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Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea

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Primo problema che si pone è <strong>di</strong> verificare la correttezza del titolo<br />

esecutivo, ovvero <strong>di</strong> accertare che i conteggi siano stati fatti<br />

correttamente.<br />

Si tratta <strong>di</strong> verifica <strong>di</strong> importanza fondamentale, perché se la parte <strong>di</strong><br />

condanna ancora da eseguire non supera i 3 anni e ricorrono determinate<br />

con<strong>di</strong>zioni (v. infra) l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> carcerazione è accompagnato da un<br />

pe<strong>di</strong>ssequo decreto dello stesso P.M. che lo sospende, dando tempo alla<br />

persona a cui viene notificato l’atto, 30 giorni per poter fare richiesta <strong>di</strong><br />

accesso a misure alternative alla detenzione (affidamento in prova ai<br />

servizi sociali ecc. …)<br />

Dopo un’oscillazione giurisprudenziale (in tempi oramai assai remoti), si<br />

è giunti alla conclusione che, proprio per il principio <strong>di</strong> finalità<br />

rieducativa della pena, per determinare il concetto <strong>di</strong> pena inferiore a 3<br />

anni occorre fare esclusivamente riferimento alla condanna (o alla parte<br />

<strong>di</strong> essa) ancora da eseguire.<br />

2. Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> unificazione pene concorrenti (art. 663 c.p.p.).<br />

Una condanna talvolta può essere composta da un reato soltanto oppure<br />

può esserci una sentenza <strong>di</strong> condanna per più reati, oppure possono<br />

esserci più sentenze <strong>di</strong> condanna da porre in esecuzione. In quest’ultimo<br />

caso, il P.M. competente compila il cosiddetto provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

determinazione <strong>di</strong> pene concorrenti, volgarmente chiamato “cumulo”<br />

delle pene da espiare.<br />

E’ singolare come ad un provve<strong>di</strong>mento al quale, in un sistema<br />

giu<strong>di</strong>ziario efficiente, dovrebbero essere devolute almeno due/ terzi delle<br />

esecuzioni annuali sia de<strong>di</strong>cato un solo comma, <strong>di</strong> un solo articolo del<br />

co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale. Di più: il comma quarto dell’articolo 665<br />

c.p.p. non riguarda il Pubblico Ministero ma, l’in<strong>di</strong>viduazione del<br />

Giu<strong>di</strong>ce competente “se l’esecuzione concerne più provve<strong>di</strong>menti emessi<br />

da Giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>versi”.<br />

Su questa scarna norma, in interpretazione sistematica con gli articoli 74,<br />

76, 78 ed 80 del co<strong>di</strong>ce penale, è fondato il cosiddetto “cumulo delle<br />

pene”.<br />

Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> unificazione pene concorrenti è atto del Pubblico<br />

Ministero e pertanto possiede la forma e le caratteristiche del decreto.<br />

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