Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea
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giu<strong>di</strong>cato) era impossibile riconoscere a posteriori la unicità del <strong>di</strong>segno<br />
criminoso.<br />
Proprio per questo motivo è stato creato l’art. 671 c.p.p..<br />
Alcune regole (create per lo più dalla prassi giurisprudenziale) per<br />
valutare la proponibilità <strong>di</strong> un incidente <strong>di</strong> esecuzione teso a ottenere<br />
l’applicazione della <strong>di</strong>sciplina del reato continuato tra più sentenze<br />
irrevocabili.<br />
a) L’instante non ha nessun onere <strong>di</strong> allegazione. Non vi è bisogno<br />
neppure <strong>di</strong> produrre le sentenze perché l’art. 186 c.p.p. delle <strong>di</strong>sposizioni<br />
<strong>di</strong> attuazione prevede che le stesse vengano acquisite d’ufficio qualora<br />
l’interessato non vi abbia provveduto.<br />
b) Non occorre fornire la prova delle sussistenza del medesimo <strong>di</strong>segno<br />
criminoso ma eventualmente sottolineare <strong>degli</strong> in<strong>di</strong>ci che fanno ritenere<br />
sussistente un medesimo <strong>di</strong>segno criminoso, quali la medesima indole<br />
dei reati, la vicinanza temporale <strong>degli</strong> stessi e anche la contiguità<br />
spaziale.<br />
In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza temporale molto vicina, <strong>di</strong> reati della stessa indole si<br />
può ritenere che il soggetto abbia agito seguendo un medesimo filo<br />
conduttore quantomeno nella fase ideativa, comune ai reati che gli<br />
vengono addebitati e per i quali ha riportato condanna.<br />
In particolare, in tema <strong>di</strong> elementi rivelatori dell’unicità del <strong>di</strong>segno<br />
criminoso, la Corte <strong>di</strong> Cassazione, con la recente pronuncia n. 22236 del<br />
20 aprile 2011, ha precisato che tra essi “non possono non essere<br />
apprezzati la <strong>di</strong>stanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta,<br />
la sistematicità e le abitu<strong>di</strong>ni programmate <strong>di</strong> vita, la tipologia dei reati,<br />
il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> tempo e <strong>di</strong> luogo ed è proprio attraverso questi in<strong>di</strong>ci od alcuni<br />
soltanto <strong>di</strong> questi in<strong>di</strong>ci – purchè siano preganti ed idonei ad essere<br />
privilegiati in <strong>di</strong>rezione del riconoscimento o del <strong>di</strong>niego del vincolo<br />
della continuazione – che il giu<strong>di</strong>ce deve apprezzare la sussistenza o no<br />
della deliberazione unitaria <strong>di</strong> fondo idonea a “cementare” le singole<br />
violazioni.”.<br />
Come autorevolmente stabilito con sentenza 16/11/2006, dalla Corte <strong>di</strong><br />
Cassazione (ricorrente Sgura, ine<strong>di</strong>ta) “non grava sull’interessato l’onere<br />
<strong>di</strong> fornire la prova dell’unicità del <strong>di</strong>segno criminoso, avendo egli<br />
soltanto un obbligo <strong>di</strong> mera allegazione delle condanne – come è stato<br />
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