il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana
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disciplina <strong>del</strong>l'art. 329 C.P.P, in quanto, nell'articolata motivazione, non si fa<br />
alcun cenno all'esercizio <strong>del</strong> potere di segretazione (peraltro possib<strong>il</strong>e, come si è<br />
visto, anche nell'ambito di tale disposizione). L'inquietudine comincia allorché<br />
si apprende che, a parere dei ricorrenti, coperto da tale segreto è "<strong>il</strong> contenuto<br />
<strong>del</strong>l'invito a comparire notificato ad un coindagato, al suo avvocato d'ufficio, al<br />
suo legale fiduciario, con l'indicazione e la compiuta descrizione di una<br />
fattispecie di reato di associazione di stampo mafioso; ma, ancora, che tale è,<br />
ex se, <strong>il</strong> contenuto <strong>del</strong>l'interrogatorio reso dal coindagato". Forse è superfluo,<br />
perché magari conoscete <strong>il</strong> caso meglio di me, ma vorrei aggiungere che la<br />
fonte informativa <strong>del</strong> legale accusato è stata individuata nel collega penalista<br />
che ha presenziato all'interrogatorio <strong>del</strong> coindagato. Neppure lui indenne da<br />
censure da parte dei ricorrenti, dal momento che lo ritengono responsab<strong>il</strong>e di<br />
una condotta di infe<strong>del</strong>e patrocinio (per la quale, peraltro, non so se si proceda<br />
attualmente o se per essa i ricorrenti si riservino di procedere in<br />
seguito).Vedete, io mi occupo in genere di problemi di diritto sostanziale, e<br />
quando mi capita di inbattermi in prospettazioni processuali per giunta<br />
sostenute con piglio sicuro, è mia abitudine consultare specialisti <strong>del</strong>la materia.<br />
Così ho presentato <strong>il</strong> problema teorico al mio amico Massimo Nob<strong>il</strong>i, che<br />
specialista acuto di questi problemi effettivamente è. Al termine <strong>del</strong>la mia<br />
esposizione, mi ha chiesto se per caso lo prendessi in giro, dal momento che<br />
trovava paradossale che <strong>del</strong> segreto investigativo, e <strong>del</strong>la sua tutela sostanziale,<br />
si potessero prof<strong>il</strong>are letture così malentendues. Se consideriamo, allora, che<br />
nella pratica non vi sono ostacoli a che interpretazioni <strong>del</strong> genere vengano<br />
avanzate e sostenute, nella speranza di vederle confermate addirittura in sede di<br />
legittimità, la mia scelta metodologica si lascia comprendere più fac<strong>il</strong>mente, e<br />
potete capire come io la ritenga in un certo senso necessaria. Assiomi che<br />
vengono presentati come indiscutib<strong>il</strong>i nel diritto penale dei libri, vengono<br />
radicalmente sconvolti e sovvertiti nel diritto penale dei fatti. Atti processuali<br />
per cui è obbligatoria la notifica al destinatario vengono reputati coperti da un<br />
segreto investigativo omnivoro o omnipresente, che, per logica ed immanente<br />
conseguenza, deve avvolgere anche gli atti di cui si prevede un obbligatorio<br />
deposito. Per ragioni di economia e di razionalità operativa, se così<br />
effettivamente fosse, tanto varrebbe escludere <strong>il</strong> deposito. Solo che così non è.<br />
E confidare sul segreto come regola, laddove la libera circolazione <strong>del</strong>le notizie<br />
dovrebbe costituire l'eccezione, significa sovvertire proprio la complessiva<br />
disciplina positiva che governa la materia - o riscriverla idealmente in<br />
conformità alle esigenze <strong>del</strong>l'accusa . Sarebbe da raccomandare, in guisa di<br />
aggiornamento professionale, la lettura (o magari la r<strong>il</strong>ettura) di un saggio che<br />
più di 10 anni orsono Gherardo Colombo pubblicò sulla Rivista italiana di<br />
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