il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana
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Ora se voi guardate la disciplina <strong>del</strong> titolo 6 bis troverete papale papale che l’art<br />
391 ter c.p.p. parla di verbale. È un grande riconoscimento per la vostra<br />
categoria, apposta dico che la dovete difendere.<br />
DOTT. LUCA PISTORELLI<br />
Prima che lei vada avanti mi lasci interromperla un attimo, e le chiedo scusa,<br />
però non dobbiamo neanche prenderci in giro, perché siamo nel 2005, ancora<br />
oggi negli uffici di polizia e nelle stanze di Procura non si registrano le<br />
assunzioni e si fanno verbalizzazioni creative, anche in buona fede. Io<br />
quotidianamente quando sento i testimoni in udienza mi sento raccontare<br />
un’altra storia da persone in assoluta buona fede. E non sto parlando di<br />
verbalizzazioni artatamente alterate, sto parlando di una procedura e di un<br />
meccanismo culturale sbagliato qual è quello <strong>del</strong>l’interpretazione <strong>del</strong>le<br />
dichiarazioni che promanano dalla fonte dichiarativa. In questo la legge sulle<br />
indagini difensive pone al <strong>difensore</strong> un richiamo e un onere superiore a quello<br />
che pone <strong>il</strong> Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria, perché la dissociazione,<br />
la verbalizzazione e relazione sulla verbalizzazione è esattamente quello che<br />
dovrebbe esserci: la verbalizzazione è una mera registrazione <strong>del</strong>le<br />
dichiarazioni, poi, di colui che le propone come prova..<br />
DOTT. ENNIO FORTUNA<br />
Ha detto lei quello che volevo dire: se è così è un verbale, è sicuramente un atto<br />
pubblico, non c’è dubbio. A me interessava <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o deontologico. Usa la<br />
parola “verbale” nel codice e “verbale” significa una cola cosa. Comunque se vi<br />
interessa la sentenza di Troiano ce l’ho.<br />
Il discorso di Zanotti è stato di grandissimo interesse per quanto riguarda l’art.<br />
379 bis c.p., ma mi chiedevo se questa battuta era <strong>del</strong>la Difesa, visto e<br />
considerato che, sia pure da opposti punti di vista, arriviamo tutti a dire che <strong>il</strong><br />
diritto di difesa é la matrice con cui interpretare o limitare l’art. 378 c.p., su<br />
questo siamo pienamente d’accordo. Soltanto che io per esperienza vissuta,<br />
forse per cultura di vecchio codice, parto dalla norma penale e concepisco <strong>il</strong><br />
diritto difensivo come limite. Ma se vogliono partire dal diritto di difesa sono<br />
abbastanza d’accordo, non ho problemi. Riconosco che <strong>il</strong> diritto di difesa è<br />
costituzionalmente garantito e limita di sicuro <strong>il</strong> 378; ma cosa dice <strong>il</strong> 378 è un<br />
discorso che abbiamo fatto tutta la sera con grande passione tutti e credo che<br />
abbiamo detto qualcosa di ut<strong>il</strong>e, ma ci sarebbe ancora moltissimo da dire. Però<br />
Zanotti ha fatto un discorso molto acuto sul 379 bis, sui poteri di segretazione<br />
<strong>del</strong> Pubblico Ministero, e io volevo invitarlo, l’ho fatto privatamente, proprio<br />
perché sono d’accordo con lui, a meditare sull’altro fatto, che potrebbe essere<br />
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