Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea
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evoca non poteva essere una sentenza <strong>di</strong> applicazione pena contenuta<br />
nei limiti dei due anni perché (SSUU 26/2/97, ric. Bahrouni, 22/11/2000<br />
Ric. Sormano) tale sentenza non ha natura <strong>di</strong> condanna.<br />
Questo valeva per tutte e due le ipotesi (1,2) dell’art. 168 I comma<br />
perché, in ogni caso, è necessario “l’accertamento dell’<strong>avv</strong>enuta<br />
commissione <strong>di</strong> un delitto, che manca nella sentenza ex art. 444 c.p.p.”<br />
(Cass. Sez I 29/11/01 n. 5935, Ric. Caterino).<br />
Tale limite alla revoca non vale però se la seconda sentenza è <strong>di</strong><br />
“patteggiamento allargato” (introdotto dalla legge 134/2003), perché<br />
quest’ultima ha natura <strong>di</strong> condanna, in quanto prevede effetti tipici della<br />
condanna (spese, misure <strong>di</strong> sicurezza, pene accessorie). Così Cass. Pen.<br />
Sez. III 9/2/05 n. 12296.<br />
La giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità ha tuttavia <strong>di</strong> recente mutato<br />
orientamento, ritenendo che “la sentenza <strong>di</strong> patteggiamento, in ragione<br />
dell’equiparazione legislativa ad una sentenza <strong>di</strong> condanna in mancanza<br />
<strong>di</strong> un’espressa previsione <strong>di</strong> deroga, costituisce titolo idoneo per la<br />
revoca, a norma dell’art. 168 comma 1, n.1 c.p., della sospensione<br />
con<strong>di</strong>zionale della pena precedentemente concessa” (v. Cassazione<br />
penale, sez. un., 29 novembre 2005, n. 17781) orientamento riba<strong>di</strong>to<br />
dalle sezioni semplici (ex pluribus v. Cassazione penale, sez. IV, 22<br />
novembre 2007, n. 2987).<br />
3.f.2) La revoca della sospensione con<strong>di</strong>zionale ai sensi dell’art.<br />
168 comma I n. 1) c.p.. Può essere revocata anche una pena applicata (e<br />
con<strong>di</strong>zionalmente sospesa) ex art. 444 c.p., perché “la revoca per<br />
condanna sopr<strong>avv</strong>enuta, prescinde dalla natura del provve<strong>di</strong>mento che<br />
vi ha dato causa, facendo esclusivo riferimento a una pena inflitta”,<br />
ancorchè con sentenza <strong>di</strong> patteggiamento (Cass. Sez. I 08/03/05 n.<br />
11717).<br />
Per potersi procedere alla revoca della sospensione con<strong>di</strong>zionale, il<br />
secondo reato deve essere commesso entro 5 anni dal passaggio in<br />
giu<strong>di</strong>cato della prima (giurisprudenza costante: ex pluribus Cass.<br />
19/02/2002 RV 223195).<br />
Va rilevato che l’identità dell’indole del reato commesso nel termine<br />
stabilito opera solo con riferimento alle contr<strong>avv</strong>enzioni e non si estende<br />
ai delitti. La conseguenza è che qualunque delitto (a prescindere dalla sua<br />
indole) è causa <strong>di</strong> revoca (Cass. Pen. Sez. I 15/02/2000 n. 1058).<br />
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