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il ruolo del difensore - Camera Penale Veneziana

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antigiuridicità o è un problema di tipicità. Su questo io sono molto più cauto e<br />

non ho la statura dei relatori che mi hanno preceduto, quindi non sono in grado<br />

di darvi una risposta definitiva. Per quanto riguarda i comportamenti<br />

informativi, la risposta sul piano <strong>del</strong>la tutela penale <strong>del</strong> segreto è una risposta<br />

che mi piace molto come vero limite all’interpretazione <strong>del</strong>la norma sul<br />

favoreggiamento. Per quanto riguarda i comportamenti di altra natura qui sono<br />

perfettamente d’accordo col Procuratore Delpino, diventa un problema invece<br />

innanzitutto di tipicità. Alla luce o no di un principio di offensività, ripeto, sulla<br />

cui r<strong>il</strong>evanza astratta io continuo ad avere profonde riserve, ma non solo io,<br />

riporto riserve altrui.<br />

Basta, non voglio tediarvi oltre, perché adesso stiamo andando veramente oltre.<br />

PROF. MARCO ZANOTTI<br />

Io mi riallacciavo un attimo a quel felice accenno <strong>del</strong> dottor Pistorelli al 377 bis.<br />

c.p. È vero, è una norma molto interessante che non riterrei, per la verità, a<br />

tutela <strong>del</strong>le persone che possono avvalersi <strong>del</strong>la facoltà di non rispondere, ma a<br />

tutela di un sapere probatorio, paraprobatorio <strong>il</strong> più esteso possib<strong>il</strong>e, in realtà.<br />

Non è questo. Se ne chiedeva <strong>il</strong> senso, <strong>il</strong> dottor Pistorelli: come mai un<br />

legislatore introduce una norma per certi aspetti di diffic<strong>il</strong>e praticab<strong>il</strong>ità? Io<br />

un’idea ce l’avrei, la lancio, la lancio alla vostra e alla sua attenzione: nasce in<br />

contestualità all’esigenza di dare attuazione al nuovo 111, giusto processo.<br />

Quand’è che ci sono deroghe alla formazione <strong>del</strong>la prova in contraddittorio?<br />

Col consenso <strong>del</strong>le parti o in caso di provata condotta <strong>il</strong>lecita. È una provata<br />

condotta <strong>il</strong>lecita che prima non si poteva basare che, forse, sulla sfuggente<br />

ipotesi <strong>del</strong> favoreggiamento, col l’art. 377 bis c.p. sembra quasi a portata di<br />

mano; sembrerebbe quindi che <strong>il</strong> collegamento funzionante fosse questo, però<br />

non basta.<br />

Perché parlavo prima di legislatore spregiudicato? Perché io non credo che<br />

questa norma avrà un destino applicativo felice e non è nemmeno vero che<br />

abbia una destinazione solo simbolica. Potrebbe avere una destinazione obliqua<br />

tremendamente pratica. E se i suoi effetti si cogliessero sul piano <strong>del</strong> processo?<br />

Io vi indico questa prospettiva, senza pretesa ovviamente di cogliere nel segno.<br />

Cosa succede nel caso di una parte che solleva <strong>il</strong> dubbio di una subornazione<br />

speciale nei confronti di un coimputato che ha <strong>il</strong> diritto di avvalersi <strong>del</strong>la facoltà<br />

di non rispondere e cambia versione rispetto a quello che ha detto in istruttoria –<br />

indagine preliminare, pardon, anch’io ho la cultura <strong>del</strong> vecchio codice – oppure<br />

si avvale <strong>del</strong>la facoltà di non rispondere? C’è una protesta di una parte, <strong>il</strong><br />

dubbio di insinuazione che <strong>il</strong> coimputato è stato comprato, è stato minacciato, è<br />

stato premuto in maniera <strong>il</strong>lecita, un coup de theatre magnifico, lo disegna l’art.<br />

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