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Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea

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3.c) art. 669 – pluralità <strong>di</strong> sentenze per il medesimo fatto contro la<br />

stessa persona.<br />

E’ il principio del “ ne bis in idem”.<br />

La legge fissa il criterio <strong>di</strong> prevalenza tra le varie sentenze <strong>di</strong> condanna<br />

e/o <strong>di</strong> proscioglimento o non luogo a procedere (come nel caso del non<br />

imputabile o dell’estinzione del reato) per lo stesso fatto in<strong>di</strong>viduandolo<br />

nella sentenza più vantaggiosa per il condannato, in<strong>di</strong>pendentemente<br />

dalla data del passaggio in giu<strong>di</strong>cato con l’eccezione della sentenza<br />

<strong>di</strong>chiarativa dell’estinzione del reato successiva all’irrevocabilità della<br />

condanna. Si ha medesimo fatto anche se quest’ultimo è stato ritenuto in<br />

concorso formale o in continuazione in entrambe o in una delle due<br />

sentenze. La sentenza “soccombente” va revocata.<br />

3.d) art. 672 - applicazione dell’amnistia e dell’indulto.<br />

Per l’applicazione dell’amnistia e dell’indulto il Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione<br />

procede a norma dell’art. 667, comma 4° su richiesta del Pubblico<br />

Ministero o dell’interessato.<br />

Non si segue il proce<strong>di</strong>mento in camera <strong>di</strong> consiglio, a norma del 666,<br />

ma si procede de plano, nel senso che su richiesta <strong>di</strong> una delle parti il<br />

Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione applica l’indulto o l’amnistia.<br />

Ma se il Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione non applica l’indulto perché ritiene che,<br />

secondo il suo giu<strong>di</strong>zio, non dovrebbe essere applicato, è prevista la c.d.<br />

opposizione allo stesso Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione.<br />

Non è una impugnazione, e l’atto <strong>di</strong> opposizione al Giu<strong>di</strong>ce<br />

dell’Esecuzione ha come risultato <strong>di</strong> far nascere la procedura in<br />

contrad<strong>di</strong>ttorio, <strong>di</strong>sciplinata dall’art. 666 c.p.p..<br />

La peculiarità dell’applicazione dell’indulto e dell’amnistia è questa: si<br />

procede in maniera semplificata con la possibilità, qualora l’interessato<br />

non sia sod<strong>di</strong>sfatto della decisione del Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione, <strong>di</strong><br />

sollecitare l’instaurazione del contrad<strong>di</strong>ttorio da parte dello stesso<br />

Giu<strong>di</strong>ce, <strong>di</strong>scutere oralmente e per iscritto in camera <strong>di</strong> consiglio la<br />

fondatezza o meno della proprie ragioni.<br />

A proposito dell’applicazione dell’indulto in sede esecutiva giova<br />

ricordare che l’art. 174 c.p. prevede che il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> clemenza si<br />

applichi unitariamente, dopo aver cumulato le pene; tuttavia, “ove<br />

l’indulto sia applicabile solo a taluna delle pene concorrenti, il cumulo<br />

va scisso e il beneficio applicato solo a quelle rientranti nel<br />

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