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Licenziamenti collettivi: meno vincoli se la riduzione del personale riguarda l’intero complesso aziendale (Luca Saglione – Erika Ferri) Con una recente pronuncia (n. 24343 del 1° dicembre 2010), la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, nella comunicazione alle Organizzazioni Sindacali di avvio della procedura di mobilità, il datore di lavoro può limitarsi ad indicare il numero complessivo dei lavoratori eccedenti. I fatti La vicenda su cui si è pronunciata la Cassazione è relativa ad una procedura di mobilità attivata da un istituto di credito al fine di ridurre i costi del lavoro dell’intero perimetro aziendale, prescindendo dalla collocazione dei dipendenti in esubero e dai loro profili professionali. Pertanto, la comunicazione sindacale di avvio della procedura di mobilità si limitava ad individuare il solo numero dei lavoratori in esubero. Quanto precede, nonostante la previsione dell’articolo 4, Legge n. 223/1991, in forza del quale nella comunicazione di inizio procedura, il datore di lavoro deve, altresì, indicare espressamente la collocazione aziendale ed i profili professionali dei lavoratori in esubero. In seguito all’intimazione dei licenziamenti, a fronte dell’impugnazione stragiudiziale del recesso da parte di alcuni dipendenti, l’istituto di credito instaurava in via preventiva un giudizio al fine di vedere riconosciuta la legittimità del proprio comportamento, che veniva confermata dal Giudice di primo grado. Soltanto uno dei lavoratori impugnava la sentenza di primo grado dinnanzi alla Corte d’Appello di Torino la quale, a conclusione del giudizio, confermava la sentenza impugnata. La Suprema Corte ha confermato nuovamente la correttezza della procedura seguita dal datore di lavoro, “spianando la strada” ad un orientamento giurisprudenziale che vede alleggeriti i contenuti della comunicazione di avvio della procedura di mobilità. La decisione della Corte La Corte di Cassazione, nel definire la vertenza, è stata chiamata a decidere sulla completezza della comunicazione di inizio della procedura per i licenziamenti collettivi per riduzione del personale, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, Legge n. 223/1991. In passato, la Suprema Corte era già stata chiamata a pronunciarsi sulla completezza della comunicazione ex articolo 4, optando, però, per un’interpretazione più restrittiva dalla norma in questione. Collective Redundancy: Fewer constrains if the reduction of staff concerns the whole company (Luca Saglione- Erika Ferri) With a recent decision (no. 24343, December 1st 2010), the Supreme Court has ruled that, in the communication addressed to the Trade Unions to start a collective dismissal procedure, the employer can limit the information provided to the sole number of redundant workers. The facts The Supreme Court has ruled on a mobility procedure triggered by a Bank to reduce the labour costs of the entire perimeter of the Company, regardless of the location of the redundant staff and their professional profiles. Accordingly, the communication addressed to the Trade Unions to start a collective dismissal procedure, provided the sole number of redundant workers. The above, despite the provision of Article 4, Law No. 223/1991, which provides that, in the information letter to the Trade Unions, the employer must also explicitly state the organizational and professional profiles of the workers made redundant. Following the refutation of the dismissals notified by some employees, the Bank claimed in order to have the compliance of its behavior recognized by the Court, behavior which was upheld by Judge of first instance. Only one of the workers appealed against the decision of first instance in front of the Court of Appeal of Turin, which, at the conclusion of the proceedings, confirmed the decision. The Supreme Court has once again confirmed the correctness of the procedure followed by the employer, “paving the way for” a case law aimed to lessen the compulsory contents of the communication to start the mobility procedure. The Court decision The Supreme Court, in defining the dispute, was required to decide on the completeness of the notice of commencement of the procedure for collective dismissals for staff reductions, taking into account the provisions of Article 4, paragraph 3 of Law No. 223/1991. In the past, the Supreme Court had already been asked to rule on the completeness of the Article 4, choosing, however, to follow a more restrictive interpretation of the rule in question. 23 <strong>TLS</strong> <strong>Newsletter</strong> n° 3 Anno 20<strong>11</strong>
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