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Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea

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Ma se si tratta <strong>di</strong> soggetto reci<strong>di</strong>vo reiterato l’aumento della pena per il<br />

reato meno grave, cioè per il furto, non può essere inferiore ad un terzo<br />

della pena stabilita per il reato più grave; significa che il soggetto<br />

reci<strong>di</strong>vo non può vedersi inflitti meno <strong>di</strong> 3 anni per la rapina oltre ad 1<br />

anno per il furto!<br />

Una volta riconosciuta l’identità del <strong>di</strong>segno criminoso il Giu<strong>di</strong>ce non<br />

può <strong>di</strong>scostarsi da questi parametri dettati dall’art. 81, 4° comma.<br />

Si deve pertanto giungere alla conclusione (abbastanza amara) che un<br />

istituto che è nato con ispirazione al principio del favor rei, ovvero come<br />

mezzo <strong>di</strong> temperamento della pena può finire, in alcuni casi (che<br />

riguardano i reci<strong>di</strong>vi reiterati), per arrecare uno svantaggio al soggetto<br />

che lo richiede.<br />

Anche su questo ultimo punto è auspicabile un intervento della Corte<br />

Costituzionale.<br />

In tema <strong>di</strong> applicazione della <strong>di</strong>sciplina del reato continuato in sede<br />

esecutiva, va segnalata una recente pronuncia della I Sezione Penale<br />

della Corte <strong>di</strong> Cassazione (sent. 21/4/2010 n. 20881) secondo cui<br />

“allorché il Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione riconosca la continuazione tra più<br />

reati, alcuni dei quali oggetto <strong>di</strong> condanna all’esito <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio<br />

abbreviato, la riduzione spettante a norma dell’art. 442 c.p.p. deve<br />

essere riconosciuta anche quando, risultando violazione più grave quella<br />

giu<strong>di</strong>cata con il rito or<strong>di</strong>nario, la pena autonomamente determinata per<br />

il reato definito con il rito speciale, sulla quale è stata operata la<br />

<strong>di</strong>minuzione ai sensi del citato art. 442, si trasformi in aumento ex art.<br />

81 c.p., che va pertanto ridotto <strong>di</strong> un terzo”.<br />

Si tratta <strong>di</strong> principio peraltro già affermato con precedenti decisioni (ex<br />

pluribus Cass. Sez. I 4/11/09 n. 44477) in base al quale la <strong>di</strong>sciplina del<br />

reato continuato in sede esecutiva, comporta in caso <strong>di</strong> condanne l’una<br />

conseguente a giu<strong>di</strong>zio or<strong>di</strong>nario, l’altra a giu<strong>di</strong>zio abbreviato,<br />

l’applicazione della <strong>di</strong>minuente <strong>di</strong> un terzo della pena anche alla<br />

condanna inflitta con rito or<strong>di</strong>nario.<br />

<strong>Ivrea</strong>, 6 luglio 2012<br />

35<br />

<strong>avv</strong>. <strong>Cosimo</strong> Palumbo

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