ITALIA JUDAICA - Direzione generale per gli archivi
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84<br />
Michele Luzzati<br />
avvenne così circa due mesi prima che nelle altre località dello Stato fi ? rentino;<br />
la procedura della liquidazione del banco di Pisa si protrasse tuttav1a <strong>per</strong> lo<br />
stesso arco di tempo dei banchi chiusi più tardi, <strong>per</strong>ché il da Rieti, in un <br />
supplica del gennaio 1571, fece presente che se non _ <strong>gli</strong> fosse stat _ o concesso d <br />
restituire i pegni ai proprietari entro un lasso d1 tempo . rag10nevole, ess <br />
avrebbero dovuto andare all'incanto; e dalle aste sarebbe nsultato che molt1<br />
dei pegni erano di proprietà di « gentilhuomini », cui non era il caso di fare<br />
« questo s f reg1o » 59 .<br />
.<br />
. . . . .<br />
Il rescritto di Francesco evidentemente sens1b1le al problem1 d1 onorabillta<br />
dell'aristocrazia del suo Stat;, fu favorevole, ma l'approvazione, « concedeseli »,<br />
era seguita dalla raccomandazione che « non presti », cosa . abb stanza so p en<br />
dente se si pensa che da più di sei mesi erano state mmacClate sevens 1m<br />
pene anche <strong>per</strong> un singolo mutuo usurario . Con la _ fine del 157 _ 1, come tuttl gh<br />
Ebrei prestatori, anche il da Rieti dovette ufficialmente lasc1are la sua sed _ e<br />
di residenza ma non erano passati due anni che il 20 ottobre del 1573 11<br />
principe Fracesco autorizzava Angelo di Laudaio ?a Rieti a ritornare a Pisa<br />
con tutta la sua fami<strong>gli</strong>a con la seguente straordmana motivazione:<br />
· « Considerando quanto sia cosa degna di ottimo principe riconos ere uelli . che<br />
virtuosamente optano, et allettar <strong>gli</strong> animi delli huomini a far porta e tl ment vo, et<br />
tali che si possino accertare di poterne riportare premii alle . loro . att1o 1 conveme t e<br />
trovando che Agnolo di Laudadio hebreo <strong>per</strong> molti et moltl anm hab1tando l citta . d <br />
Pisa ... ha sempre in tutti Ii suoi affari negotiato lealmente et ha proceduto nel trafhchl<br />
suoi di maniera che non si può se non commendare d'attione lode :' ole, et <strong>per</strong> tal ca s<br />
havendo <strong>per</strong> preci sue domandato di potere tornare, . star et habttare nella detta citta<br />
di Pisa... et potervi negotiare, come solito far ogm gentilhu m ? et mercante honorat 6 ,<br />
senz'obbligo di portare segno alcuno, e stato benignamente comptacmto da Sua Altezza » ·<br />
Colui che era stato <strong>per</strong> quasi vent'anni il titolare del banco usurario ebraico<br />
e che si era poi visto tutto d'un tratto privato del diritto di esercitare una<br />
professione messa al bando come immorale, diveniva imp : ovvis men e una <strong>per</strong>s . on <br />
che o<strong>per</strong>ava «virtuosamente», che faceva «portamenti mentevoh » e « ttlom<br />
convenienti»' non solo ma <strong>gli</strong> veniva riconosciuto, <strong>per</strong> il passato, d1 aver<br />
negoziato « l:almente » i ' suoi affari ed i suoi traffici. E bensì vero eh : il a _ Rie _ ti<br />
era autorizzato a ritornare a Pisa a patto che non prestasse, come il pnvileg10<br />
specifica, ma la mancata condanna (anzi l'elogio) della passata attività del da R . ieti,<br />
è rivelatrice di un orientamento molto più opportunistico di quanto non facc1ano<br />
pensare le solenni petizioni di principio de<strong>gli</strong> editti co tro _ <strong>gli</strong> Eb : ei. .<br />
Forti di questo privilegio i da Rieti tornarono qumd1 ad abltare a P1sa<br />
·e, dopo la morte di Angelo, sopravvenuta già nel 1575, i suoi tre fi<strong>gli</strong> ot : ene o<br />
dal granduca Francesco I, in data 24 dicembre 1576, la conferma del pnvileg10<br />
59 ASF, Magistrato Supremo, filza 4449, cc. 104 v-105 r.<br />
60 Ibid., cc. 112r-113 r. Sulla continuità della presenza dei da Rieti a Pisa anche<br />
.dopo il 1570, cfr. M. LUZZATI, Dall'insediamento ... citata.<br />
.<br />
.<br />
,<br />
Dal prestito al commercio: <strong>gli</strong> ebrei dello Stato Fiorentino nel secolo XVI 85<br />
paterno, così da poter« negotiare et mercantilmente esercitarsi come <strong>gli</strong> christiani<br />
honoratamente, senza far cose usurarie et inlicite, purché in Pisa, dove hanno<br />
la loro casa antica, et nelli altri luoghi ne' quali accorressi negotiare » 61 •<br />
