Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea
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E questo perché il Giu<strong>di</strong>ce dell’esecuzione ha una funzione <strong>di</strong>rimente le<br />
controversie tra Accusa e Difesa, ad esempio, in tema <strong>di</strong> fungibilità o<br />
<strong>di</strong>ritto alla sospensione dell’esecuzione, laddove le istanze <strong>di</strong>fensive “in<br />
subiecta materia” siano <strong>di</strong>sattese dal Pubblico Ministero, sia perché<br />
appare possibile estendere il campo <strong>di</strong> applicazione delle norme “de quo”<br />
sino a comprendere casi non contemplati o perché appartenenti alla<br />
patologia giu<strong>di</strong>ziaria (si pensi, ad esempio, ad un P.M. che ostinatamente<br />
e contro ogni evidenza computi non correttamente in danno del reo un<br />
periodo <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a cautelare sofferto) o perché impossibili da prevedere<br />
all’atto della riforma del 1989, ad esempio, in tema <strong>di</strong> ri-conversione in<br />
pena detentiva della sanzione sostitutiva dell’espulsione ex art. 16 L<br />
.286/98.<br />
I casi co<strong>di</strong>ficati <strong>di</strong> ricorso alla procedura dell’incidente <strong>di</strong> esecuzione<br />
sono:<br />
3.a) art. 667 – dubbi sull’identità fisica del detenuto.<br />
In questa ipotesi il Giu<strong>di</strong>ce dell’esecuzione compie ogni atto utile per<br />
l’identificazione se accerta che vi è un errore <strong>di</strong> persona libera il<br />
detenuto; in caso <strong>di</strong> dubbio, sospende l’esecuzione e libera il<br />
condannato. In via <strong>di</strong> urgenza provvede il Pubblico Ministero. E’ questo<br />
l’unico caso ,unitamente all’applicazione <strong>di</strong> amnistia e indulto in cui è<br />
consentito al P.M. un potere <strong>di</strong> liberazione “extra or<strong>di</strong>nem” e al Giu<strong>di</strong>ce<br />
<strong>di</strong> provvedere senza formalità e dunque fuori u<strong>di</strong>enza. Perché il Pubblico<br />
Ministero possa esercitare questo potere eccezionale è necessario che<br />
l’errore sull’identità del condannato sia evidente.<br />
3.b) art. 668 – persona condannata per errore <strong>di</strong> nome.<br />
Norma all’apparenza un po’ oscura ma che <strong>di</strong>stingue i casi in cui il<br />
condannato con false generalità sia stato posto nella possibilità <strong>di</strong><br />
partecipare al processo (come quando un persona <strong>di</strong>a false generalità<br />
eleggendo regolare domicilio e nominando il <strong>di</strong>fensore ) ed allora si<br />
provvederà ex art. 130 c.p.p. non alla celebrazione <strong>di</strong> altro processo ma<br />
alla “ volturazione “del nome, dalla situazione nella quale sia stato<br />
celebrato un giu<strong>di</strong>zio con lesione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prendervi parte, nel qual<br />
caso il processo contro la persona erroneamente condannata sarà ripreso<br />
e chiuso ai sensi dell’art. 630 lett. C) c.p.p.. In entrambe le ipotesi<br />
l’esecuzione verso l’innocente è sospesa.<br />
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