Criteri e procedure - Comune di Desenzano del Garda
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Bollettino Ufficiale<br />
– 53 –<br />
Serie Or<strong>di</strong>naria n. 2 - Venerdì 13 gennaio 2012<br />
Al fine <strong>di</strong> attivare tale proce<strong>di</strong>mento, chiunque abbia interesse, verificata l’inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso<br />
in plico raccomandato con avviso <strong>di</strong> ricevimento, intimare all’Ente cui è attribuita la competenza per il rilascio <strong>del</strong>l’autorizzazione<br />
paesaggistica <strong>di</strong> provvedere nel termine <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci giorni dal ricevimento <strong>del</strong>la richiesta.<br />
Ad avvenuta infruttuosa decorrenza <strong>del</strong> termine previsto dal comma 3, <strong>del</strong>l’art 86 <strong>del</strong>la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, è<br />
data facoltà all’interessato <strong>di</strong> inoltrare al <strong>di</strong>rigente <strong>del</strong>la competente struttura, regionale o provinciale, istanza per l’esercizio <strong>del</strong> potere<br />
sostitutivo. Il <strong>di</strong>rigente effettua gli accertamenti necessari in or<strong>di</strong>ne alla sussistenza o meno <strong>di</strong> un danno ai valori paesaggistici tutelati.<br />
Dell’avvenuto accertamento <strong>del</strong> danno ai valori paesaggistici tutelati, il <strong>di</strong>rigente <strong>del</strong>la competente struttura, regionale o provinciale,<br />
dà imme<strong>di</strong>ata comunicazione al comune, al titolare <strong>del</strong>l’autorizzazione paesaggistica, ove rilasciata, al proprietario <strong>del</strong>la costruzione e al<br />
progettista affinché gli stessi possano presentare le relative controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento <strong>del</strong>la comunicazione stessa,<br />
che si intende quale avvio <strong>del</strong> proce<strong>di</strong>mento sanzionatorio ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 7 <strong>del</strong>la legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Trascorso il termine <strong>di</strong> cui al comma 4, <strong>del</strong>l’art 86 <strong>del</strong>la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, il <strong>di</strong>rigente <strong>del</strong>la competente<br />
struttura, regionale o provinciale, valuta le controin<strong>di</strong>cazioni pervenute in detto termine e, qualora risulti confermata la violazione dei<br />
valori paesaggistici tutelati, invita il comune ad irrogare la sanzione entro i successivi trenta giorni.<br />
Il Presidente <strong>del</strong>la Giunta regionale o provinciale, o l’assessore competente, se <strong>del</strong>egato, scaduto inutilmente il termine <strong>di</strong> trenta<br />
giorni, nomina, nei successivi trenta giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’albo <strong>di</strong> cui all’articolo 31 <strong>del</strong>la legge<br />
regionale 11 marzo 2005, n. 12.<br />
Entro il termine <strong>di</strong> sessanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, la sanzione stessa; gli oneri<br />
derivanti dall’attività <strong>del</strong> commissario ad acta sono posti a carico <strong>del</strong> comune inadempiente (in base alla d.g.r. n. VII/19905 <strong>del</strong> 16<br />
<strong>di</strong>cembre 2004 il compenso spettante è compreso tra 600,00 e 1.800,00 euro).<br />
Nel caso <strong>di</strong> accertata inerzia <strong>del</strong>le province nell’irrogazione <strong>del</strong>le sanzioni amministrative <strong>di</strong> cui all’articolo 167 <strong>del</strong> decreto<br />
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il potere sostitutivo è comunque esercitato dalla Regione, secondo la procedura <strong>di</strong> cui all’art. 86,<br />
commi da 2 a 7 <strong>del</strong>la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.<br />
5.5 - Le commissioni per il paesaggio (art. 81 lr 12/2005)<br />
La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 prevede che ogni ente locale a cui sono attribuite le funzioni amministrative <strong>di</strong> rilascio<br />
<strong>del</strong>l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione <strong>del</strong>le relative sanzioni, deve istituire e <strong>di</strong>sciplinare una Commissione per il Paesaggio<br />
composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.<br />
Gli enti locali possono istituire e <strong>di</strong>sciplinare la suddetta commissione in forma consorziata o associata, anche in relazione alle<br />
specificità paesaggistiche territoriali in<strong>di</strong>viduate nel PTCP.<br />
La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio <strong>del</strong>le autorizzazioni paesaggistiche <strong>di</strong> competenza <strong>del</strong>l’ente<br />
presso il quale è istituita.<br />
La Regione può stipulare accor<strong>di</strong> con il Ministero per i beni e le attività culturali che prevedano le modalità <strong>di</strong> partecipazione <strong>del</strong><br />
Ministero stesso alle commissioni per il paesaggio.<br />
Occorre segnalare come preferibile l’opportunità che le Commissioni per il paesaggio (a livello comunale) siano istituite in forma<br />
consorziata tra i comuni utilizzando quale possibile criterio per in<strong>di</strong>viduare le aggregazioni gli ambiti, i sistemi o le unità <strong>di</strong> paesaggio<br />
