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Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea

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4.b) Il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> sospensione dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> carcerazione introdotto<br />

nell’art. 656 comma 9 c.p.p. dalla legge 125/08 (conversione, con<br />

mo<strong>di</strong>fiche dl 27/05/2008 n. 92).<br />

A seguito delle mo<strong>di</strong>fiche legislative la sospensione non può essere<br />

<strong>di</strong>sposta, oltre che nei confronti <strong>di</strong> condannati per i delitti <strong>di</strong> cui all’art. 4<br />

bis L. 354/75 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, anche per i condannati per i<br />

delitti <strong>di</strong> cui agli articoli 423 bis, 624, quando ricorrono due o più<br />

circostanze tra quelle in<strong>di</strong>cate dall’art. 625, 624 bis del co<strong>di</strong>ce penale, e<br />

per i delitti in cui ricorre l’aggravante <strong>di</strong> cui all’art. 61, primo comma,<br />

numero 11 bis del medesimo co<strong>di</strong>ce.<br />

La mo<strong>di</strong>fica ha, pertanto, esteso il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> sospensione delle pene<br />

detentive brevi da parte del Pubblico Ministero ai reati <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o<br />

boschivo, furto aggravato da almeno due circostanze <strong>di</strong> cui all’art. 625<br />

c.p., furto in abitazione e con strappo, e tutti i delitti aggravati dalla<br />

circostanza, introdotta contestualmente nel co<strong>di</strong>ce penale dalla medesima<br />

legge, <strong>di</strong> cui all’art. 61 n. 11 bis c.p., ossia ai fatti commessi da chi si<br />

trova illegalmente sul territorio nazionale.<br />

Diversamente dai passati interventi, il legislatore, con la recente riforma<br />

ha inserito le nuove fattispecie <strong>di</strong>rettamente nell’art. 656 c.p.p. e non<br />

nell’art. 4 bis O.P. che come, si è detto, elenca i delitti per i quali il<br />

legislatore presume una specifica pericolosità sociale dei condannati e,<br />

con riferimento ai quali, pertanto, subor<strong>di</strong>na la concessione <strong>di</strong> misure<br />

alternative alla sussistenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> attenuata pericolosità sociale.<br />

Tale soluzione suscita qualche perplessità, alla luce della ratio<br />

dell’istituto <strong>di</strong> cui all’art. 656, comma 5 c.p.p., “giacchè la sospensione<br />

della detenzione è <strong>di</strong>rettamente funzionale alla eventuale applicazione<br />

delle misure alternative alla detenzione” (Cass. SS. UU., 30.05.2006,<br />

citata).<br />

Per questo, fin’ora, il catalogo dei delitti ostativi alla sospensione era<br />

identico a quello dei delitti ostativi alla concessione <strong>di</strong> misure alternative<br />

alla detenzione.<br />

Si tratta, peraltro, <strong>di</strong> tre categorie <strong>di</strong> delitti per i quali il legislatore<br />

presume una specifica pericolosità sociale dei condannati e, con<br />

riferimento ai quali, pertanto, subor<strong>di</strong>na la concessione <strong>di</strong> misure<br />

alternative alla sussistenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> attenuata pericolosità sociale.<br />

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