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Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea

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più volte precisato da questa Corte, spetta al Giu<strong>di</strong>ce della Esecuzione<br />

procedere alla <strong>di</strong>samina della fattispecie così come rilevabili dalle<br />

sentenze <strong>di</strong> condanna riportate dal richiedente, e verificare se i reati<br />

esaminati siano rapportabili o meno, eventualmente anche per blocchi<br />

omogenei, ad un <strong>di</strong>segno criminoso unitario (v., sul punto Cass. Sez. I,<br />

sent. n. 5153 del 19/11/1996, Iapicca; Sez. I, sent. n. 784 del 12/03/1996,<br />

Durando; Sez. I, sent. n. 4019 del 03/08/1995, Colombrita ecc.).”<br />

“Vero è, infatti, che il legame della continuazione non può dedursi<br />

esclusivamente dalla identità del titolo <strong>di</strong> reato e dalla contiguità<br />

temporale. Ma, “in caso <strong>di</strong> episo<strong>di</strong> criminosi assolutamente omogenei,<br />

alcuni dei quali commessi a brevissima <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> tempo l’uno<br />

dall’altro, va fatta da parte del Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione una verifica<br />

approfon<strong>di</strong>ta con specifici riferimenti ai casi concreti” (Cass.<br />

16/11/2006, citata).<br />

Nella u<strong>di</strong>enza davanti al Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione (in contrad<strong>di</strong>ttorio)<br />

vengono esposte le ragioni <strong>di</strong> fatto, <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto che fanno ritenere<br />

sussistente il <strong>di</strong>segno criminoso e il Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione<br />

conseguentemente decide.<br />

La decisione è ricorribile per Cassazione.<br />

La cosiddetta Legge ex-Cirielli ha introdotto dei limiti alla applicazione<br />

della <strong>di</strong>sciplina del reato continuato per i soggetti reci<strong>di</strong>vi reiterati.<br />

Tali limiti sono in<strong>di</strong>cati espressamente nell’art. 81, 4° comma che si<br />

applica anche in sede esecutiva perché richiamato espressamente dal<br />

comma 2 bis dell’art. 671 c.p.p..<br />

Fermi restando i limiti in<strong>di</strong>cati al 3° comma, se reati in concorso formale<br />

in continuazione a quello più grave sono stati commessi da soggetti ai<br />

quali sia stata applicata la reci<strong>di</strong>va prevista dall’art. 99, 4° comma,<br />

l’aumento <strong>di</strong> pena a titolo <strong>di</strong> continuazione non può essere comunque<br />

inferiore ad un terzo dalla pena stabilita per il reato più grave.<br />

Per il soggetto reci<strong>di</strong>vo ex art. 99, 4° comma c.p., questa norma significa<br />

che non sempre la continuazione può essere un vantaggio.<br />

Si prenda il caso <strong>di</strong> soggetto che ha commesso una rapina e rubato anche<br />

un’autovettura per commettere il primo reato. Viene condannato per la<br />

rapina a 3 anni, per il furto dell’autovettura la pena viene aumentata <strong>di</strong> 3<br />

mesi a titolo <strong>di</strong> continuazione.<br />

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