Criteri e procedure - Comune di Desenzano del Garda
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Bollettino Ufficiale<br />
– 5 –<br />
Serie Or<strong>di</strong>naria n. 2 - Venerdì 13 gennaio 2012<br />
Introduzione<br />
Il presente documento costituisce specifico adempimento a quanto stabilito dall’art. 84 <strong>del</strong>la legge regionale 11 marzo 2005, n.<br />
12, rivede, integra ed aggiorna complessivamente i criteri regionali per la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici nonché le<br />
<strong>procedure</strong> amministrative per il rilascio <strong>del</strong>le autorizzazioni <strong>di</strong> competenza degli Enti locali lombar<strong>di</strong>.<br />
La necessità <strong>di</strong> un sostanziale aggiornamento dei criteri regionali approvati nell’anno 2006 (cfr. d.g.r. n. VIII/2121 <strong>del</strong> 15 marzo<br />
2006) deriva dalla copiosa produzione normativa e regolamentare intervenuta sulla materia nel corso <strong>del</strong>l’ultimo quinquennio.<br />
Tali variazioni hanno mo<strong>di</strong>ficato in modo sostanziale il ruolo <strong>del</strong>la Regione e degli Enti Locali rispetto a quello <strong>del</strong> Ministero dei<br />
beni e le attività culturali.<br />
La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - promulgata a poco più <strong>di</strong> un anno dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 -<br />
afferma un principio <strong>di</strong> forte sussi<strong>di</strong>arietà: alla Regione attribuisce prevalentemente compiti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo, orientamento generale e<br />
supporto agli Enti locali (Comuni, Consorzi <strong>di</strong> Parco, Comunità Montane, Province), chiamati al compito <strong>di</strong> esaminare ed autorizzare i<br />
singoli progetti <strong>di</strong> trasformazione <strong>del</strong> territorio nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.<br />
La grande maggioranza <strong>del</strong>le competenze è attribuita ai comuni, ai quali viene assegnato un maggior peso e ruolo decisorio<br />
ed ai quali si chiede, anche, un forte impegno per elevare la sensibilità collettiva verso la salvaguar<strong>di</strong>a <strong>del</strong> paesaggio e per garantire,<br />
tramite la valutazione paesaggistica dei progetti, una migliore qualità <strong>del</strong>le trasformazioni territoriali.<br />
L’esperienza maturata in questi anni, sia da parte <strong>del</strong>la Regione che degli Enti locali, nonché le numerose mo<strong>di</strong>fiche legislative e<br />
normative intervenute a livello regionale e, in misura ancor più rilevante, a livello nazionale obbliga a questi aggiornamenti.<br />
Vale la pena ricordare che il D.Lgs. 42/2004, testo unico <strong>del</strong>le norme in materia <strong>di</strong> beni culturali e paesaggistici, è stato negli anni<br />
recenti soggetto a numerose mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, apportate: dal Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156; dal Decreto legislativo<br />
24 marzo 2006, n. 157; dal Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62; dal Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63; dalla Legge 2 agosto<br />
2008, n. 129; dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14; dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 e, da ultimo, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106.<br />
Le mo<strong>di</strong>fiche alle norme <strong>di</strong> riferimento hanno comportato, rispetto all’anno 2006, il sostanziale mutamento <strong>del</strong>le <strong>procedure</strong><br />
relative al rilascio dei provve<strong>di</strong>menti paesaggistici, e indotto la necessità <strong>di</strong> stabilire nuovi ed aggiornati criteri per l’esercizio <strong>del</strong>le<br />
funzioni paesaggistiche.<br />
Questa necessità si coniuga con l’opportunità <strong>di</strong> adeguare la redazione <strong>del</strong> presente documento agli in<strong>di</strong>rizzi e criteri dettati dal<br />
Piano Paesaggistico Regionale approvato il 19 gennaio 2010 dal Consiglio Regionale lombardo.<br />
I presenti criteri, che sostituiscono quelli approvati con la d.g.r. 2121/2006, costituiscono il riferimento per la valutazione <strong>del</strong>le<br />
trasformazioni paesaggistiche dei <strong>di</strong>versi territori <strong>di</strong> Lombar<strong>di</strong>a e sono stati redatti tenendo conto <strong>del</strong>l’esperienza maturata nel corso<br />
<strong>del</strong>l’ultimo quinquennio, facendo anche tesoro dei rilievi e <strong>del</strong>le criticità segnalati dagli Enti locali.<br />
Parti <strong>del</strong> documento sono state mantenute, in particolare gli aspetti metodologici nella valutazione paesaggistica dei progetti,<br />
mentre la maggior parte <strong>del</strong> testo è stato riscritto per le <strong>procedure</strong>, i criteri ed in<strong>di</strong>rizzi relativi alla valutazione <strong>di</strong> specifiche categorie<br />
<strong>di</strong> opere ed interventi.<br />
CAPITOLO 1 - PAESAGGIO E TUTELA PAESAGGISTICA<br />
