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Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea

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della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza), il titolo<br />

esecutivo non potrà <strong>di</strong>rsi validamente formato.<br />

Altrettanto può <strong>di</strong>rsi per la verifica della correttezza (formale e<br />

sostanziale) <strong>di</strong> una elezione <strong>di</strong> domicilio che, come è noto, costituisce un<br />

atto negoziale e che prevede, tra l’altro, la necessità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care anche le<br />

generalità del domiciliatario (art. 62 <strong>di</strong>sposizioni attuaz. c.p.p.).<br />

“Ove tale identificazione manchi viene meno la possibilità stessa <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>viduare il luogo che dovrebbe svolgere la funzione <strong>di</strong> punto <strong>di</strong><br />

riferimento per le notificazioni, per cui è da considerare priva <strong>di</strong> valore<br />

una elezione <strong>di</strong> domicilio sfornita della necessaria in<strong>di</strong>cazione della<br />

precisa identità della persona chiamata a fungere da tramite ai fini<br />

suddetti” (Cass. Sez. I Pen., 13/03/2007, ine<strong>di</strong>ta).<br />

L’art. 161 c.p.p. laddove prevede che la notifica all’imputato irreperibile<br />

venga effettuata tramite consegna dell’atto al <strong>di</strong>fensore “trova<br />

applicazione solo per il caso in cui la notifica che non si è potuta<br />

effettuare sia stata tentata presso il domicilio eletto o <strong>di</strong>chiarato” (Cass.<br />

Pen., Sez. V, 08/05/2003 n. 24081, ric. Iasiello).<br />

Il mancato rispetto delle formalità previste per la notifica corretta<br />

dell’estratto contumaciale <strong>di</strong> sentenza ha come conseguenza la<br />

inefficacia del titolo esecutivo poiché l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> carcerazione non si è<br />

validamente formato.<br />

In tali casi l’interessato può chiedere <strong>di</strong> essere restituito in termini per<br />

proporre impugnazione.<br />

Non a caso il III comma dell’art. l’art. 670 c.p.p. rimanda all’art. 175 del<br />

co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale che <strong>di</strong>sciplina la cd. restituzione <strong>di</strong> termini.<br />

6.a) l’istituto della restituzione in termini<br />

La restituzione termini è uno <strong>degli</strong> istituti che ha visto l’Italia paese<br />

negletto a livello europeo, più volte oggetto <strong>di</strong> condanne da parte della<br />

Giustizia comunitaria.<br />

Fino a pochi anni orsono la restituzione <strong>di</strong> termini era concessa solo in<br />

caso in cui si fosse verificato un caso fortuito o <strong>di</strong> forza maggiore.<br />

Ora non è più così perché dopo due pronunce della Corte Europea <strong>di</strong><br />

Strasburgo (sentenza 18/05/04, Somogyi c/ Italia e 10/11/2004, Sejdovic<br />

c/ Italia) il legislatore ha riscritto (tramite la legge 22 aprile 2005 n. 60)<br />

l’art. 175 prevedendo, in via generale, il <strong>di</strong>ritto per l’imputato contumace<br />

ad essere restituito nei termini per proporre impugnazione, salvo che non<br />

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