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L’avvocato
Risponde
A cura di
Alessandra Cirri
Dall’altare al tribunale: la separazione dei coniugi
di Alessandra Cirri
Il matrimonio è un istituto giuridico solenne con cui i nubendi-coniugi
si scambiano il reciproco consenso a condividere
la vita ed assumono reciproci obblighi. Per la
Costituzione è il fondamento della famiglia. Al momento della
celebrazione delle nozze, sia dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile,
sia con matrimonio religioso, vengono letti tre articoli del
codice civile. Nell’emozione del momento, molti non vi prestano
attenzione, ma sono di fondamentale importanza: si parla
di “obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale,
alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla
coabitazione…”, “obbligo imposto ad ambedue i coniugi di
mantenere, istruire, educare, assistere moralmente i figli”. Poche
parole dense di significato. In Italia, nel 2019 sono stati
celebrati 184.088 matrimoni, 11.690 in meno rispetto all’anno
precedente. Il trend evidenzia un progressivo calo, sempre più
in aumento, di matrimoni. I costumi sono mutati notevolmente
negli ultimi trent’anni e il matrimonio non rappresenta più
una mèta a cui aspirare. Di pari passo aumentano le convivenze,
le famiglie dei single, come si evince dalla recente disciplina
normativa delle Unioni Civili e delle Convivenze di Fatto.
Venendo al momento della “crisi familiare”, i clienti che si rivolgono
al mio studio si sentono insicuri e impauriti perché il
passo è grande. Dopo trent’anni di attività capisco subito quali
siano stati i problemi: è fondamentale che il cliente si senta
compreso. A volte mi chiedo se sono un bravo avvocato, stante
la mia propensione alla comprensione, mi dico che dovrei
essere più distaccata, ma non ci riesco. Forse ciò è dovuto anche
alle mie esperienze, figlia di genitori separati e poi divor-
ziati, e io stessa divorziata. La prima cosa che premetto è che
non ci sono né vinti né vincitori, perché si sta parlando di pezzi
di vita, di figli, e il tentativo quindi è di dissuaderli dall’intraprendere
lunghe e costose battaglie giudiziarie. Per questo mi
adopero per instaurare trattative con la controparte, per giungere
ad un accordo bonario, conscia del fatto che una diatriba
giuridica non farebbe che aggravare ferite e dolori, oltre che allungare
notevolmente i tempi. La separazione è consensuale o
giudiziale; la prima è basata sul consenso di entrambi i coniugi,
che siglano una sorta di accordo che verrà trascritto nel ricorso
introduttivo. Alla seconda si ricorre in caso di mancato
accordo o impossibilità di raggiungerlo. In tal caso, si redige
un ricorso introduttivo al fine di giungere all’udienza presidenziale
ed ottenere i migliori provvedimenti provvisori ed urgenti
che dovranno essere adottati dal giudice e che permarranno fino
al termine della causa. Il processo di separazione giudiziale
è bi-fasico. La prima fase, introdotta con ricorso, termina
con l’udienza presidenziale ove i coniugi separatamente vengono
ascoltati dal presidente e poi successivamente lo stesso
adotta dei provvedimenti provvisori ed urgenti che riguardano:
l’affidamento dei figli e le modalità di visita degli stessi, l’assegno
mensile, quale contributo al mantenimento della prole,
considerando le risorse economico e patrimoniali di ciascun
genitore, il rimborso delle spese straordinarie attinenti ai figli,
l’assegnazione della casa familiare, a quale genitore il collocamento
dei figli. Il presidente, infine, assegna la causa ad un
giudice istruttore. Questa è la seconda fase della separazione
giudiziale, che ha lo svolgimento di qualsiasi altra causa, ovvero
con trattazione scritta ed orale, escussione di testi, assunzione
di mezzi di prova, eccetera. La separazione giudiziale,
tuttavia, può essere trasformata in consensuale in qualsiasi
momento, laddove i coniugi abbiano, nel frattempo, raggiunto
un accordo. La consensuale si basa sull’accordo raggiunto e
poi trascritto nel ricorso introduttivo. Il contenuto dell’accordo
può essere molto più ampio della separazione giudiziale, ovvero
oltre a disciplinare i quattro punti fondamentali della separazione
– affidamento dei minori, assegnazione della casa
coniugale, assegno per i figli, eventuale assegno per coniuge
beneficiario – si può estendere anche a tutti i rapporti patrimoniali
dei coniugi, come divisione di beni mobili o immobili, conti
correnti, altre posizioni patrimoniali, eccetera. I coniugi che
prevedano il trasferimento di parte o di un intero bene immobile
a favore di un coniuge o dei figli godono dell’esenzione fiscale,
laddove ciò sia rappresentato come elemento
funzionale alla risoluzione della crisi coniugale. La separazione
consensuale termina con l’omologa, una sorta di timbro
con il quale i coniugi vengono autorizzati a essere separati alle
condizioni dai medesimi indicate nel ricorso, previo vaglio
del pubblico ministero che svolge funzioni di controllo dell’interesse
pubblico. La separazione giudiziale, invece, termina
con sentenza. La separazione con negoziazione assistita ha
lo stesso identico valore della separazione consensuale svol-
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LA SEPARAZIONE