Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea
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3.f.3) La revoca della sospensione con<strong>di</strong>zionale della pena ai<br />
sensi dell’art. 168 comma I n. 2) c.p..<br />
La seconda condanna deve riguardare un reato anteriormente commesso<br />
(alla prima condanna) e deve <strong>di</strong>venire irrevocabile nei 5 anni successivi<br />
alla irrevocabilità della prima.<br />
Altrimenti la prima sospensione con<strong>di</strong>zionale sentenza non è revocabile<br />
(Cass. 02/02/1993 Ric. Passerini).<br />
L’art. 168 comma 2 stabilisce che “la sospensione con<strong>di</strong>zionale è<br />
revocata se, nei termini stabiliti, il condannato riporti un’altra condanna<br />
per un delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella<br />
precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p.”.<br />
Pertanto, qualora “ad una sentenza <strong>di</strong> applicazione della pena con<br />
beneficio della sospensione con<strong>di</strong>zionale, pronunciata ai sensi dell’art.<br />
444 c.p.p. faccia seguito una sentenza <strong>di</strong> condanna per fatto<br />
anteriormente commesso, con la quale venga inflitta una pena che,<br />
cumulata con l’altra, superi i limiti stabiliti dall’art. 143 c.p., non può<br />
farsi luogo a revoca del suddetto beneficio, non trovando applicazione in<br />
tal caso la <strong>di</strong>sciplina dettata dall’art. 168 comma 1 n. 2 c.p. dal<br />
momento che tale <strong>di</strong>sciplina presuppone che entrambe le sentenze siano<br />
“<strong>di</strong> condanna” mentre ciò non può <strong>di</strong>rsi della sentenza <strong>di</strong> applicazione<br />
della pena.” (cfr. Cassazione sezione prima penale, 30/03/1999 n. 2600).<br />
Tuttavia, questo primo orientamento giurisprudenziale è stato poi<br />
superato da altro orientamento intervenuto successivamente secondo il<br />
quale “la sospensione con<strong>di</strong>zionale della pena, pur quando sia stata<br />
concessa con la sentenza <strong>di</strong> patteggiamento, deve essere revocata<br />
qualora, nei termini stabiliti, il soggetto a cui è stata applicata la pena<br />
concordata commetta un delitto ovvero una contr<strong>avv</strong>enzione della stessa<br />
indole, per cui venga inflitta una pena detentiva” (Cass., Sez. I,<br />
11.3.2008 n. 13799), e cioè, se già concessa “per pena patteggiata, non<br />
solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche<br />
<strong>di</strong> patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi<br />
l’applicazione <strong>di</strong> una pena detentiva che, cumulata con la precedente,<br />
superi i limiti fissati dall’art. 163 cod. pen., ma – nelle medesime<br />
con<strong>di</strong>zioni – va ad<strong>di</strong>rittura revocato, in quanto sia il <strong>di</strong>vieto della sua<br />
ulteriore concessione ex art. 164 n.1, sia la revoca per condanna<br />
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