Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea
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sopr<strong>avv</strong>enuta ex art. 168, comma 1 n. 2, dello stesso co<strong>di</strong>ce, prescindono<br />
dalla natura del provve<strong>di</strong>mento che vi abbia dato causa, facendo<br />
esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta,<br />
ancorché con sentenza <strong>di</strong> patteggiamento, della quale, pertanto, deve<br />
tenersi conto ai predetti fini” (Cass. Sez. Un., 22.11.2000 n. 31).<br />
Tale ultimo orientamento risulta oramai consolidato anche se chi scrive<br />
non lo con<strong>di</strong>vide.<br />
Non deve farsi riferimento la data del commesso reato ma della<br />
irrevocabilità delle due sentenze al fine <strong>di</strong> stabilire inizio e fine del<br />
termine dei 5 anni nei quali è possibile la revoca della sospensione<br />
con<strong>di</strong>zionale (Cass. 03/12/2004, Sez. I, n. 605).<br />
3.f.4) L’art. 168 comma IV (introdotto dalla legge 128/2001) in<br />
relazione all’art. 674 comma 1 bis.<br />
Sono stati ampliati i rime<strong>di</strong> processuali esperibili nei casi <strong>di</strong> concessione<br />
<strong>di</strong> sospensione con<strong>di</strong>zionale contra legem.<br />
E’ stata infatti introdotta la possibilità <strong>di</strong> revoca con successiva sentenza<br />
o in sede esecutiva (art. 674 comma 1 bis c.p.p.) <strong>di</strong> pene<br />
con<strong>di</strong>zionalmente sospese nel caso in cui il soggetto abbia usufruito per<br />
due o più volte della sospensione con<strong>di</strong>zionale, poiché al momento della<br />
singola emissione delle sentenze <strong>di</strong> condanna (ma la regola vale anche<br />
per le sentenze ex art. 444 c.p.p.) il certificato penale dell’imputato<br />
consentiva la concessione del beneficio.<br />
Si tratta <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> carattere processuale soggetta alle regole del<br />
tempus regit actum, pur essendo norma <strong>di</strong> evidenti effetti sostanziali, con<br />
la conseguenza che “la revoca della sospensione con<strong>di</strong>zionale della pena<br />
prevista dall’art. 168, comma 3, c.p. (aggiunto dall’art. 1 L. 26 marzo<br />
2001, n. 128) anche per il caso in cui il beneficio sia stato concesso in<br />
violazione dell’art. 164, comma 4, stesso co<strong>di</strong>ce, non può operare per i<br />
benefici concessi con sentenze <strong>di</strong>venute definitive prima dell’entrata in<br />
vigore della citata legge.”. (Cass. Pen., Sez. I, 9/05/2002 n. 1942, Ric.<br />
Piccolo).<br />
Come si è visto, pertanto, la revoca della sospensione con<strong>di</strong>zionale in<br />
sede esecutiva è materia particolarmente delicata, soggetta a continue<br />
interpretazioni da parte della giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità e appare<br />
pertanto opportuno che prima <strong>di</strong> procedere o meno alla revoca del<br />
beneficio, intervenga una pronuncia del Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione, emessa<br />
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