Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea
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della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza), il titolo<br />
esecutivo non potrà <strong>di</strong>rsi validamente formato.<br />
Altrettanto può <strong>di</strong>rsi per la verifica della correttezza (formale e<br />
sostanziale) <strong>di</strong> una elezione <strong>di</strong> domicilio che, come è noto, costituisce un<br />
atto negoziale e che prevede, tra l’altro, la necessità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care anche le<br />
generalità del domiciliatario (art. 62 <strong>di</strong>sposizioni attuaz. c.p.p.).<br />
“Ove tale identificazione manchi viene meno la possibilità stessa <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>viduare il luogo che dovrebbe svolgere la funzione <strong>di</strong> punto <strong>di</strong><br />
riferimento per le notificazioni, per cui è da considerare priva <strong>di</strong> valore<br />
una elezione <strong>di</strong> domicilio sfornita della necessaria in<strong>di</strong>cazione della<br />
precisa identità della persona chiamata a fungere da tramite ai fini<br />
suddetti” (Cass. Sez. I Pen., 13/03/2007, ine<strong>di</strong>ta).<br />
L’art. 161 c.p.p. laddove prevede che la notifica all’imputato irreperibile<br />
venga effettuata tramite consegna dell’atto al <strong>di</strong>fensore “trova<br />
applicazione solo per il caso in cui la notifica che non si è potuta<br />
effettuare sia stata tentata presso il domicilio eletto o <strong>di</strong>chiarato” (Cass.<br />
Pen., Sez. V, 08/05/2003 n. 24081, ric. Iasiello).<br />
Il mancato rispetto delle formalità previste per la notifica corretta<br />
dell’estratto contumaciale <strong>di</strong> sentenza ha come conseguenza la<br />
inefficacia del titolo esecutivo poiché l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> carcerazione non si è<br />
validamente formato.<br />
In tali casi l’interessato può chiedere <strong>di</strong> essere restituito in termini per<br />
proporre impugnazione.<br />
Non a caso il III comma dell’art. l’art. 670 c.p.p. rimanda all’art. 175 del<br />
co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale che <strong>di</strong>sciplina la cd. restituzione <strong>di</strong> termini.<br />
6.a) l’istituto della restituzione in termini<br />
La restituzione termini è uno <strong>degli</strong> istituti che ha visto l’Italia paese<br />
negletto a livello europeo, più volte oggetto <strong>di</strong> condanne da parte della<br />
Giustizia comunitaria.<br />
Fino a pochi anni orsono la restituzione <strong>di</strong> termini era concessa solo in<br />
caso in cui si fosse verificato un caso fortuito o <strong>di</strong> forza maggiore.<br />
Ora non è più così perché dopo due pronunce della Corte Europea <strong>di</strong><br />
Strasburgo (sentenza 18/05/04, Somogyi c/ Italia e 10/11/2004, Sejdovic<br />
c/ Italia) il legislatore ha riscritto (tramite la legge 22 aprile 2005 n. 60)<br />
l’art. 175 prevedendo, in via generale, il <strong>di</strong>ritto per l’imputato contumace<br />
ad essere restituito nei termini per proporre impugnazione, salvo che non<br />
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