Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea
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Dalla sospensione dell’esecuzione (che è cosa <strong>di</strong>versa dall’emissione <strong>di</strong><br />
or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> carcerazione sospeso) sono esclusi i reati elencati nell’art. 656<br />
c.p.p., ma rientrano nella categoria i reci<strong>di</strong>vi reiterati, esclusi invece dal<br />
novero <strong>di</strong> coloro nei cui confronti il P.M. può emettere un or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
carcerazione sospeso.<br />
Rinviando alla lettura della legge per quanto concerne la procedura che il<br />
Pubblico Ministero deve attuare per dar corso all’ammissione da parte<br />
del Magistrato <strong>di</strong> Sorveglianza alla espiazione della pena presso il<br />
domicilio, si evidenzia che, anche in questo caso, il <strong>di</strong>fensore, pur non<br />
<strong>di</strong>sponendo <strong>di</strong> una autonoma facoltà <strong>di</strong> proporre istanze per la<br />
concessione della detenzione presso il domicilio, può tuttavia segnalare<br />
agli uffici <strong>di</strong> Procura competenti la circostanza che il titolo esecutivo<br />
emettendo rientri tra quelli cui è applicabile la legge 199/2010,<br />
consentendo così un’applicazione della detenzione a domicilio senza<br />
l’ingresso e il passaggio nella struttura carceraria 2 .<br />
5. La reiterazione della sospensione del titolo esecutivo.<br />
Esiste, in generale, un <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> proporre per due volte una richiesta <strong>di</strong><br />
misura alternativa alla detenzione in carcere ,così come esiste un <strong>di</strong>vieto<br />
<strong>di</strong> sospendere per più <strong>di</strong> una volta il titolo esecutivo(art. 656, 7° co.<br />
c.p.p.).<br />
Questo <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> riproporre istanze, non vale per l’affidamento in prova<br />
terapeutico, (quello, appunto per i tossico<strong>di</strong>pendenti), che è proponibile<br />
anche più volte sempre nell’ambito della stessa condanna.<br />
L’interpretazione del comma 7 dell’art. 656 c.p.p. secondo il quale la<br />
sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere<br />
<strong>di</strong>sposta più <strong>di</strong> una volta (anche se il condannato ripropone nuova istanza<br />
sia in or<strong>di</strong>ne a <strong>di</strong>versa misura alternativa, sia in or<strong>di</strong>ne alla medesima<br />
misura <strong>di</strong>versamente motivata) ha suscitato contrasti interpretativi anche<br />
nella giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità.<br />
Nel caso infatti <strong>di</strong> riproposizione della richiesta <strong>di</strong> misura alternativa per<br />
una condanna <strong>di</strong>versa, sembrerebbe non valere il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> reiterazione<br />
della sospensione, anche nel caso (tutt’altro che infrequente) che una<br />
2 Per una <strong>di</strong>samina più approfon<strong>di</strong>ta sulla legge che consente l’esecuzione presso il domicilio delle pene<br />
detentive non superiori a 12 mesi, rimando alla mia relazione svolta il 25 febbraio 2011 nel corso<br />
dell’incontro <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o organizzato dalla Camera Penale Vittorio Chiusano e pubblicata sul sito della stessa<br />
Camera Penale.<br />
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