in<strong>di</strong>viduate dai Piani Territoriali <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento Provinciale.<br />
Ciò tiene conto non solo <strong>di</strong> una maggior efficienza amministrativa (si ridurrebbe il numero <strong>del</strong>le Commissioni per il paesaggio<br />
comunali) ma, soprattutto, <strong>del</strong>la considerazione che il “paesaggio” non può essere costretto entro i confini amministrativi comunali.<br />
A tale fine la Regione favorisce l’organizzazione sul territorio, da parte <strong>di</strong> enti e soggetti sia pubblici che privati, <strong>di</strong> appositi corsi <strong>di</strong><br />
formazione ed aggiornamento in materia.<br />
Si porta l’attenzione sul fatto che, se anche il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha limitato la obbligatoria competenza<br />
<strong>del</strong>le Commissioni per il paesaggio alle sole ipotesi <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> autorizzazioni paesaggistiche, la LR 12/2005 (cfr. art. 81 testo vigente)<br />
ha ampliato tali competenze nella logica <strong>di</strong> cercare <strong>di</strong> conseguire una migliore complessiva qualità <strong>del</strong>le trasformazioni tramite<br />
l’accresciuto livello <strong>di</strong> sensibilità paesaggistica.<br />
Si precisa poi che l’istituzione e il funzionamento <strong>del</strong>le Commissioni per il paesaggio, perché all’Ente sia riconosciuta l’idoneità<br />
all’esercizio <strong>del</strong>le funzioni paesaggistiche (cfr. art. 146, comma 6 <strong>del</strong> D.Lgs. 42/2004), deve avvenire rispettando i criteri stabiliti dalla<br />
Giunta regionale (cfr. d.g.r. n. VIII/7977 <strong>del</strong> 6 agosto 2008 e successive integrazioni).<br />
La nomina <strong>del</strong>la Commissione Paesaggio può avvenire anche con semplice <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong>l’Organo competente secondo lo<br />
Statuto degli Enti titolari <strong>di</strong> funzioni.<br />
Si ricorda che, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 183, comma 3 <strong>del</strong> decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni<br />
per il paesaggio s’intende a titolo gratuito e può, se <strong>del</strong> caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.<br />
La commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza <strong>del</strong>l’intervento in<br />
progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell’ottica <strong>di</strong> una tutela complessiva <strong>del</strong> territorio.<br />
La Commissione valuta gli interventi proposti, oltre che in base ai presenti criteri regionali, in relazione alla compatibilità con i<br />
valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri <strong>di</strong> gestione <strong>del</strong> bene.<br />
In caso <strong>di</strong> immobili ed aree <strong>di</strong> notevole interesse pubblico (art. 136 <strong>del</strong> decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) <strong>di</strong>chiarati<br />
me<strong>di</strong>ante provve<strong>di</strong>mento specifico, si deve fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l’apposizione <strong>del</strong> vincolo stesso.<br />
Nel caso <strong>di</strong> aree tutelate per legge (art. 142 <strong>del</strong> decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), si deve fare riferimento al significato – storico,<br />
culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità <strong>del</strong> bene e che possono<br />
essere desunti sia dagli elaborati <strong>del</strong> Piano Paesaggistico Regionale che dai Piani Territoriali <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento dei Parchi e <strong>del</strong>le Province.<br />
La valutazione <strong>del</strong> progetto <strong>di</strong> trasformazione proposto con gli obiettivi <strong>di</strong> qualità paesaggistica deve avvenire verificando la<br />
coerenza con gli obiettivi e con le misure prescrittive e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo contenute nei suddetti piani territoriali.<br />
Riassumendo, la Commissione Paesaggio, nell’esercizio <strong>del</strong>le specifiche competenze deve quin<strong>di</strong> fare riferimento, oltre a quanto<br />
in<strong>di</strong>cato nei presenti criteri, alle prescrizioni ed in<strong>di</strong>rizzi contenuti:<br />
- nelle motivazioni e/o nelle prescrizioni d’uso <strong>del</strong>lo specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 <strong>del</strong> decreto legislativo 22<br />
gennaio 2004, n. 42);<br />
- nel Piano Paesaggistico Regionale (DCR 19 gennaio 2010);<br />
- nei Piani Territoriali <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento dei Parchi e <strong>del</strong>le Province;<br />
- nei Piani <strong>di</strong> Governo <strong>del</strong> Territorio;<br />
5.6 - Diritto <strong>di</strong> accesso<br />
Tutti i citta<strong>di</strong>ni (in forma singola o associata) possono accedere agli atti riguardanti il paesaggio nei casi e secondo le <strong>procedure</strong><br />
in<strong>di</strong>cate nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.<br />
Sono altresì applicabili le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema <strong>di</strong> accesso agli atti in materia ambientale laddove<br />
si stabilisce che tale <strong>di</strong>ritto deve essere garantito a chiunque ne faccia richiesta senza che debba <strong>di</strong>mostrare un proprio specifico interesse.