere la copertura <strong>del</strong> segreto nei confronti di chiunque. Non mi interessa<br />

diffondermi sui prof<strong>il</strong>i strettamente processuali; basta soltanto accennare che<br />

conoscib<strong>il</strong>i per definizione sono gli atti di indagine compiuti con la<br />

partecipazione <strong>del</strong>l'indagato (anzi, a rigore, più che conoscib<strong>il</strong>ità deve qui<br />

parlarsi di effettiva conoscenza <strong>del</strong>l'atto, che pertanto ab initio non è coperto dal<br />

segreto), o per i quali è prevista l'assistenza <strong>del</strong> <strong>difensore</strong>. Gli atti effettivamente<br />

coperti dal segreto sono quelli ai quali <strong>il</strong> <strong>difensore</strong> non ha diritto di assistere,<br />

segreto che permane sino alla chiusura <strong>del</strong>le indagini preliminari. Sia detto per<br />

inciso: nessuno degli atti per i quali è prevista la partecipazione <strong>del</strong>l'indagato e<br />

<strong>del</strong> <strong>difensore</strong> deve essere obbligatoriamente compiuto nel corso <strong>del</strong>le indagini<br />

preliminari, potendosi ben verificare l'ipotesi (oggi, pressoché la regola) che<br />

queste comprendano solo atti non partecipati. In tale evenienza, la copertura <strong>del</strong><br />

segreto si estende a tutta la fase, con l'ovvia eccezione degli atti sulla base dei<br />

quali sia stata emessa una misura cautelare soggetta a riesame (che vanno<br />

depositati). Ne consegue che una rinuncia al segreto dipende da scelte tattiche<br />

<strong>del</strong> P.M., tenuto appunto a valutare, in termini di opportunità, costi e benefici di<br />

una discovery anticipata. La regola generale contempla poi talune eccezioni,<br />

abbastanza ragionevoli nell'essere collegate ad una necessità effettiva di cautela<br />

istruttoria, di cui va dato conto nella motivazione <strong>del</strong> decreto (ex art. 329,<br />

comma 3 C.P.P.). Questo originario ordito normativo ha registrato taluni<br />

sv<strong>il</strong>uppi nel 2000, con l'introduzione <strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong>le indagini difensive,<br />

poiché oggi si prevede un ulteriore aspetto <strong>del</strong> potere di segretazione <strong>del</strong> P.M.<br />

(art. 391 quinquies C.P.P.) in virtù <strong>del</strong> quale si può vietare alle persone sentite<br />

di comunicare fatti e circostanze r<strong>il</strong>evanti di cui siano a conoscenza (in termini<br />

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