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Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea

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venga <strong>di</strong>mostrato (l’onere probatorio non è quin<strong>di</strong> del ricorrente) che egli<br />

abbia avuto effettiva conoscenza del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> condanna o del<br />

proce<strong>di</strong>mento a suo carico e, ciò nonostante, abbia volutamente<br />

rinunciato a comparire o a proporre impugnazione.<br />

Questo accertamento, <strong>avv</strong>iene attraverso la procedura <strong>di</strong>sciplinata<br />

dall’art. 666, potendo il giu<strong>di</strong>ce dell’esecuzione chiedere documenti e<br />

assumere prove testimoniali in merito.<br />

Di notevole importanza è l’evoluzione giurisprudenziale che si è andata<br />

via via affermando in questi ultimi anni.<br />

Si è, in buona sostanza , affermato il principio secondo cui costituisce<br />

un <strong>di</strong>ritto la restituzione nei termini per proporre appello, laddove non<br />

venga provato che l’imputato stesso si sia volontariamente sottratto al<br />

giu<strong>di</strong>zio pur avendone avuto conoscenza.<br />

Segnalo una recente sentenza della Corte <strong>di</strong> Cassazione <strong>di</strong> cui riporto i<br />

passaggi essenziali (Cassazione Penale, Pen. IV, del 26/01/2010 n.<br />

3618):<br />

“L'effettiva conoscenza da parte dell'imputato contumace del<br />

proce<strong>di</strong>mento contro <strong>di</strong> lui pendente o celebratosi non può farsi<br />

<strong>di</strong>scendere dalla sola elezione <strong>di</strong> domicilio presso il <strong>di</strong>fensore d'ufficio e<br />

nemmeno dalla mera notifica <strong>degli</strong> atti a quest'ultimo.”<br />

“è stata introdotta una vera e propria inversione dell'onere probatorio,<br />

nel senso che non incombe più sull'imputato l'onere <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong><br />

avere ignorato l'esistenza del proce<strong>di</strong>mento o del provve<strong>di</strong>mento senza<br />

sua colpa, ma è il giu<strong>di</strong>ce che deve provare, sulla base <strong>degli</strong> atti <strong>di</strong><br />

causa, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del proce<strong>di</strong>mento<br />

o del provve<strong>di</strong>mento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire<br />

o a proporre gravame […] al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> verificare l'effettività”<br />

“…fermo restando il valore legale delle notificazioni ritualmente<br />

effettuate, in subiecta materia il giu<strong>di</strong>ce è tenuto a dare contezza della<br />

ritenuta vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> una notificazione, validamente eseguita alla stregua<br />

della vigente normativa al riguardo, al fine <strong>di</strong> ritenere la effettiva<br />

conoscenza dell'atto da parte dell'interessato, con la conseguenza che,<br />

ovviamente, tale effettiva conoscenza non può definitivamente ritenersi,<br />

iuris et de iure, solo in virtù <strong>di</strong> una notificazione pur effettuata nelle<br />

prescritte forme <strong>di</strong> rito.”<br />

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