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Relazione avv. Cosimo PALUMBO - Ordine degli Avvocati di Ivrea

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La stessa Corte Costituzionale ( sentenza n. 79 del 2007) ha ritenuto che<br />

“la finalità rieducativa della pena stabilita dall’art. 27, 3° comma della<br />

Costituzione deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione<br />

penitenziaria. Quest’ultima deve prevedere modalità e percorsi idonei a<br />

realizzare l’emenda e la risocializzazione del condannato secondo scelte<br />

del legislatore che devono convergere nella valorizzazione <strong>di</strong> tutti gli<br />

sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire<br />

il fine costituzionalmente sancito della rieducazione”.<br />

Anche alla luce <strong>di</strong> tale finalità si dubita sulla possibilità <strong>di</strong> conferire<br />

carattere processuale alla norma in questione e quin<strong>di</strong> sottoporla al<br />

principio tempus regit actum.<br />

Tale interpretazione dell’art. 656 lett. a) c.p.p. appare in contrasto (per le<br />

ragioni <strong>di</strong> cui sopra) con il principio della finalità rieducativa della pena,<br />

che deve trovare una sua imme<strong>di</strong>ata e puntuale applicazione “su tutta la<br />

legislazione penitenziaria” (Corte Cost., Sent. 79/2007, cit) e quin<strong>di</strong><br />

anche tramite le misure alternative, privilegiandone l’accesso, senza che<br />

sia necessario il “passaggio” dallo stato <strong>di</strong> detenzione.<br />

Al contrario, nel nuovo contesto normativo, i condannati per i delitti<br />

inseriti nell’art. 656 comma 9 c.p.p. dovranno necessariamente passare<br />

dallo stato detentivo per poter chiedere l’applicazione <strong>di</strong> misure<br />

alternative alla detenzione, misure che potranno essere applicate<br />

provvisoriamente dal Magistrato <strong>di</strong> Sorveglianza in attesa della decisione<br />

del Tribunale, senza le restrizioni stabilite per i delitti <strong>di</strong> cui all’art. 4 bis<br />

O.P.<br />

Va ancora osservato che, nonostante non vi siano, per i condannati per i<br />

delitti <strong>di</strong> cui all’art. 656, comma 9 lett. a) c.p.p., le medesime restrizioni<br />

previste per i condannati per i delitti <strong>di</strong> cui all’art. 4 bis O.P., tuttavia, si è<br />

osservato, come raffrontando i presupposti del provve<strong>di</strong>mento<br />

sospensivo <strong>di</strong> cui all’art. 656 comma 5 c.p.p. e quelli dell’omologa<br />

sospensione <strong>di</strong>sposta dal Magistrato <strong>di</strong> Sorveglianza, emergano<br />

<strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> non poco conto.<br />

Infatti, la sospensione <strong>di</strong> cui al comma 5 dell’art. 656 c.p.p. opera in<br />

modo automatico in presenza dei limiti <strong>di</strong> pena stabiliti dalla legge ed in<br />

assenza delle con<strong>di</strong>zioni ostative <strong>di</strong> cui ai commi 7 e 9 dell’art. 656 c.p.p.<br />

Al contrario la sospensione <strong>di</strong>sposta dal Magistrato <strong>di</strong> Sorveglianza è<br />

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