Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea
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in<strong>di</strong>viduazione del Giu<strong>di</strong>ce dell’esecuzione nell’Autorità<br />
Giu<strong>di</strong>ziaria che ha emesso il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>venuto irrevocabile<br />
per ultimo;<br />
- della pluralità <strong>di</strong> condanne emesse da giu<strong>di</strong>ci or<strong>di</strong>nari e/o speciali,<br />
per i quali è sempre competente il Giu<strong>di</strong>ce Or<strong>di</strong>nario (art. 665, IV<br />
c.,c.p.p.);<br />
- delle condanne inflitte da Giu<strong>di</strong>ci togati o onorari (art.40 D.L.vo<br />
274/00 che sancisce la competenza del Tribunale in composizione<br />
collegiale in caso <strong>di</strong> sentenze emesse da giu<strong>di</strong>ci togati e dal<br />
Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Pace);<br />
Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> esecuzione inizia con l’iscrizione al RES della<br />
condanna da eseguire, ai sensi dell’art. 28 delle norme regolamentari del<br />
co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale.<br />
La cernita delle condanne dovrebbe <strong>avv</strong>enire ad opera della cancelleria<br />
del Giu<strong>di</strong>ce che ha emesso la condanna e che ne attesta la esecutività. Il<br />
cancelliere dovrebbe “selezionare” le condanne eseguibili da quelle che<br />
non lo sono (perché, ad esempio, sospese ovvero condonate) e da quelle<br />
destinate ad altro organo <strong>di</strong> esecuzione ( ad esempio, le condanne a sola<br />
pena pecuniaria).<br />
In fatto, per evitare errori, vengono trasmesse tutte le sentenze e ciò<br />
implica un ulteriore vaglio da parte del Pubblico Ministero.<br />
L’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> esecuzione, sempre ai sensi dell’art. 28, deve essere emesso<br />
senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla ricezione<br />
dell’estratto.<br />
Tale termine, che si evince dalla lettura sistematica del primo e del<br />
quarto comma dell’art.28 <strong>di</strong>sposizioni regolamentari, e che è sconosciuto<br />
ai più, viene raramente rispettato.<br />
E’ compito innanzitutto del P.M. <strong>di</strong> verificare se dalla condanna sono<br />
detraibili i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> presofferto (custo<strong>di</strong>a cautelare o agli arresti<br />
domiciliari) durante il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito.<br />
Questo primo conteggio è effettuato dal PM il quale <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> tutti gli<br />
atti relativi all’esecuzione della condanna e, sulla base <strong>di</strong> questi, re<strong>di</strong>ge<br />
l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> esecuzione.<br />
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