Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea
Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea
Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
subor<strong>di</strong>nata alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la<br />
concessione delle misure alternative, del grave pregiu<strong>di</strong>zio derivante<br />
dalla protrazione della detenzione e dell’inesistenza del pericolo <strong>di</strong> fuga.<br />
Pertanto, in tale ultima ipotesi, (contrariamente a quanto accade nel caso<br />
<strong>di</strong> sospensione automatica) vi saranno maggiori garanzie che il soggetto,<br />
ottenuta la sospensione, passando attraverso il controllo <strong>di</strong> merito del<br />
Giu<strong>di</strong>ce, non si sottrarrà all’esecuzione della pena e non ricadrà nel reato.<br />
In sostanza, la concessione da parte del Magistrato <strong>di</strong> Sorveglianza della<br />
sospensione per i condannati per i delitti inseriti nell’art. 656 comma 9<br />
c.p.p. è subor<strong>di</strong>nata ad una valutazione <strong>di</strong> meritevolezza della misura<br />
alternativa richiesta.<br />
Al contrario, la scelta delle fattispecie per cui opera il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />
sospensione è stata operata sulla base <strong>di</strong> una valutazione astratta e per<br />
tipologia <strong>di</strong> reato, con totale <strong>di</strong>sinteresse per i profili idonei a evidenziare<br />
una ridotta capacità a delinquere (ad esempio il ruolo del singolo<br />
condannato nel caso <strong>di</strong> concorso <strong>di</strong> persone o la concessione <strong>di</strong><br />
attenuanti).<br />
4.c) La legge 199/2010 (c.d. “legge Alfano)<br />
La Legge 26/11/10 n. 199 prevede l’esecuzione presso il domicilio della<br />
pena detentiva non superiore a 18 mesi 1 anche se costituente parte<br />
residua <strong>di</strong> maggiore pena.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una legge a carattere temporaneo poiché resterà in vigore non<br />
oltre il 31/12/2013 ed è una modalità alternativa all’espiazione della pena<br />
in carcere: è bene chiarire che si tratta <strong>di</strong> espiazione <strong>di</strong> pena e non <strong>di</strong><br />
alternativa alla pena.<br />
La parte della legge che rileva in questa sede (in tema <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
carcerazione) è il III comma dell’art. 2 che prevede che il Pubblico<br />
Ministero “salvo che debba sospendere l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> carcerazione ai sensi<br />
del comma V dell’art. 656 e salvo che ricorrano i casi previsti dal<br />
comma 9 lett. a) dello stesso articolo” sospende l’esecuzione dell’or<strong>di</strong>ne<br />
<strong>di</strong> carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al Magistrato <strong>di</strong><br />
Sorveglianza.<br />
1 L’originario limite <strong>di</strong> 12 mesi è stato elevato a 18 mesi con il decreto legge 22/12/2011 n. 211, convertito<br />
con mo<strong>di</strong>ficazioni nella Legge 17/02/2012 n. 9.<br />
17