Anche se i da Rieti, probabilmente <strong>per</strong>ché rimasti troppo isolati rispetto<br />
ad altri gruppi ebraici, o <strong>per</strong>ché attirati da più facili e tradizionali investimenti,<br />
finirono <strong>per</strong> trasferirsi intorno a<strong>gli</strong> anni '80 a Ferrara, la speciale concessione<br />
ch'essi ottennero è rivelatrice della volontà granducale di continuare a giocare la<br />
carta ebraica, purché in chiave esclusivamente mercantile; e la carta ebraica<br />
italiana in particolare (<strong>per</strong>ché ebrei italiani erano i da Rieti), non meno di<br />
quella levantina. Ùna linea proseguita ancora, a<strong>gli</strong> inizi del suo governo, dal<br />
nuovo granduca, Ferdinando I, che il 27 maggio del 1588, e dunque almeno<br />
tre anni prima della concessione del suo primo privilegio <strong>per</strong> i levantini e cinque<br />
anni prima della « Livornina », consentiva ai Leucci, una fami<strong>gli</strong>a di Ebrei<br />
costretta nel 1570 a lasciare Pisa (dopo centocinquant'anni di <strong>per</strong>manenza in<br />
quella città) <strong>per</strong> trasferirsi nel ghetto di Firenze, di ritornare nella loro città<br />
ad esercitare attività mercantili, con l'unica clausola che portassero il segno e<br />
non tenessero cristiani in casa 62 •<br />
61 Ibid., c. 113. È probabile che i da Rieti di Pisa venissero in qualche modo<br />
«premiati» <strong>per</strong> aver esercitato, accanto a quella del prstito, l'attività mercantile. L'incoraggiamento<br />
mediceo a<strong>gli</strong> Ebrei, anche non levantini, che si dedicassero all'industria e alla<br />
mercatura (comprovato fra l'altro dalla « exentione ... <strong>per</strong> far panni», concessa nel 1556 a<br />
Emanuele di Josèf da Empoli, cfr. nota 65), è posto in evidenza da un privilegio concesso<br />
ai Leucci di Pisa il 3 ottobre 1550, prima ancora del più antico appello ai levantini<br />
(giugno 1551), (cfr. U. CAssuTo, Gli Ebrei .. . cit., pp. 173-178). Cosimo, « havendo notitia<br />
qualmente Maestro Pace, Elia et Ventura fratelli et fi<strong>gli</strong> di Liuccio di Salamone hebreo<br />
et i loro progenitori antiquamente et da lungo tempo in qua hanno continuamente habitato,<br />
sì come di presente habitano, la città di Pisa, et in quella si sono exercitati et si exercitano<br />
come leali mercanti, et sempre si sono abstenuti dall'exercitio del fenerare », considerato<br />
giusto che « nel presente felicissimo principato » i Leucci godano di ogni privilegio concesso<br />
a<strong>gli</strong> Ebrei, «et tanto più che <strong>gli</strong> altri hebrei », visto che si astengono «dal predetto exercitio<br />
del fenerare » e vivono «più lodevolmente», delibera «che in l'advenire, durante il beneplacito<br />
di Sua Eccellenza Illustrissima, li prenominati... possino con le loro fami<strong>gli</strong>e et beni usare<br />
et godere tutti et ciascuno privilegii, favori, facultà et immunità quali sino ad hoggi hanno<br />
usati et goduti tanto loro et i loro maggiori, over antenati, quanto qualunche altro hebreo<br />
che <strong>per</strong> li tempi passati havessi tenuto il presto nella città di Pisa ... con expressa dichiaratione<br />
che dalla presente concessione venghino exceptuati tutti i privilegii... che riguardassino et<br />
appartenessino all'exercitio et facultà del fenerare et con conditione ancora che i detti<br />
privilegii s'intendino concessi a' detti Maestro Pace, Elia e Ventura purché e' <strong>per</strong>severino<br />
d'astenersi dal predetto exercitio del fenerare ... » (ASF, Magistrato Supremo, filza 4449,<br />
cc. 59 v-60). A poco più di tre anni dalla concessione di riaprire i banchi feneratizi, il<br />
governo mediceo ne ribadiva l'implicita condanna e, probabilmente su richiesta de<strong>gli</strong> interessati<br />
- che potevano vantare titoli speciali -, concedeva a dei non feneratori <strong>gli</strong> stessi privilegi<br />
dei feneratori. Pratica comunque non generalizzabile, ché altrimenti <strong>gli</strong> Ebrei sarebbero stati<br />
paradossalmente premiati rispetto ad altri forestieri dello Stato. La contraddizione sarebbe<br />
stata alla lunga risolta privilegiando la categoria dei « levantini », visti non tanto come Ebrei,<br />
ma come forestieri di tipo particolare .<br />
62 M. LuzzATI, Dall'insediamento... citata.