ivelatore <strong>del</strong>l’indebitamente capace di togliere <strong>il</strong> reato. Se <strong>il</strong> Pubblico Ministero fa la segretazione soltanto quando sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine e fa <strong>il</strong> decreto motivato, e lui già partiva che <strong>il</strong> decreto non è motivato ed è una specie di contraddizione in termini pretendere la motivazione col segreto, io mi chiedo, posso sbagliare, ma secondo me è una forma anomala art. 650 c.p.: secondo me la strada è se questo decreto è legittimo o non è legittimo, quindi quando Zanotti acutamente - la cosa mi è piaciuta moltissimo, è per questo che intervengo su questo punto - si propone <strong>il</strong> problema <strong>del</strong> Pubblico Ministero che totalizza <strong>il</strong> segreto, questa secondo me è una cosa inconcepib<strong>il</strong>e, impossib<strong>il</strong>e, è un decreto <strong>il</strong>legittimo che deve cadere automaticamente, perché la stessa pena si applica a chi dopo avere r<strong>il</strong>asciato non osserva <strong>il</strong> divieto. Le stesse parole <strong>del</strong> 650, la stessa logica, la stessa impostazione, se <strong>il</strong> decreto è <strong>il</strong>legittimo, poiché chiaramente <strong>il</strong> Pubblico Ministero non può totalizzare <strong>il</strong> segreto per tutto, io sono convinto che questo reato non sussista, a prescindere ancora dal diritto di difesa col quale quello che ha detto Zanotti mi trova quasi <strong>del</strong> tutto d’accordo, tranne alcuni passaggi che adesso non è <strong>il</strong> caso.. PROF. MARCO ZANOTTI La simmetria è solo apparente: nell’art. 650 Codice <strong>Penale</strong> abbiamo un Giudice che può disapplicare, ma nell’art. 379 c.p. non abbiamo un’istanza giurisdizionale che può giudicare sulla legittimità o validità <strong>del</strong> decreto di segretazione, c’è solo nell’art. 366 c.p. una facoltà, ma dove non è prevista non è estensib<strong>il</strong>e, a mio modo di vedere. Ma io non sono un processualista. AVV. EUGENIO VASSALLO Volevo solo provocare su un punto: quando parliamo di verbalizzazione dei testi <strong>del</strong>le indagini difensive tutti i colleghi sanno che le Camere Penali hanno suggerito come verbalizzare i testimoni. Le verbalizzazioni è bene che non siano mai effettuate dal solo avvocato. Si è suggerito che l’indagine sia svolta dal <strong>difensore</strong> avendo sempre presenti altre due persone. Ma <strong>il</strong> punto è che quando <strong>il</strong> Pubblico Ministero interroga, interroga con un aus<strong>il</strong>iario, e né <strong>il</strong> Pubblico Ministero né l’aus<strong>il</strong>iario potranno ai sensi <strong>del</strong> l’art. 197 c.p. testimoniare su quanto dichiarato, perché non sono testimoni ammissib<strong>il</strong>i. Questo è un piccolo particolare che sfugge, qualche volta. Il Pubblico Ministero può interrogare nel chiuso <strong>del</strong>la sua stanza e non potrà mai testimoniare su ciò che gli è stato detto, e neanche <strong>il</strong> suo aus<strong>il</strong>iario, mentre noi è bene che lo si faccia almeno con due testimoni, che testimoni saranno. Ricordiamocelo!: interroghiamo sempre con più testimoni, perché potrebbe 56
sempre esserci <strong>il</strong> teste che potrà venire poi in dibattimento e dire: “Io l’avevo detto, ma l’avvocato non lo ha verbalizzato”. Ricordiamoci, dunque, è meglio sempre in ogni caso registrare le dichiarazioni dei testimoni, ma ancor meglio videoregistrarle. Grazie e buona sera a tutti. 57