il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana
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ispetto <strong>del</strong>le altre esigenze primarie, tra le quali v'è quella <strong>del</strong>lo Stato ad una<br />
corretta amministrazione <strong>del</strong>la giustizia, sicché nella scelta dei metodi e degli<br />
strumenti cui <strong>il</strong> <strong>difensore</strong> ritiene di fare ricorso per la tutela degli interessi<br />
<strong>del</strong>l'imputato, esiste un limite oggettivo – costituito dall'inosservanza di quegli<br />
obblighi e di quei divieti espressamente indicati come <strong>il</strong>leciti penali - oltre <strong>il</strong><br />
quale anche <strong>il</strong> comportamento <strong>del</strong> professionista non sfugge alla sanzione,<br />
eccettuati i casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, risponde di<br />
favoreggiamento personale <strong>il</strong> <strong>difensore</strong> che, attivandosi per mettere in contatto<br />
tra loro persone titolari di interessi contrapposti all'imputato, si adoperi in tempi<br />
successivi per alterare i risultati <strong>del</strong>le indagini già svolte, esercitando in tal<br />
senso una seria azione di pressione psicologica sulla persona offesa”.<br />
Mi sembra una sentenza di principio molto importante, perché traccia un po’<br />
quelli che sono i confini <strong>del</strong>l’esercizio <strong>del</strong> diritto di difesa con gli eventuali reati<br />
che può commettere <strong>il</strong> <strong>difensore</strong>, e sono stati ricordati l’art. 378 e l’380 c. p., ma<br />
io ne aggiungo anche un altro di cui pure è possib<strong>il</strong>e essere chiamati a<br />
rispondere: <strong>il</strong> 368 in concorso con <strong>il</strong> proprio assistito, la calunnia commessa<br />
dall’imputato su istigazione <strong>del</strong> <strong>difensore</strong> <strong>il</strong> quale, pur sapendo che l’accusato<br />
dal suo difeso è innocente, gli consiglia comunque di fare un nome per<br />
difendersi, ed è <strong>il</strong> nome di una persona che lui sa essere innocente;<br />
indubbiamente anche qui abbiamo una responsab<strong>il</strong>ità penale <strong>del</strong> <strong>difensore</strong>.<br />
Per <strong>del</strong>imitare questi confini, questi esatti confini, io ritengo necessario partire<br />
proprio dall’essenza <strong>del</strong>l’art. 378. Prendo spunto, e dicevo prima che sono stato<br />
fortunato dalle due relazioni che mi hanno preceduto, dallo scetticismo di Ennio<br />
Fortuna su uno dei principi che, per me, è, invece, uno dei principi fondamentali<br />
<strong>del</strong> Diritto <strong>Penale</strong>, ed è quello di offensività. È un principio che effettivamente<br />
apparentemente non sembrerebbe consacrato nella Costituzione, sembrerebbe <strong>il</strong><br />
frutto di interpretazioni <strong>del</strong>la Corte Costituzionale, però se riflettiamo un attimo<br />
– e questa riflessione aleggia già nella famosissima sentenza 364/88 <strong>del</strong>la Corte<br />
Costituzionale - <strong>il</strong> principio di offensività lo si ricava direttamente anche<br />
dall’art. 27 <strong>del</strong>la Costituzione.<br />
Nella sentenza 364/88 <strong>del</strong>la Consulta, scritta, come va giustamente ricordato, da<br />
Renato Dell’Andro, uno dei più grandi penalisti italiani, si fa riferimento<br />
espressamente alla rimproverab<strong>il</strong>ità ed alla concreta offesa <strong>del</strong>la condotta posta<br />
in essere dal soggetto che poi merita la pena. La stessa Corte Costituzionale,<br />
poco dopo, con due sentenze che mi sembrano importantissime alla pari <strong>del</strong>la<br />
364/88, e sono la 360/95, se ricordo bene, e la 383/2000, ha tracciato i confini<br />
precisi <strong>del</strong> principio di offensività.<br />
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