01.06.2013 Views

il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana

il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana

il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

disciplina <strong>del</strong>l'art. 329 C.P.P, in quanto, nell'articolata motivazione, non si fa<br />

alcun cenno all'esercizio <strong>del</strong> potere di segretazione (peraltro possib<strong>il</strong>e, come si è<br />

visto, anche nell'ambito di tale disposizione). L'inquietudine comincia allorché<br />

si apprende che, a parere dei ricorrenti, coperto da tale segreto è "<strong>il</strong> contenuto<br />

<strong>del</strong>l'invito a comparire notificato ad un coindagato, al suo avvocato d'ufficio, al<br />

suo legale fiduciario, con l'indicazione e la compiuta descrizione di una<br />

fattispecie di reato di associazione di stampo mafioso; ma, ancora, che tale è,<br />

ex se, <strong>il</strong> contenuto <strong>del</strong>l'interrogatorio reso dal coindagato". Forse è superfluo,<br />

perché magari conoscete <strong>il</strong> caso meglio di me, ma vorrei aggiungere che la<br />

fonte informativa <strong>del</strong> legale accusato è stata individuata nel collega penalista<br />

che ha presenziato all'interrogatorio <strong>del</strong> coindagato. Neppure lui indenne da<br />

censure da parte dei ricorrenti, dal momento che lo ritengono responsab<strong>il</strong>e di<br />

una condotta di infe<strong>del</strong>e patrocinio (per la quale, peraltro, non so se si proceda<br />

attualmente o se per essa i ricorrenti si riservino di procedere in<br />

seguito).Vedete, io mi occupo in genere di problemi di diritto sostanziale, e<br />

quando mi capita di inbattermi in prospettazioni processuali per giunta<br />

sostenute con piglio sicuro, è mia abitudine consultare specialisti <strong>del</strong>la materia.<br />

Così ho presentato <strong>il</strong> problema teorico al mio amico Massimo Nob<strong>il</strong>i, che<br />

specialista acuto di questi problemi effettivamente è. Al termine <strong>del</strong>la mia<br />

esposizione, mi ha chiesto se per caso lo prendessi in giro, dal momento che<br />

trovava paradossale che <strong>del</strong> segreto investigativo, e <strong>del</strong>la sua tutela sostanziale,<br />

si potessero prof<strong>il</strong>are letture così malentendues. Se consideriamo, allora, che<br />

nella pratica non vi sono ostacoli a che interpretazioni <strong>del</strong> genere vengano<br />

avanzate e sostenute, nella speranza di vederle confermate addirittura in sede di<br />

legittimità, la mia scelta metodologica si lascia comprendere più fac<strong>il</strong>mente, e<br />

potete capire come io la ritenga in un certo senso necessaria. Assiomi che<br />

vengono presentati come indiscutib<strong>il</strong>i nel diritto penale dei libri, vengono<br />

radicalmente sconvolti e sovvertiti nel diritto penale dei fatti. Atti processuali<br />

per cui è obbligatoria la notifica al destinatario vengono reputati coperti da un<br />

segreto investigativo omnivoro o omnipresente, che, per logica ed immanente<br />

conseguenza, deve avvolgere anche gli atti di cui si prevede un obbligatorio<br />

deposito. Per ragioni di economia e di razionalità operativa, se così<br />

effettivamente fosse, tanto varrebbe escludere <strong>il</strong> deposito. Solo che così non è.<br />

E confidare sul segreto come regola, laddove la libera circolazione <strong>del</strong>le notizie<br />

dovrebbe costituire l'eccezione, significa sovvertire proprio la complessiva<br />

disciplina positiva che governa la materia - o riscriverla idealmente in<br />

conformità alle esigenze <strong>del</strong>l'accusa . Sarebbe da raccomandare, in guisa di<br />

aggiornamento professionale, la lettura (o magari la r<strong>il</strong>ettura) di un saggio che<br />

più di 10 anni orsono Gherardo Colombo pubblicò sulla Rivista italiana di<br />

41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!