20.06.2013 Views

Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea

Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea

Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE<br />

DELL’ESECUZIONE<br />

1. L’in<strong>di</strong>viduazione del Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione.<br />

Il Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione è colui che ha emesso la sentenza passata in<br />

giu<strong>di</strong>cato.<br />

Se è una sola sentenza, non vi sono problemi. Se però sono più le<br />

sentenze <strong>di</strong> condanna, il Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione è quello che ha emesso<br />

la condanna <strong>di</strong>venuta irrevocabile per ultima, che non necessariamente è<br />

quello che ha emesso l’ultima condanna (art. 665 c.p.p.).<br />

Ciò premesso, in<strong>di</strong>viduato il Tribunale (GIP o Tribunale sezione<br />

<strong>di</strong>battimento) o la Corte d’Appello quale Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione<br />

territorialmente competente, occorre ulteriormente in<strong>di</strong>viduare quale è il<br />

Giu<strong>di</strong>ce che ha effettivamente emesso la condanna in esecuzione.<br />

Già si è affrontato in parte il problema (v. supra) trattando della<br />

in<strong>di</strong>viduazione del P.M. competente perl’esecuzione. Qui occorre<br />

riba<strong>di</strong>re che:<br />

- se il Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> appello ha confermato la sentenza <strong>di</strong> primo grado, il<br />

Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione è il Tribunale.<br />

- se c’è stata una riforma in grado <strong>di</strong> appello, il Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione<br />

<strong>di</strong>venta il Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> appello.<br />

Se in secondo grado sono state concesse le circostanze attenuanti<br />

generiche (non concesse in primo grado), il Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione è la<br />

Corte d’Appello, perché c’è stata una mo<strong>di</strong>fica sostanziale del titolo <strong>di</strong><br />

reato (non più per esempio furto aggravato ma, in virtù delle concesse<br />

circostanze attenuanti equivalenti alle aggravanti, furto semplice). Così<br />

pure se è mutata la qualificazione del fatto (da rapina impropria a furto<br />

con destrezza), il Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione sarà il Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> appello.<br />

Tuttavia, se il Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Appello si è limitato a ridurre la pena senza<br />

intervenire sul bilanciamento delle circostanze il Giu<strong>di</strong>ce dell’Esecuzione<br />

è quello <strong>di</strong> prime cure (GIP o Tribunale).<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!