01.06.2013 Views

il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana

il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana

il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ispetto <strong>del</strong>le altre esigenze primarie, tra le quali v'è quella <strong>del</strong>lo Stato ad una<br />

corretta amministrazione <strong>del</strong>la giustizia, sicché nella scelta dei metodi e degli<br />

strumenti cui <strong>il</strong> <strong>difensore</strong> ritiene di fare ricorso per la tutela degli interessi<br />

<strong>del</strong>l'imputato, esiste un limite oggettivo – costituito dall'inosservanza di quegli<br />

obblighi e di quei divieti espressamente indicati come <strong>il</strong>leciti penali - oltre <strong>il</strong><br />

quale anche <strong>il</strong> comportamento <strong>del</strong> professionista non sfugge alla sanzione,<br />

eccettuati i casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, risponde di<br />

favoreggiamento personale <strong>il</strong> <strong>difensore</strong> che, attivandosi per mettere in contatto<br />

tra loro persone titolari di interessi contrapposti all'imputato, si adoperi in tempi<br />

successivi per alterare i risultati <strong>del</strong>le indagini già svolte, esercitando in tal<br />

senso una seria azione di pressione psicologica sulla persona offesa”.<br />

Mi sembra una sentenza di principio molto importante, perché traccia un po’<br />

quelli che sono i confini <strong>del</strong>l’esercizio <strong>del</strong> diritto di difesa con gli eventuali reati<br />

che può commettere <strong>il</strong> <strong>difensore</strong>, e sono stati ricordati l’art. 378 e l’380 c. p., ma<br />

io ne aggiungo anche un altro di cui pure è possib<strong>il</strong>e essere chiamati a<br />

rispondere: <strong>il</strong> 368 in concorso con <strong>il</strong> proprio assistito, la calunnia commessa<br />

dall’imputato su istigazione <strong>del</strong> <strong>difensore</strong> <strong>il</strong> quale, pur sapendo che l’accusato<br />

dal suo difeso è innocente, gli consiglia comunque di fare un nome per<br />

difendersi, ed è <strong>il</strong> nome di una persona che lui sa essere innocente;<br />

indubbiamente anche qui abbiamo una responsab<strong>il</strong>ità penale <strong>del</strong> <strong>difensore</strong>.<br />

Per <strong>del</strong>imitare questi confini, questi esatti confini, io ritengo necessario partire<br />

proprio dall’essenza <strong>del</strong>l’art. 378. Prendo spunto, e dicevo prima che sono stato<br />

fortunato dalle due relazioni che mi hanno preceduto, dallo scetticismo di Ennio<br />

Fortuna su uno dei principi che, per me, è, invece, uno dei principi fondamentali<br />

<strong>del</strong> Diritto <strong>Penale</strong>, ed è quello di offensività. È un principio che effettivamente<br />

apparentemente non sembrerebbe consacrato nella Costituzione, sembrerebbe <strong>il</strong><br />

frutto di interpretazioni <strong>del</strong>la Corte Costituzionale, però se riflettiamo un attimo<br />

– e questa riflessione aleggia già nella famosissima sentenza 364/88 <strong>del</strong>la Corte<br />

Costituzionale - <strong>il</strong> principio di offensività lo si ricava direttamente anche<br />

dall’art. 27 <strong>del</strong>la Costituzione.<br />

Nella sentenza 364/88 <strong>del</strong>la Consulta, scritta, come va giustamente ricordato, da<br />

Renato Dell’Andro, uno dei più grandi penalisti italiani, si fa riferimento<br />

espressamente alla rimproverab<strong>il</strong>ità ed alla concreta offesa <strong>del</strong>la condotta posta<br />

in essere dal soggetto che poi merita la pena. La stessa Corte Costituzionale,<br />

poco dopo, con due sentenze che mi sembrano importantissime alla pari <strong>del</strong>la<br />

364/88, e sono la 360/95, se ricordo bene, e la 383/2000, ha tracciato i confini<br />

precisi <strong>del</strong> principio di offensività.<br />

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!