Si ritiene fondamentale riprendere, in questo capitolo, il concetto <strong>di</strong> paesaggio, senza voler fare il punto dei contributi provenienti<br />
dagli stu<strong>di</strong>osi <strong>del</strong>le <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>scipline (geografi, urbanisti, naturalisti, filosofi ecc.), il cui numero sempre crescente in<strong>di</strong>ca la riconosciuta<br />
complessità <strong>del</strong> tema, le <strong>di</strong>verse interpretazioni non sempre convergenti avrebbero, infatti, richiesto <strong>di</strong> assumere e privilegiare in una<br />
sede impropria una corrente <strong>di</strong> pensiero rispetto ad altre.<br />
Di questo prezioso materiale, la cui produzione risulta particolarmente copiosa dopo la metà degli anni ’80, a seguito <strong>del</strong> <strong>di</strong>battito<br />
conseguente alla legge “Galasso”, potrà utilmente tenere conto chiunque debba confrontarsi con questo poliedrico tema, come<br />
progettista o come membro <strong>di</strong> Commissione Paesaggio, al fine <strong>di</strong> attribuire al concetto <strong>di</strong> paesaggio il giusto spessore culturale ed<br />
alla sua tutela-valorizzazione una considerazione prioritaria che eviti riduttive interpretazioni monotematiche o improvvi<strong>di</strong> sacrifici in<br />
nome <strong>di</strong> contingenti finalità utilitaristiche<br />
1.1 - La Convenzione Europea <strong>del</strong> paesaggio.<br />
Nell’attuale scenario legislativo nazionale la tutela <strong>del</strong> paesaggio trova i suoi riferimenti fondamentali nel decreto legislativo 22<br />
gennaio 2004, n. 42 e, in ambito europeo, nella Convenzione <strong>del</strong> Paesaggio sottoscritta dallo Stato italiano a Firenze il 20 ottobre 2000<br />
(ratificata con la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong>la Repubblica Italiana <strong>del</strong> 20 gennaio 2006,<br />
Supplemento or<strong>di</strong>nario al n. 16).<br />
Dalla normativa nazionale e dalla Convenzione europea si possono trarre alcune inte ressanti considerazioni intorno al concetto<br />
<strong>di</strong> “bene paesaggistico”.<br />
Nel Co<strong>di</strong>ce il termine paesaggio viene definito come “una parte omogenea <strong>di</strong> territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla<br />
storia umana o dalle reciproche interrelazioni”.<br />
L’art. 133 <strong>del</strong> Co<strong>di</strong>ce precisa, inoltre, che le attività <strong>di</strong> tutela e valorizzazione <strong>del</strong> paesaggio si conformano agli obblighi e ai<br />
principi <strong>di</strong> cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.<br />
E’ giusto appunto alla Convenzione Europea <strong>del</strong> Paesaggio che si deve l’elaborazione <strong>di</strong> un documento strategico che definisce<br />
il ruolo <strong>del</strong> paesaggio in una moderna società evoluta che vede in questa componente territoriale un fattore determinante per la<br />
qualità <strong>di</strong> vita.<br />
In tale Convenzione il termine “paesaggio” viene definito come una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti <strong>del</strong><br />
luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall’azione <strong>di</strong> fattori naturali e/o culturali (ossia antropici).<br />
Tale definizione tiene conto <strong>del</strong>l’idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l’effetto <strong>di</strong> forze naturali e per l’azione degli esseri umani.<br />
Sottolinea ugualmente l’idea che il paesaggio forma un tutto, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente.<br />
L’in<strong>di</strong>viduazione dei beni paesaggistici, in particolare le cosiddette “bellezze d’insieme”, richiede una lettura territoriale che colga<br />
tra gli elementi percepiti (“aspetto” dei “complessi” o fruizione visiva dai punti panoramici) una trama <strong>di</strong> rela zioni strutturata sulla base<br />
<strong>di</strong> un co<strong>di</strong>ce culturale che conferisce “valore estetico e tra<strong>di</strong>zionale” all’insieme in cui si “compongono”.<br />
Si in<strong>di</strong>viduano così come caratteri fondamentali <strong>del</strong> concetto <strong>di</strong> paesaggio:<br />
- il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il dato visuale, con “l’aspetto” <strong>del</strong><br />
territorio;<br />
- la complessità <strong>del</strong>l’insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli componen ti ad essere considerata,<br />
come avviene per le bellezze in<strong>di</strong>vidue, ma il loro comporsi, il loro configurarsi che conferisce a quanto percepito una<br />
“forma” rico noscibile che caratterizza i paesaggi;<br />
- il valore estetico-culturale, in quanto alla forma così in<strong>di</strong>viduata è attribuita una significatività, una capacità <strong>di</strong> evocare<br />
“valori estetici e tra<strong>di</strong>zionali” rappresentativi <strong>del</strong>l’identità culturale <strong>di</strong> una comunità.<br />
Ne consegue che il fenomeno paesaggio si manife sta in funzione <strong>del</strong>la relazione intercorrente fra il territorio e il soggetto che lo