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Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea

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“nonostante l'espressione apparentemente impropria <strong>di</strong> "proce<strong>di</strong>mento"<br />

contenuta nell'art. 175 e.p.p., comma 2, è da ritenere che esso si riferisca<br />

alla fase del "processo" tecnicamente inteso, unica sede in cui trova<br />

applicazione l'istituto della contumacia e si colloca un intervento<br />

<strong>di</strong>fensivo qualificato dalla presenza dell'imputato ... […] la "conoscenza<br />

effettiva" del proce<strong>di</strong>mento presuppone un atto formale <strong>di</strong> contestazione<br />

idoneo ad informare l'accusato ... al fine <strong>di</strong> consentirgli <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendersi nel<br />

merito...”<br />

“…elementi in<strong>di</strong>cativi della conoscenza effettiva del proce<strong>di</strong>mento sono<br />

stati ritenuti dalla giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità la nomina <strong>di</strong> un <strong>di</strong>fensore<br />

<strong>di</strong> fiducia, l'elezione <strong>di</strong> domicilio presso lo stesso, l'effettività della <strong>di</strong>fesa<br />

fiduciaria nel corso del processo, la notifica <strong>degli</strong> atti nel domicilio<br />

eletto […] la rinuncia tacita deve consistere in un comportamento<br />

incompatibile con l'esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> partecipare al proprio<br />

processo preceduta, almeno, da una comunicazione all'imputato, che,<br />

secondo la Corte europea, può essere fornita anche al <strong>di</strong>fensore, qualora<br />

l'imputato abbia eletto domicilio presso quest'ultimo”<br />

7. L’applicazione della <strong>di</strong>sciplina del reato continuato nella fase<br />

esecutiva.<br />

E questo è uno dei compiti principali del Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione.<br />

Fino al 1989 la continuazione era una prerogativa del Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito,<br />

il quale valutata la sussistenza <strong>di</strong> un medesimo <strong>di</strong>segno criminoso ai<br />

sensi dell’art. 81 c.p. aumentava la pena inflitta per il reato più grave<br />

(fino al triplo). Non vi era possibilità <strong>di</strong> applicare la continuazione fra<br />

sentenze passate in giu<strong>di</strong>cato.<br />

La <strong>di</strong>sciplina del reato continuato nasce come temperamento al cumulo<br />

materiale delle pene, perché con il riconoscimento del vincolo della<br />

continuazione, la pena non può superare la somma aritmetica delle pene<br />

inflitte per i singoli reati (e, <strong>di</strong> solito, è determinata in misura inferiore).<br />

Il Co<strong>di</strong>ce Vassalli varato il 24/10/1988 ha preso atto <strong>di</strong> una situazione<br />

che aveva portato a conseguenze inaccettabili: per reati palesemente<br />

commessi in esecuzione <strong>di</strong> un medesimo <strong>di</strong>segno criminoso (oggetto<br />

però <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi processi tutti oramai definiti con sentenza passata in<br />

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