Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea
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<strong>di</strong> reci<strong>di</strong>va reiterata ex art. 99, 4° comma, c.p..(Corte Costituzionale ,<br />
sentenza n. 192 del 5/6/2007.).<br />
Segnalo una recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza<br />
7 giugno 2011 n° 183 che ha <strong>di</strong>chiarato illegittimo l’art. 62 bis del<br />
co<strong>di</strong>ce penale nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione<br />
del I comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della<br />
condotta del reo susseguente al reato.<br />
Di fatto è venuto meno il principio introdotto dalla Legge 5 <strong>di</strong>cembre<br />
2005 n. 251 che vietava al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> riconoscere il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />
prevalenza delle attenuanti sulla reci<strong>di</strong>va reiterata ex art. 99 IV comma<br />
c.p.p..<br />
Il comma 9, lettere a) e b) dell’art. 656 prevede altresì che non possa<br />
essere <strong>di</strong>sposta la sospensione dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> carcerazione da parte del<br />
Pubblico Ministero, quando la condanna riguar<strong>di</strong> uno dei reati <strong>di</strong> cui<br />
all’art. 4 bis dell’Or<strong>di</strong>namento Penitenziario e quando il soggetto si trovi<br />
in stato <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a cautelare quando la sentenza <strong>di</strong>viene definitiva. La<br />
custo<strong>di</strong>a cautelare deve riguardare il medesimo titolo in esecuzione,<br />
ovvero deve essere riferibile al fatto oggetto della condanna da eseguire.<br />
La lettera a) dell’art. 656 c.p.p. è quella che pone meno problemi in<br />
or<strong>di</strong>ne alla sospensione dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> carcerazione o, almeno, poneva<br />
meno problemi fino a qualche tempo fa, perché sarebbe sufficiente<br />
scorrere l’elenco dei reati compresi nell’art. 4 bis dell’Or<strong>di</strong>namento<br />
Penitenziario per escludere la possibilità della sospensione dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
carcerazione.<br />
L’art. 4 bis dell’Or<strong>di</strong>namento Penitenziario è norma, in verità, creata<br />
inizialmente come norma antimafia prevedendo che determinati soggetti,<br />
condannati per specifici reati, non possono godere <strong>di</strong> benefici previsti<br />
dall’Or<strong>di</strong>namento Penitenziario quali l’affidamento in prova ai servizi<br />
sociali, la semilibertà, ecc. …<br />
Tuttavia, l’art. 4 bis è norma che anch’essa ha subito col passare <strong>degli</strong><br />
anni notevoli mo<strong>di</strong>fiche con l’inserimento <strong>di</strong> nuove figure <strong>di</strong> reato.<br />
Con la conseguenza che un reato (valga per tutti l’esempio che è stato più<br />
importante in questi ultimi anni, i c.d. reati <strong>di</strong> abusi e violenze sessuali)<br />
prima considerato grave ma non gravissimo è stato equiparato a tutti gli<br />
effetti ai reati <strong>di</strong> origine mafiosa, ai reati <strong>di</strong> rapina aggravata, estorsione<br />
aggravata ecc. ...<br />
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