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Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea

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Dalla sospensione dell’esecuzione (che è cosa <strong>di</strong>versa dall’emissione <strong>di</strong><br />

or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> carcerazione sospeso) sono esclusi i reati elencati nell’art. 656<br />

c.p.p., ma rientrano nella categoria i reci<strong>di</strong>vi reiterati, esclusi invece dal<br />

novero <strong>di</strong> coloro nei cui confronti il P.M. può emettere un or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />

carcerazione sospeso.<br />

Rinviando alla lettura della legge per quanto concerne la procedura che il<br />

Pubblico Ministero deve attuare per dar corso all’ammissione da parte<br />

del Magistrato <strong>di</strong> Sorveglianza alla espiazione della pena presso il<br />

domicilio, si evidenzia che, anche in questo caso, il <strong>di</strong>fensore, pur non<br />

<strong>di</strong>sponendo <strong>di</strong> una autonoma facoltà <strong>di</strong> proporre istanze per la<br />

concessione della detenzione presso il domicilio, può tuttavia segnalare<br />

agli uffici <strong>di</strong> Procura competenti la circostanza che il titolo esecutivo<br />

emettendo rientri tra quelli cui è applicabile la legge 199/2010,<br />

consentendo così un’applicazione della detenzione a domicilio senza<br />

l’ingresso e il passaggio nella struttura carceraria 2 .<br />

5. La reiterazione della sospensione del titolo esecutivo.<br />

Esiste, in generale, un <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> proporre per due volte una richiesta <strong>di</strong><br />

misura alternativa alla detenzione in carcere ,così come esiste un <strong>di</strong>vieto<br />

<strong>di</strong> sospendere per più <strong>di</strong> una volta il titolo esecutivo(art. 656, 7° co.<br />

c.p.p.).<br />

Questo <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> riproporre istanze, non vale per l’affidamento in prova<br />

terapeutico, (quello, appunto per i tossico<strong>di</strong>pendenti), che è proponibile<br />

anche più volte sempre nell’ambito della stessa condanna.<br />

L’interpretazione del comma 7 dell’art. 656 c.p.p. secondo il quale la<br />

sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere<br />

<strong>di</strong>sposta più <strong>di</strong> una volta (anche se il condannato ripropone nuova istanza<br />

sia in or<strong>di</strong>ne a <strong>di</strong>versa misura alternativa, sia in or<strong>di</strong>ne alla medesima<br />

misura <strong>di</strong>versamente motivata) ha suscitato contrasti interpretativi anche<br />

nella giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità.<br />

Nel caso infatti <strong>di</strong> riproposizione della richiesta <strong>di</strong> misura alternativa per<br />

una condanna <strong>di</strong>versa, sembrerebbe non valere il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> reiterazione<br />

della sospensione, anche nel caso (tutt’altro che infrequente) che una<br />

2 Per una <strong>di</strong>samina più approfon<strong>di</strong>ta sulla legge che consente l’esecuzione presso il domicilio delle pene<br />

detentive non superiori a 12 mesi, rimando alla mia relazione svolta il 25 febbraio 2011 nel corso<br />

dell’incontro <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o organizzato dalla Camera Penale Vittorio Chiusano e pubblicata sul sito della stessa<br />

Camera Penale.<br />

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