il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana
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Ma questa prospettiva serve per orientare la soluzione di casi estremi, mentre è<br />
incongrua e fuori luogo per altra tipologia di casi, che recentemente, ma non<br />
correttamente, vengono ricondotti all'area <strong>del</strong> favoreggiamento punib<strong>il</strong>e. Esiste<br />
un vasto piano in cui favoreggiamento personale e tutela <strong>del</strong> segreto<br />
investigativo si intersecano secondo direttrici piuttosto variegate, ed a seconda<br />
che <strong>del</strong> segreto si dia una lettura più o meno ampia, correlativamente si<br />
espandono o si riducono le possib<strong>il</strong>ità applicative <strong>del</strong> favoreggiamento.La<br />
regola generale è posta dall'art. 329 C.P.P. e da tale disposizione si ricava che <strong>il</strong><br />
sistema attuale non priv<strong>il</strong>egia più <strong>il</strong> segreto necessario <strong>del</strong>l'intera fase <strong>del</strong>le<br />
indagini preliminari, bensì soltanto <strong>il</strong> segreto di singoli atti di indagine, per di<br />
più normalmente limitato nel tempo. Per identificare quali atti di indagine siano<br />
coperti dal segreto, in genere si ricorre alla possib<strong>il</strong>ità di conoscenza degli stessi<br />
da parte <strong>del</strong>l'indagato. Si ha cura di precisare, e la precisazione è r<strong>il</strong>evante, che<br />
se vi è una tale possib<strong>il</strong>ità di conoscenza <strong>del</strong>l'atto, questo non è segreto, e se<br />
anche la conoscib<strong>il</strong>ità va considerata in relazione all'indagato, la sua sussistenza<br />
fa decadere la copertura <strong>del</strong> segreto nei confronti di chiunque. Non mi interessa<br />
diffondermi sui prof<strong>il</strong>i strettamente processuali; basta soltanto accennare che<br />
conoscib<strong>il</strong>i per definizione sono gli atti di indagine compiuti con la<br />
partecipazione <strong>del</strong>l'indagato (anzi, a rigore, più che conoscib<strong>il</strong>ità deve qui<br />
parlarsi di effettiva conoscenza <strong>del</strong>l'atto, che pertanto ab initio non è coperto dal<br />
segreto), o per i quali è prevista l'assistenza <strong>del</strong> <strong>difensore</strong>. Gli atti effettivamente<br />
coperti dal segreto sono quelli ai quali <strong>il</strong> <strong>difensore</strong> non ha diritto di assistere,<br />
segreto che permane sino alla chiusura <strong>del</strong>le indagini preliminari. Sia detto per<br />
inciso: nessuno degli atti per i quali è prevista la partecipazione <strong>del</strong>l'indagato e<br />
<strong>del</strong> <strong>difensore</strong> deve essere obbligatoriamente compiuto nel corso <strong>del</strong>le indagini<br />
preliminari, potendosi ben verificare l'ipotesi (oggi, pressoché la regola) che<br />
queste comprendano solo atti non partecipati. In tale evenienza, la copertura <strong>del</strong><br />
segreto si estende a tutta la fase, con l'ovvia eccezione degli atti sulla base dei<br />
quali sia stata emessa una misura cautelare soggetta a riesame (che vanno<br />
depositati). Ne consegue che una rinuncia al segreto dipende da scelte tattiche<br />
<strong>del</strong> P.M., tenuto appunto a valutare, in termini di opportunità, costi e benefici di<br />
una discovery anticipata. La regola generale contempla poi talune eccezioni,<br />
abbastanza ragionevoli nell'essere collegate ad una necessità effettiva di cautela<br />
istruttoria, di cui va dato conto nella motivazione <strong>del</strong> decreto (ex art. 329,<br />
comma 3 C.P.P.). Questo originario ordito normativo ha registrato taluni<br />
sv<strong>il</strong>uppi nel 2000, con l'introduzione <strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong>le indagini difensive,<br />
poiché oggi si prevede un ulteriore aspetto <strong>del</strong> potere di segretazione <strong>del</strong> P.M.<br />
(art. 391 quinquies C.P.P.) in virtù <strong>del</strong> quale si può vietare alle persone sentite<br />
di comunicare fatti e circostanze r<strong>il</strong>evanti di cui siano a conoscenza (in termini<br />
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