Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea
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provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> clemenza” (Cass. Sez. 1° penale, 3/10/2008 n.<br />
40662/08, ric. Pronestì, ine<strong>di</strong>ta).<br />
E’ noto che l’indulto è revocabile qualora nel quinquennio dalla entrata<br />
in vigore del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> clemenza, il condannato commetta un<br />
ulteriore reato per il quale riporti condanna detentiva non inferiore a due<br />
anni.<br />
Questa norma, <strong>di</strong> apparente semplicità, presenta in verità tre or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong><br />
problemi:<br />
a) la pena che conduce alla revoca dell’indulto deve essere pari o<br />
superiore a due anni; in altri termini la pena <strong>di</strong> due anni comporta la<br />
revoca dell’indulto, mentre non conduce a tale risultato una pena <strong>di</strong> 1<br />
anno e 11 mesi e 29 giorni.<br />
b) A questo ultimo proposito per condanna riportata si deve avere<br />
riguardo alla pena irrogata per il singolo reato; in altre parole se la<br />
condanna è pari o superiore a due anni ma tale risulta dall’applicazione<br />
della <strong>di</strong>sciplina del concorso formale o del reato continuato, se ogni<br />
singola pena per ogni singolo reato non supera i due anni, l’indulto non<br />
dovrà essere revocato.<br />
c) Anche la pena patteggiata pari o superiore a due anni comporta la<br />
revoca del beneficio.<br />
3.e) art. 673 – revoca della sentenza per abolizione del reato. .<br />
L’abolizione del reato può essere conseguenza <strong>di</strong> un intervento<br />
legislativo, oppure seguire ad una pronuncia della Corte Costituzionale.<br />
Questo il caso classico.<br />
Tuttavia, la casistica si arricchisce perché vi sono ipotesi in cui un reato,<br />
prima perseguibile d’ufficio, <strong>di</strong>viene proce<strong>di</strong>bile a querela <strong>di</strong> parte.<br />
E’ il caso del furto semplice, <strong>di</strong>venuto proce<strong>di</strong>bile a querela con la legge<br />
25/06/1999 n. 205.<br />
Così <strong>di</strong>casi per il reato <strong>di</strong> oltraggio a pubblico ufficiale, abrogato con la<br />
medesima legge (ma prima oggetto <strong>di</strong> declaratoria <strong>di</strong> incostituzionalità) e<br />
quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>venuto perseguibile a querela, ove integrata la fattispecie <strong>di</strong> cui<br />
all'art. 594 c.p. (ingiurie). Il quesito è se la sentenza <strong>di</strong>venuta irrevocabile<br />
prima del 25/06/1999 per uno <strong>di</strong> questi due reati è revocabile ai sensi<br />
dell'art. 673 c.p.p.<br />
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