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Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea

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E’ provve<strong>di</strong>mento obbligatorio,e ciò perché la redazione del cumulo<br />

risponde sia all’esigenza <strong>di</strong> giustizia ed effettività della pena ( solo<br />

verificando lo stato <strong>di</strong> esecuzione <strong>di</strong> ogni singola pronuncia si può<br />

compiutamente decidere se e cosa rimane da espiare e con quali modalità<br />

emettere or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> esecuzione) sia a esigenze <strong>di</strong> razionalità ed economia<br />

(si pensi alle pene pecuniarie alla cui riscossione procede un unico<br />

ufficio recupero cre<strong>di</strong>ti situato presso il Giu<strong>di</strong>ce dell’esecuzione).<br />

E’ provve<strong>di</strong>mento amministrativo “con la conseguenza della sua<br />

emendabilità in ogni momento (secondo criteri <strong>di</strong> stretta legalità niente<br />

affatto <strong>di</strong>screzionali) in applicazione del potere <strong>di</strong> autotutela della PA,<br />

finchè su <strong>di</strong> esso non intervenga una decisione del Giu<strong>di</strong>ce<br />

dell’esecuzione, cui solo va riconosciuta natura giuris<strong>di</strong>zionale” (Cass.,<br />

Sez. 1° penale, Sent. 1/09/2007, Fecella, in CED Cass rv. 236240).<br />

Il cumulo può essere <strong>di</strong> due specie : materiale o giuri<strong>di</strong>co.<br />

Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> unificazione pene materiale è costituito dalla<br />

somma matematica delle pene inflitte con le sentenze incluse nel cumulo<br />

(e con l’<strong>avv</strong>ertenza che il provve<strong>di</strong>mento viene emesso soltanto quando<br />

vi è una pena residua da eseguire; in caso contrario il P.M. provvede alla<br />

formulazione <strong>di</strong> un cumulo virtuale con il quale viene chiesto al Giu<strong>di</strong>ce<br />

dell’esecuzione <strong>di</strong> pronunciare le or<strong>di</strong>nanze necessarie alla formale<br />

sistemazione della posizione giuri<strong>di</strong>ca del condannato: invero il P.M. non<br />

può archiviare <strong>di</strong>rettamente l’esecuzione senza che il Giu<strong>di</strong>ce abbia<br />

verificato e fatte proprie le richieste del P.M. o del condannato ad<br />

esempio in tema <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> amnistia e indulto o <strong>di</strong> revoca della<br />

condanna per abolitio criminis).<br />

Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> unificazione pene giuri<strong>di</strong>co è costituito<br />

dall’applicazione concreta dell’art. 78 c.p. in combinazione con l’art.80<br />

c.p..<br />

Stabilisce infatti l’art. 80 che “ le <strong>di</strong>sposizioni <strong>degli</strong> articoli precedenti si<br />

applicano anche nel caso in cui ….contro la stessa persona si debbono<br />

eseguire più sentenze o più decreti <strong>di</strong> condanna”: l’art. 78, al primo<br />

comma prescrive che “ nel caso <strong>di</strong> concorso <strong>di</strong> reati la pena da applicare<br />

non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene<br />

concorrenti né comunque eccedere …”.<br />

Si tratta dell’ipotesi, che il condannato abbia riportato una pluralità <strong>di</strong><br />

condanne per una pluralità <strong>di</strong> reati e nella quale occorre verificare la<br />

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